Legge Regionale Lazio 28/4/2006 n. 4
Articolo 37
Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche
(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)1. Al comma 2 dell’ articolo 3 della l.r. 29/1997, come modificato dalla legge
regionale 2 aprile 2003, n. 10, dopo le parole: “forme di occupazione” sono
inserite le seguenti: “, ivi comprese le attività connesse alle fattorie
sociali e didattiche”.
2. L’articolo 6 della l.r. 29/1997, come modificato dalla legge regionale
10/2003, è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria)
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 2 e per garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio
naturale, tutela, oltre alle aree classificate ai sensi dell’articolo 5, i
monumenti naturali di cui al comma 2 ed i siti di importanza comunitaria
individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.
2. Per monumento naturale si intendono habitat o ambienti omogenei, esemplari
vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi,
che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o
scientifico.
3. I monumenti naturali sono sottoposti a vincolo con decreto del Presidente
della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare
permanente, su proposta dell’assessore competente in materia di ambiente e
sulla base degli elementi di cui all’articolo 7, comma 2. Il decreto, che
individua il soggetto cui è affidata la gestione del monumento, è notificato
ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo ed è trascritto sui
registri immobiliari, su richiesta del Presidente della Regione. Il vincolo
così apposto ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo del monumento naturale.
4. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali, i
soggetti cui è affidata la gestione adottano appositi regolamenti con i
contenuti previsti dall’ articolo 27. Ai monumenti naturali si applicano
comunque le misure di salvaguardia previste dall’articolo 8 per le zone A, con
esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 8, comma 3,
lettera e), nonché quanto previsto dall’articolo 27, commi 2, 3 e 4.
5. I siti di importanza comunitaria sono tutelati a norma della disciplina di
attuazione della normativa comunitaria. Ad essi si applicano le previsioni di
cui all’articolo 10 della 1.r. 74/1991.”.
3. Dopo l’articolo 11 della l. r. 29/1997 è inserito il seguente:
“Art. 11 bis
(Documento strategico sulla biodiversità)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare
permanente adotta un documento strategico sulla biodiversità contenente, in
particolare, le linee di indirizzo per l’attuazione, nei limiti di competenza
della Regione, della convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità,
ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, in conformità a quanto previsto
dalla normativa e dai documenti di indirizzo statali e internazionale, nonché in raccordo con il piano regionale delle aree naturali protette di cui
all’articolo 7 e con ogni altro strumento di pianificazione e programmazione
regionale che possa incidere sulla conservazione della diversità biologica
nell’ambito del territorio regionale.
2. Gli studi, le analisi e l’assistenza tecnica necessari per la
predisposizione del documento sono effettuati dall’ Agenzia regionale per i
parchi.”.
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 14 della 1.r. 29/1997 è aggiunto il seguente:
“9 bis. Fatte salve eventuali diverse disposizioni previste dagli ordinamenti
degli enti di appartenenza, i dipendenti pubblici, componenti del consiglio
direttivo, hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti per il tempo
necessario alla partecipazione alle sedute del consiglio stesso.”.
5. Dopo l’articolo 25 della 1.r. 29/1997 è inserito il seguente:
“Art. 25 bis
(Attività di monitoraggio sugli habitat e sulle specie della flora e della
fauna di importanza comunitaria)
1. Fatte salve eventuali competenze di altri enti previste dalla normativa
vigente, il personale di sorveglianza e il personale tecnico delle aree
naturali protette di interesse regionale e dell’Agenzia regionale per i parchi
(ARP) effettua attività di monitoraggio e controllo sullo stato di qualità degli habitat e delle specie della flora e della fauna di importanza
comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE (Habitat), sia all’interno delle
aree naturali protette regionali, sia nei siti della rete Natura 2000, sia
negli ambiti del territorio regionale ove tali habitat e specie sono comunque
presenti.”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 28 della 1.r. 29/1997 é aggiunto il seguente:
“4 bis. Nel caso di interventi abusivi previsti dall’articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e di inerzia
dell’ente di gestione dell’area naturale protetta o del comune nell’adozione
degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al
comma 2 del citato articolo 31, la Giunta regionale, previo invito a
provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina
essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell’abuso non
provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l’opera abusiva e
l’area prevista dal comma 3 dell’articolo 31 del d.p.r. 380/2001 sono
acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla
demolizione dell’ opera ai sensi della normativa vigente.”.
7. Dopo la lettera c) del comma 5 dell’articolo 30 della 1.r. 29/1997è aggiunta la seguente:
“c bis. l’incentivazione di attività dirette alla fornitura di servizi
sociali, comprese le attività terapeutiche, riabilitative e di inserimento
sociale, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui
all’ articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57)
mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali
normalmente impiegate nell’attività agricola.”.
8. Il comma 3 dell’articolo 38 della 1.r. 29/1997, come modificato dalla l. r.
10/2003, è sostituto dal seguente:
“3. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 182 e 208 della legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo),
all’irrogazione delle sanzioni provvede il rappresentante legale dell’ente di
gestione dell’area naturale protetta, nel rispetto della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, in quanto
compatibile.”.
9. All’alinea del comma 9 dell’articolo 39 della 1.r. 29/1997, le parole: “ivi
compresi eventuali atti preliminari relativi alla perimetrazione delle aree
naturali protette,” sono soppresse.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziarioArticolo 2 - Rifinanziamento di leggi regionali
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Articolo 15 - Comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti
Articolo 17 - Agevolazioni alle università agrarie
Articolo 19 - Norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.
Modifiche allarticolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 20 - Concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale.
Modifica allarticolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a locazioni a canoni ricognitori
Articolo 23 - Disciplina della gestione e dellalienazione dei beni immobili di proprietà dellAgenzia regionale per lo sviluppo e linnovazione in agricoltura(ARSIAL).
