Legge Regionale Lazio 28/4/2006 n. 4
Articolo 71
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche
(Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche)1. Al comma 15 bis dell’articolo 7 della l.r. 24/1998, inserito dalla legge
regionale 9 dicembre 2004, n. 18, le parole: “In tal caso la fascia di
rispetto è stabilita in metri 50 a partire dalle sponde o dal piede
dell’argine.” sono sostituite dalle seguenti: “In tal caso ogni trasformazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire
dall’argine;
b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole
interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.”.
2. Il comma 3 bis dell’articolo 8 della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r.
18/2004, è soppresso.
3. Al comma 8.1 dell’articolo 10 della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r.
18/2004, le parole: “ma contribuisce” sono sostituite dalle seguenti: “e non
contribuisce”.
4. All’articolo 17 della 1.r. 24/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
“1 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l’apertura di nuove cave e di
nuove miniere può essere consentita, previa autorizzazione paesistica
rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione in conformità alle
procedure di cui al comma 6, in considerazione di un interesse economico di
carattere pubblico ed esclusivamente per l’escavazione di materiale raro, solo
nelle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP e dal PTPR con il
livello minimo di tutela, nel rispetto dei criteri indicati dal piano
regionale delle attività estrattive (PRAE) ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
lettera g), della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la
disciplina organica in materia di cave e torbiere. Nelle more
dell’approvazione del PRAE, in assenza dei suddetti criteri, l’apertura di
nuove cave e di nuove miniere è subordinata, altresì, ad una delle seguenti
condizioni:
a) localizzazione ad una distanza non superiore a metri mille da altre
attività estrattive in esercizio;
b) localizzazione all’interno del territorio di un comune in cui già si trovi
un’attività estrattiva in esercizio ma in via di esaurimento.”;
b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
“1 ter. L’apertura di nuove cave ai sensi del comma 1 bis è altresì subordinata alla preventiva adozione, da parte della Giunta regionale, sentita
la commissione consiliare competente in materia, di una deliberazione
ricognitiva delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP
vigenti con il livello minimo di tutela.”.
5. Al comma 7 bis dell’articolo 23 della l.r. 24/1998, aggiunto dalla l.r.
18/2004, le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.
6. All’articolo 27 bis della l.r. 24/1998, aggiunto dalla l.r. 18/2004, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 bis dopo le parole: “con il livello minimo di tutela” sono
aggiunte le seguenti: “, di limitata estensione e adiacenti a zone
legittimamente edificate.”;
b) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:
“1 ter. L’applicazione della disposizione del comma 1 bis è subordinata alla
preventiva adozione, da parte della Giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente, di una deliberazione ricognitiva delle aree di scarso
pregio paesistico classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di
tutela.”.
7. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 31.1 della l.r. 24/1998,
aggiunto dalla l.r. 18/2004, è inserita la seguente:
“a bis) programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle
architetture rurali;”.
8. Il comma 7 dell’articolo 31 bis, aggiunto dalla l.r. 18/2004, è abrogato.
9. Dopo l’articolo 31 bis della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:
“Art 31 bis. l
(Programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture
rurali)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela
dei beni culturali, la Regione salvaguarda e valorizza gli insediamenti
agricoli, gli edifici, i fabbricati ed i complessi architettonici rurali
presenti sul proprio territorio, di seguito denominati architetture rurali,
che presentino interesse estetico tradizionale e siano testimonianza
dell’economia rurale tradizionale, anche in funzione del rapporto che
continuano ad avere con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari
di cui costituiscono connotato essenziale. A tal fine la Regione incentiva la
conservazione dell’originaria destinazione d’uso, la salvaguardia delle aree
circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attivitàcompatibili con le tradizioni culturali tipiche.
2. Rientrano tra le architetture rurali, oltre a quelle realizzate tra il XIII
ed il XIX secolo di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 (Disposizioni per
la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali), anche i manufatti
legati alla conduzione agricola, alle relative attività produttive e di
servizio del territorio, espressione del paesaggio agrario postunitario
caratterizzato dall’azione di colonizzazione del territorio mediante
appoderamenti, bonifiche e frazionamenti fondiari.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, sentita la Soprintendenza
competente, individua, anche attraverso ricerche o censimenti, le architetture
rurali presenti nel proprio territorio e provvede al loro recupero e
valorizzazione attraverso appositi programmi di intervento per la tutela e la
valorizzazione delle stesse.
