Articolo Normativa

Decreto Legge 14/8/2020 n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Articolo 51

Piccole opere e interventi contro l'inquinamento

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13/10/2020, N. 126
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Capo V - Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma

Piccole opere e interventi contro l'inquinamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 14-bis e' sostituito dal seguente: «14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita', nonche' per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 e' autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»; b) il comma 14-ter e' sostituito dal seguente: «14-ter. A decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' istituito un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP).» c) il comma 14-quater e' sostituito dal seguente: «14-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di cui all'articolo 24, comma 5-bis, ((del decreto-legge 30 dicembre 2019,)) n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
((1-bis. Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 15 novembre 2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34 dello stesso articolo 1 e' prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020. 1-ter. Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta all'1 per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento. 1-quater. Nei casi di cui al comma 1-ter, l'imposta puo' essere inferiore a 1.000 euro.
1-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1-ter, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresi' dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni e a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall'acquisto, con una densita' non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
1-sexies. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprieta' dei terreni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 1-quinquies decade dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale e' stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 1-ter. 1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-ter a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.))
2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilita', delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia, nonche' interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse per l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «trasferite» sono aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo le parole «l'emergenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti». ((3-bis. Al comma 4 dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5° dell'Allegato 4" sono sostituite dalle seguenti: "eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4".
3-ter. Alla tabella 3, alla tabella 5-bis e alla tabella 6-bis dell'allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1 dell'Allegato P" sono sostituite dalle seguenti:
"I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3".
3-quater. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del presente articolo, per 'accesso autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva».
3-quinquies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:
«13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».
3-sexies. In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal citato articolo 13-ter.
3-septies. Il Ministero della salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies. 3-octies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022.
3-novies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 per l'anno 2022.
3-decies. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili»; b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. L'applicazione del comma 7 e' estesa alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis».
3-undecies. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di gestione delle aree protette possono adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, purche' sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
Articolo 1 bis - Indennita' per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa
Articolo 1 ter - Indennita' per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania
Articolo 2 - Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
Articolo 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Articolo 4 - Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze
Articolo 5 - Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL
Articolo 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
Articolo 7 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
Articolo 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Articolo 9 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
Articolo 10 - Indennità lavoratori marittimi
Articolo 10 bis - Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi
Articolo 11 - Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto
Articolo 12 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
Articolo 12 bis - Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili
Articolo 13 - Disposizioni concernenti l'indennita' a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza
Articolo 14 - Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
Articolo 15 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati
Articolo 16 - Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Articolo 17 - Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale
Articolo 18 - Disposizioni in materia di patronati
Articolo 19 - Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
Articolo 20 - Disposizioni per il settore aereo
Articolo 21 - Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici
Articolo 21 bis - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici
Articolo 21 ter - Lavoro agile per genitori con figli con disabilità
Articolo 22 - Fondo per la formazione personale delle casalinghe
Articolo 23 - Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
Articolo 24 - Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo
Articolo 24 bis - Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma
Articolo 25 - Disposizioni in materia di procedure concorsuali
Articolo 25 bis - Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022
Articolo 26 - Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena
Articolo 26 bis - Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza
Articolo 26 ter - Disposizioni in materia di giustizia contabile
Articolo 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud
Articolo 28 - Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne
Articolo 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa
Articolo 29 bis - Misure per il sostegno del sistema termale nazionale
Articolo 29 ter - Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19
Articolo 30 - Incentivi in favore del personale sanitario
Articolo 30 bis - Decontribuzione Sud Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale
Articolo 31 - Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
Articolo 31 bis - Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19
Articolo 31 ter - Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico
Articolo 31 quater - Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari
Articolo 32 - Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunita' e per l'adeguamento dell'attivita' didattica per l'anno scolastico 2020-2021
Articolo 32 bis - Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021
Articolo 32 ter - Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche
Articolo 33 - Misure urgenti per la continuita' delle attivita' del sistema della formazione superiore
