Articolo Normativa

Decreto Legge 14/8/2020 n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Articolo 95

Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13/10/2020, N. 126
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Capo VI - Sostegno e rilancio dell'economia

Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna di Venezia

1. E' istituita l'Autorita' per la Laguna di Venezia, di
seguito «Autorita'», con sede in Venezia. L'Autorita' e' ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorita' opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati.
2. All'Autorita' sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della citta' di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le funzioni dell'Autorita' sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat». In particolare l'Autorita':
a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonche' dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE;
a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni-stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante;
b) svolge attivita' di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite societa' da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) provvede al coordinamento e all'alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attivita' tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attivita' di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare;
d) svolge attivita' di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una societa' da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l'Autorita' sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attivita' di manutenzione del MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
e) svolge attivita' tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali;
g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attivita' di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984,
n. 798;
h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
i) provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;
l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualita' degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonche' alla gestione dell'attivita' amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni dovuti per gli scarichi reflui in laguna;
m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonche' la riscossione delle relative tasse;
n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici;
o) assicura attivita' di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attivita' affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;
p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorita' marittima e dell'Autorita' di sistema portuale, nonche' dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia;
q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonche' per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso;
r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attivita' di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualita' delle acque lagunari, nonche' le relative attivita' di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;
s) valuta ed esprime i pareri sulla validita' dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimita' della laguna;
t) verifica la conformita' al progetto degli impianti di depurazione realizzati.
3. L'Autorita' promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attivita' di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorita' si puo' avvalere della collaborazione delle universita' e di enti di ricerca pubblici e privati.
4. Sono organi dell'Autorita':
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Comitato consultivo;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Autorita', e' il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il Presidente e' scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L'incarico di Presidente ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorita' e comunque nel limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente dell'Autorita', che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalita' previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorita', i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla valutazione del Comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorita' sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti.
7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato consultivo composto da sette componenti, nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita', su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze e esperienza in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo eduno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Autorita'.
9. Lo statuto dell'Autorita', adottato, in sede di prima applicazione, dal Presidente dell'Autorita', e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Autorita', reca i principi generali in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorita', istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'articolazione degli uffici e' stabilita con disposizioni interne adottate secondo le modalita' previste dallo statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorita' con le modalita' stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
L'Autorita' puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, e' assegnato all'Autorita' un contingente di personale di 100 unita', di cui due unita' di livello dirigenziale generale, sei unita' di livello dirigenziale non generale e novantadue unita' di livello non dirigenziale. L'Autorita' adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il regolamento di amministrazione:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite massimo di 100 unita'.
11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono compitirelativi alle funzioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel ruolo organico dell'Autorita' con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso l'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.
13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11, l'Autorita' e' autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di due unita' di personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti unita' di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree.
14. Al personale dell'Autorita' si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le tabelle retributive sezione enti pubblici non economici.
15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita', la cui data e' determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorita' entro sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo avviamento della societa' di cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
17. Per le attivita' di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle societa' di cui al primo periodo.
19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi anche straordinari delle societa' di cui al primo periodo, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' al Commissario liquidatore, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa.
20. Il Commissario liquidatore ha il compito:
a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di ultimare le attivita' di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita';
b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna del MOSE all'Autorita' medesima. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede, altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita' svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione dei necessari atti anche di natura negoziale.
21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il completamento dell'opera. Le attivita' del Commissario liquidatore sono concluse entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorita'. A tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire, a valere sulle disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito a garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della liquidazione mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 - 1. E' istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro delegati, nonche' da due rappresentanti dei comuni di Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
2. Segretario del Comitato e' il Presidente dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, che assicura, altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione.
4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano altresi' stabilite modalita' e frequenza con le quali esso si riunisce, nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.».
23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non piu' dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE. All'esito della verifica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonche' salvaguardare l'unicita' e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO, e' vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attivita' avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, gia' autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio.
25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a) e b) del comma 24, nonche' stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi previste.
26. E' istituto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi.»;
b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla rubrica e' soppressa la parola: «liquido»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e' effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attivita' di controllo e monitoraggio.
27-ter. Le modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilita' con gli ambiti di rilascio, sono disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto.
27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 27-bis e' acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni.
27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies e' composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanita', uno dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
Articolo 1 bis - Indennita' per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa
Articolo 1 ter - Indennita' per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania
Articolo 2 - Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
Articolo 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Articolo 4 - Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze
Articolo 5 - Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL
Articolo 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
Articolo 7 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