Abrogazione dellarticolo 74 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e dellarticolo 86 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2
Articolo 24 - Distretti di pesca
Articolo 25 - Modifica allarticolo 256 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo agli aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizoozie
Articolo 26 - Riconoscimenti di merito nel settore dellagricoltura
Articolo 29 - Programma operativo biennale per lazione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche per il biennio 2006-2007
Articolo 30 - Piano straordinario di comunicazione, formazione e sostegno al settore avicolo
Articolo 31 - Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco
Articolo 33 - Finanziamento del progetto di utilizzazione di acque reflue in agricoltura
Articolo 34 - Disposizioni relative a terre e rocce da scavo
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, istitutivo dellAgenzia regionale per i parchi, come modificato dalla legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28
Articolo 36 - Disposizioni concernenti le energie intelligenti e lidrogeno. Costituzione del Consorzio "Agenzia regionale per le energie intelligenti"
Articolo 37 - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA -" e successive modifiche
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche
Articolo 40 - Rilevazione in continuo del livello sonoro
Articolo 41 - Sostituzione dellarticolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, relativo alle misure sperimentali di politica ambientale. Disposizione transitoria
Articolo 42 - Contributo alla Provincia di Frosinone per limpianto di trattamento rifiuti di Colfelice
Articolo 43 - Disposizioni concernenti lAgenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA
Articolo 45 - Imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili
Articolo 46 - Procedure per laccelerazione dei programmi di spesa previsti in accordi di programma quadro e nel DOCUP Obiettivo 2
Articolo 47 - Finalizzazione fondi CIPE per le aree sottoutilizzate
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e allarticolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativi alla dismissione del patrimonio immobiliare di cui allarticolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
Articolo 49 - Razionalizzazione degli acquisti della Regione, degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale
Articolo 52 - Finanziamento degli interventi in materia di sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento
Articolo 55 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 56 - Norme per la valorizzazione e la promozione del territorio delle province del Lazio tramite i beni culturali
Articolo 57 - Norme in materia di attuazione delle aree di programmazione integrata.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio"
Articolo 58 - Disposizioni di modifica alla normativa vigente in materia di beni e attività culturali e di sport
Articolo 63 - Contributi per il superamento delle barriere architettoniche nelle sale teatrali e cinematografiche
Articolo 64 - Proroga termine per comuni sede dei siti UNESCO
Articolo 70 - Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche
Articolo 71 - Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche
Articolo 72 - Contributi ai comuni per la realizzazione di parcheggi urbani
Articolo 73 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica"e successive modifiche. Disposizione transitoria
Articolo 74 - Tavolo interistituzionale permanente per lemergenza abitativa
Articolo 75 - Fondo speciale di garanzia per la casa
Articolo 76 - Modifiche allarticolo 11 e allarticolo 17 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 77 - Costruzione di edifici scolastici intercomunali
Articolo 78 - Nodo regionale dellanagrafe nazionale delledilizia scolastica.
Modifica allarticolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a contributi per opere pubbliche su edifici scolastici
Articolo 79 - Contributo allAzienda territoriale per ledilizia residenziale pubblica del comune di Roma per lattivazione dello sportello informativo con lutenza
Articolo 80 - Adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati allente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 81 - Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 22 novembre 1982, n. 51 "Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici"e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27 " Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica ed archeologica" e successive modifiche e allarticolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modalità e termini di scadenza per ottenere benefici e provvidenze
Articolo 82 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 83 - Estinzione agevolata delle morosità degli oneri accessori dovuti ai comuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 84 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 "Autorecupero del patrimonio immobiliare" e successive modifiche
Articolo 85 - Modalità di realizzazione a scomputo di opere di inserimento dei parcheggi nel contesto urbano
Articolo 87 - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 "Norme in materia di opere e lavori pubblici" e successive modifiche
Articolo 88 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e successive modifiche
Articolo 89 - Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sullesercizio di trasporto pubblico non di linea"
Articolo 90 - Disposizioni concernenti i servizi integrativi di trasporto pubblico di linea
Articolo 91 - Intervento finanziario in favore della Compagnia Trasporti Laziale S.p.a - CO.TRA.L.
Articolo 92 - Intervento finanziario per ladeguamento del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma
Articolo 93 - Disposizione concernente i servizi di linea di gran turismo
Articolo 107 - Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche"
Articolo 108 - Modifiche allarticolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo ai contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche
Articolo 110 - Modifica allarticolo 84 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a contributi alle imprese artigiane
Articolo 113 - Interventi regionali per la valorizzazione ed il potenziamento dei centri commerciali naturali
Articolo 114 - Contributo al Centro Agroalimentare di Roma e al Mercato Ortofrutticolo di Fondi
Articolo 115 - Contributo per lavvio dei centri di assistenza tecnica al commercio
Articolo 138 - Abrogazione dellarticolo 47 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo allinterpretazione autentica dellarticolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 "Norme per la promozione della costituzione della Societàregionale per linformatica"
Articolo 162 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio " e successive modifiche e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche
Articolo 163 - Interventi in materia di sicurezza sul lavoro
Articolo 168 - Istituzione del Polo integrato di alta formazione per il settore turistico- alberghiero
Articolo 175 - Fondo unico regionale per il turismo
Articolo 176 - Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A.
Articolo 177 - Scuola di alta formazione del turismo
Articolo 178 - Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive"
Articolo 179 - Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali
Articolo 180 - Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio"
Articolo 181 - Fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e linnovazione
Articolo 183 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativo ai programmi per linnovazione nellarea romana
Articolo 191 - Abrogazione di disposizioni legislative
Articolo 192 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2006