Articolo 33 bis - Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute
Articolo 34 - Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario
Articolo 34 bis - Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali
Articolo 35 - Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure»
Articolo 36 - Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare
Articolo 37 - Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria
Articolo 37 bis - Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e n. 337
Articolo 37 ter - Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Articolo 37 quater - Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 37 quinquies - Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata
Articolo 37 sexies - Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74
Articolo 38 - Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana
Articolo 38 bis - Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Articolo 39 - Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
Articolo 40 - Incremento ristoro imposta di soggiorno
Articolo 41 - Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
Articolo 41 bis - Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa
Articolo 42 - Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali
Articolo 42 bis - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonchè interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori
Articolo 43 - Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale
Articolo 44 - Incremento sostegno Trasporto pubblico locale
Articolo 44 bis - Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 44 ter - Ulteriori risorse per prestazioni di lavoro straordinario di personale delle Forze armate
Articolo 45 - Incremento risorse per progettazione enti locali
Articolo 46 - Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali
Articolo 46 bis - Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi
Articolo 46 ter - Rifinanziamento del «Fondo demolizioni»
Articolo 47 - Incremento risorse per piccole opere
Articolo 48 - Incremento risorse per le scuole di province e citta' metropolitane
Articolo 48 bis - Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni
Articolo 48 ter - Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni
Articolo 49 - Risorse per ponti e viadotti di province e citta' metropolitane
Articolo 50 - Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana
Articolo 51 - Piccole opere e interventi contro l'inquinamento
Articolo 52 - Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali
Articolo 53 - Sostegno agli enti in deficit strutturale
Articolo 54 - Termine per gli equilibri degli enti locali
Articolo 55 - Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidita' agli enti locali per far fronte ai debiti della PA
Articolo 56 - Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea
Articolo 57 - Disposizioni in materia di eventi sismici
Articolo 57 bis - Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020
Articolo 57 ter - Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Articolo 57 quater - Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009
Articolo 58 - Fondo per la filiera della ristorazione
Articolo 58 bis - Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
Articolo 58 ter - Disposizioni urgenti in materia di apicoltura
Articolo 58 quater - Misure a favore del settore vitivinicolo
Articolo 59 - Contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei centri storici
Articolo 60 - Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese
Articolo 60 bis -
Articolo 61 - Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio
Articolo 61 bis -
Articolo 62 - Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese
Articolo 63 - Semplificazione procedimenti assemblee condominiali
Articolo 63 bis -
Articolo 64 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Articolo 64 bis -
Articolo 65 - Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020
Articolo 66 - Interventi di rafforzamento patrimoniale
Articolo 67 - Riassetto gruppo SACE
Articolo 68 - P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine
Articolo 69 - Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche
Articolo 70 - Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato
Articolo 71 - Modalita’ di svolgimento semplificate delle assemblee di societa’
Articolo 72 - Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi
Articolo 72 bis -
Articolo 73 - Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160
Articolo 74 - Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive
Articolo 74 bis -
Articolo 75 - Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuita’ d’impresa e modifiche all’articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 76 - Sospensione scadenza titoli di credito
Articolo 77 - Misure urgenti per il settore turistico
Articolo 78 - Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo
Articolo 78 bis -
Articolo 79 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale
Articolo 80 - Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura
Articolo 80 bis -
Articolo 81 - Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa’ sportive professionistiche e di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche
Articolo 82 - Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021
Articolo 83 - Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale
Articolo 84 - Disposizioni in materia di autotrasporto
Articolo 85 - Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche’ in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri
Articolo 86 - Misure in materia di trasporto passeggeri su strada
Articolo 87 - Misure urgenti per il trasporto aereo
Articolo 88 - Decontribuzione cabotaggio crociere
Articolo 89 - Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo
Articolo 89 bis - Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola
Articolo 90 - Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente
Articolo 91 - Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative
Articolo 92 - Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali
Articolo 93 - Disposizioni in materia di porti
Articolo 94 - Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali
Articolo 95 - Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia
Articolo 96 - Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria
Articolo 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
Articolo 97 bis - Due per mille per associazioni culturali
Articolo 98 - Proroga secondo acconto ISA
Articolo 98 bis - Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
Articolo 99 - Proroga riscossione coattiva
Articolo 100 - Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale
Articolo 101 - Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale
Articolo 102 - Siti oscuramento
Articolo 103 - Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
Articolo 104 - Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro
Articolo 105 - Lotteria degli scontrini cashless
Articolo 106 - Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole
Articolo 107 - Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente
Articolo 108 - Maggiorazione ex-Tasi
Articolo 109 - Proroga esonero TOSAP e COSAP
Articolo 110 - Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020
Articolo 111 - Riscossione diretta società in house
Articolo 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Articolo 113 - Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020
Articolo 113 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 114 - Norma di copertura
Articolo 115 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato A - Limite di spesa personale di cui all'art.29, commi 2 e 3 anno 2020
Allegato B - Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa