Legge 3/5/2019 n. 37
Articolo 7
Delega al Governo per ladozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR
Capo I - Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, servizi e merci
Delega al Governo per l’adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR
1. Ferma restando l’abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta dall’articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, il Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l’utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell’Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e’ adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo puo’ essere comunque adottato.
3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non piu’ applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e’ sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita
con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.
6. Dall’attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Procedura di infrazione n. 2018/2175Articolo 2 - Disposizioni in materia di professione di agente daffari in mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175
Articolo 3 - Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera -Caso EU-Pilot 2079/11/EMPL
Articolo 4 - Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW
Articolo 5 - Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - Procedura di infrazione n. 2017/2090
Articolo 6 - Designazione delle autorita competenti ai sensi del regolamento (UE) 2018/302, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalita, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nellambito del mercato interno
Articolo 7 - Delega al Governo per ladozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR
Articolo 8 - Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri
Articolo 9 - Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida
Articolo 10 - Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Procedura di infrazione n. 2014/4187
Articolo 11 - Disposizioni relative allIVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia - Procedura di infrazione n. 2018/4000
Articolo 12 - Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali
Articolo 13 - Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra
Articolo 14 - Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso SA.50464 (2018/N)
Articolo 15 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilita' visive o con altre difficolta' nella lettura di testi a stampa - Procedura di infrazione n. 2018/0354
Articolo 16 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano
Articolo 17 - Designazione dellautorita' competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746
Articolo 18 - Disposizioni relative alla responsabilita primaria e alla responsabilita ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021
Articolo 19 - Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI
Articolo 20 - Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI
Articolo 21 - Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi
Articolo 22 - Clausola di invarianza finanziaria