Articolo 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Articolo 9 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Articolo 10 - Indennità lavoratori marittimi
Articolo 10 bis - Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi
Articolo 11 - Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto
Articolo 12 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
Articolo 12 bis - Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili
Articolo 13 - Disposizioni concernenti l'indennita' a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza
Articolo 14 - Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
Articolo 15 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati
Articolo 16 - Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Articolo 17 - Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale
Articolo 18 - Disposizioni in materia di patronati
Articolo 19 - Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
Articolo 20 - Disposizioni per il settore aereo
Articolo 21 - Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici
Articolo 21 bis - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici
Articolo 21 ter - Lavoro agile per genitori con figli con disabilità
Articolo 22 - Fondo per la formazione personale delle casalinghe
Articolo 23 - Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
Articolo 24 - Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo
Articolo 24 bis - Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma
Articolo 25 - Disposizioni in materia di procedure concorsuali
Articolo 25 bis - Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022
Articolo 26 - Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena
Articolo 26 bis - Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza
Articolo 26 ter - Disposizioni in materia di giustizia contabile
Articolo 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud
Articolo 28 - Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne
Articolo 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa
Articolo 29 bis - Misure per il sostegno del sistema termale nazionale
Articolo 29 ter - Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19
Articolo 30 - Incentivi in favore del personale sanitario
Articolo 30 bis - Decontribuzione Sud Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale
Articolo 31 - Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
Articolo 31 bis - Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19
Articolo 31 ter - Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico
Articolo 31 quater - Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari
Articolo 32 - Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunita' e per l'adeguamento dell'attivita' didattica per l'anno scolastico 2020-2021
Articolo 32 bis - Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021
Articolo 32 ter - Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche
Articolo 33 - Misure urgenti per la continuita' delle attivita' del sistema della formazione superiore
Articolo 33 bis - Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute
Articolo 34 - Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario
Articolo 34 bis - Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali
Articolo 35 - Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure»
Articolo 36 - Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare
Articolo 37 - Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria
Articolo 37 bis - Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e n. 337
Articolo 37 ter - Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 37 quater - Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 37 quinquies - Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata
Articolo 37 sexies - Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74
Articolo 38 - Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana
Articolo 38 bis - Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Articolo 39 - Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
Articolo 40 - Incremento ristoro imposta di soggiorno
Articolo 41 - Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
Articolo 41 bis - Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa
Articolo 42 - Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali
Articolo 42 bis - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonchè interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori
Articolo 43 - Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale
Articolo 44 - Incremento sostegno Trasporto pubblico locale
Articolo 44 bis - Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 44 ter - Ulteriori risorse per prestazioni di lavoro straordinario di personale delle Forze armate
Articolo 45 - Incremento risorse per progettazione enti locali
Articolo 46 - Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali
Articolo 46 bis - Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi
Articolo 46 ter - Rifinanziamento del «Fondo demolizioni»
Articolo 47 - Incremento risorse per piccole opere
Articolo 48 - Incremento risorse per le scuole di province e citta' metropolitane
Articolo 48 bis - Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni
Articolo 48 ter - Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni
Articolo 49 - Risorse per ponti e viadotti di province e citta' metropolitane
Articolo 50 - Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana
Articolo 51 - Piccole opere e interventi contro l'inquinamento
Articolo 52 - Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali
Articolo 53 - Sostegno agli enti in deficit strutturale
Articolo 54 - Termine per gli equilibri degli enti locali
Articolo 55 - Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidita' agli enti locali per far fronte ai debiti della PA
Articolo 56 - Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea
Articolo 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici
Articolo 57 bis - Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020
Articolo 57 ter - Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Articolo 57 quater - Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009
Articolo 58 - Fondo per la filiera della ristorazione
Articolo 58 bis - Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
Articolo 58 ter - Disposizioni urgenti in materia di apicoltura
Articolo 58 quater - Misure a favore del settore vitivinicolo
Articolo 59 - Contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei centri storici
Articolo 60 - Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese
Articolo 60 bis -
Articolo 61 - Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio
Articolo 61 bis -
Articolo 62 - Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese
Articolo 63 - Semplificazione procedimenti assemblee condominiali
Articolo 63 bis -
Articolo 64 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Articolo 64 bis -
Articolo 65 - Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020
Articolo 66 - Interventi di rafforzamento patrimoniale
Articolo 67 - Riassetto gruppo SACE
Articolo 68 - P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine
Articolo 69 - Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche
Articolo 70 - Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato
Articolo 71 - Modalita’ di svolgimento semplificate delle assemblee di societa’
Articolo 72 - Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi
Articolo 72 bis -
Articolo 73 - Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160
Articolo 74 - Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive
Articolo 74 bis -
Articolo 75 - Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuita’ d’impresa e modifiche all’articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 76 - Sospensione scadenza titoli di credito
Articolo 77 - Misure urgenti per il settore turistico
Articolo 78 - Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo
Articolo 78 bis -
Articolo 79 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale
Articolo 80 - Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura
Articolo 80 bis -
Articolo 81 - Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa’ sportive professionistiche e di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche
Articolo 82 - Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021
Articolo 83 - Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale
Articolo 84 - Disposizioni in materia di autotrasporto
Articolo 85 - Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche’ in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri
Articolo 86 - Misure in materia di trasporto passeggeri su strada
Articolo 87 - Misure urgenti per il trasporto aereo
Articolo 88 - Decontribuzione cabotaggio crociere
Articolo 89 - Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo
Articolo 89 bis - Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola
Articolo 90 - Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente
Articolo 91 - Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative
Articolo 92 - Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali
Articolo 93 - Disposizioni in materia di porti
Articolo 94 - Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali
Articolo 95 - Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia
Articolo 96 - Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria
Articolo 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
Articolo 97 bis - Due per mille per associazioni culturali
Articolo 98 - Proroga secondo acconto ISA
Articolo 98 bis - Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
Articolo 99 - Proroga riscossione coattiva
Articolo 100 - Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale
Articolo 101 - Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale
Articolo 102 - Siti oscuramento
Articolo 103 - Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
Articolo 104 - Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro
Articolo 105 - Lotteria degli scontrini cashless
Articolo 106 - Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole
Articolo 107 - Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente
Articolo 108 - Maggiorazione ex-Tasi
Articolo 109 - Proroga esonero TOSAP e COSAP
Articolo 110 - Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020
Articolo 111 - Riscossione diretta società in house
Articolo 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Articolo 113 - Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020
Articolo 113 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 114 - Norma di copertura
Articolo 115 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato A - Limite di spesa personale di cui all'art.29, commi 2 e 3 anno 2020
Allegato B - Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

Sorry. No data so far.