Legge 3/5/2019 n. 37
Articolo 1
Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175
Capo I - Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, servizi e merci
Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 1, la lettera n-septies) e’ sostituita dalla seguente:
«n-septies) “legalmente stabilito”: un cittadino dell’Unione europea e’ legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l’esercizio di una professione in detto Stato membro e non e’ oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione. E’ possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»;
b) all’articolo 5:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti:
«Ufficio per lo sport» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche’ per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n.
6»;
2) al comma 1, lettera l-quater), la parola: «insegnante» e’ sostituita dalle seguenti: «insegnante di autoscuola»;
3) al comma 2-bis, le parole: «il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti:
«l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
4) al comma 3, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti:
«Ufficio per lo sport»;
c) all’articolo 5-ter, comma 3, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Se del caso, l’autorita’ competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto»;
d) all’articolo 5-quinquies:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5-ter, comma 3,»;
2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «e’ ammessa per una volta sola» sono sostituite dalle seguenti: «puo’ essere ripetuta una volta sola»;
e) all’articolo 6, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Le autorita’ competenti di cui all’articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali»;
f) all’articolo 22:
1) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorita’ competenti di cui all’articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l’articolo 18, comma 1, lettere b) e c), l’articolo 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l’articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attivita’ professionali esercitate da infermieri professionali e per attivita’ professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punto 5.2.2, o l’articolo 18, comma 1, lettera g);
b) nei casi in cui si applica l’articolo 18, comma 1, lettera a), limitatamente alle attivita’ esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa’ per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l’applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se e’ richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta e’ classificata a norma dell’articolo 19, comma 1, lettera c);
d) se e’ richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta e’ classificata a norma dell’articolo 19, comma 1, lettere d) o e)»;
2) il comma 4-bis e’ abrogato;
3) al comma 6, le parole: «L’applicazione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «L’applicazione dei commi 1 e 4» e le parole: «dello Stato membro di provenienza» sono soppresse;
g) all’articolo 32, comma 6:
1) dopo le parole: «anteriormente al 25 giugno 1991» sono inserite le seguenti: «e, per la Croazia, anteriormente all’8 ottobre 1991»;
2) le parole: «le autorita’ dello Stato membro sopra citato» sono sostituite dalle seguenti: «le autorita’ degli Stati membri sopra citati»;
3) le parole: «per detto Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «per detti Stati membri»;
4) le parole: «di tale Stato membro, nel territorio di questo,» sono sostituite dalle seguenti: «di tali Stati membri, nel territorio di questi,»;
h) all’articolo 49, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013: visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekolosko-opstetricka primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica)».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175Articolo 2 - Disposizioni in materia di professione di agente daffari in mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175
Articolo 3 - Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera -Caso EU-Pilot 2079/11/EMPL
Articolo 4 - Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW
Articolo 5 - Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione n. 2017/2090
Articolo 6 - Designazione delle autorita competenti ai sensi del regolamento (UE) 2018/302, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalita, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nellambito del mercato interno
Articolo 7 - Delega al Governo per ladozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR
Articolo 8 - Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
Articolo 9 - Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida
Articolo 10 - Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Procedura di infrazione n. 2014/4187
Articolo 11 - Disposizioni relative allIVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia - Procedura di infrazione n. 2018/4000
Articolo 12 - Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali
Articolo 13 - Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra
Articolo 14 - Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso SA.50464 (2018/N)
Articolo 15 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilita' visive o con altre difficolta' nella lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354
Articolo 16 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano
Articolo 17 - Designazione dellautorita' competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746
Articolo 18 - Disposizioni relative alla responsabilita primaria e alla responsabilita ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021
Articolo 19 - Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI
Articolo 20 - Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI
Articolo 21 - Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi
Articolo 22 - Clausola di invarianza finanziaria