4. I programmi di intervento di cui al comma 3 sono adottati secondo le
procedure di cui all’articolo 31 bis, commi 4, 5 e 6.
5. I programmi di cui al comma 3 stabiliscono:
a) la definizione degli interventi necessari per la conservazione degli
elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e
paesaggistiche delle architetture rurali al fine di assicurarne il risanamento
conservativo ed il recupero funzionale, nel rispetto dei criteri tecnico
scientifici per la realizzazione degli interventi definiti dalla normativa
statale o da misure comunitarie per tipologie analoghe;
b) la previsione degli incentivi volti al raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 1 e delle relative procedure di concessione dei contributi in
base alle diverse tipologie di architetture rurali ed ai caratteri dei
paesaggi agrari circostanti da recuperare;
c) le modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani
finanziari nonché di verifica sull’attuazione degli interventi stessi.
6. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo la Regione provvede
con le risorse proprie, con i fondi ripartiti tra le regioni ai sensi della l.
378/2003, con i fondi previsti da altra normativa statale o comunitaria nonché con eventuali proventi derivanti da sponsorizzazioni, lasciti o erogazioni
liberali.”.
10. Il comma 5 dell’articolo 31 ter è abrogato.
11. Dopo il comma 2 dell’articolo 31 quinquies è inserito il seguente:
“2 bis. I comuni definiscono, nell’ambito degli strumenti urbanistici
attuativi delle varianti speciali previsti dall’articolo 8 della l.r. 28/1980,
norme e prescrizioni di interventi finalizzati al risanamento ed alla
riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati.”.
12. Alla lettera b) del comma 2 bis dell’articolo 36 ter della 1.r. 24/1998,
le parole da: “gli atti relativi” a: “sottoscrizione dell’accordo stesso,”sono sostituite dalle seguenti: “contestualmente all’indizione della
conferenza di servizi, gli atti relativi all’accordo di programma siano
sottoposti”.
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Articolo 26 - Riconoscimenti di merito nel settore dellagricoltura
Articolo 29 - Programma operativo biennale per lazione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche per il biennio 2006-2007
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Articolo 31 - Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco
Articolo 33 - Finanziamento del progetto di utilizzazione di acque reflue in agricoltura
Articolo 34 - Disposizioni relative a terre e rocce da scavo
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, istitutivo dellAgenzia regionale per i parchi, come modificato dalla legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28
Articolo 36 - Disposizioni concernenti le energie intelligenti e lidrogeno. Costituzione del Consorzio "Agenzia regionale per le energie intelligenti"
Articolo 37 - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA -" e successive modifiche
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche
Articolo 40 - Rilevazione in continuo del livello sonoro
Articolo 41 - Sostituzione dellarticolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, relativo alle misure sperimentali di politica ambientale. Disposizione transitoria
Articolo 42 - Contributo alla Provincia di Frosinone per limpianto di trattamento rifiuti di Colfelice
Articolo 43 - Disposizioni concernenti lAgenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA
Articolo 45 - Imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili
Articolo 46 - Procedure per laccelerazione dei programmi di spesa previsti in accordi di programma quadro e nel DOCUP Obiettivo 2
Articolo 47 - Finalizzazione fondi CIPE per le aree sottoutilizzate
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Articolo 49 - Razionalizzazione degli acquisti della Regione, degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale
Articolo 52 - Finanziamento degli interventi in materia di sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento
Articolo 55 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 56 - Norme per la valorizzazione e la promozione del territorio delle province del Lazio tramite i beni culturali
Articolo 57 - Norme in materia di attuazione delle aree di programmazione integrata.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio"
Articolo 58 - Disposizioni di modifica alla normativa vigente in materia di beni e attività culturali e di sport
Articolo 63 - Contributi per il superamento delle barriere architettoniche nelle sale teatrali e cinematografiche
Articolo 64 - Proroga termine per comuni sede dei siti UNESCO
Articolo 70 - Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche
Articolo 71 - Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche
Articolo 72 - Contributi ai comuni per la realizzazione di parcheggi urbani
Articolo 73 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica"e successive modifiche. Disposizione transitoria
Articolo 74 - Tavolo interistituzionale permanente per lemergenza abitativa
Articolo 75 - Fondo speciale di garanzia per la casa
Articolo 76 - Modifiche allarticolo 11 e allarticolo 17 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 77 - Costruzione di edifici scolastici intercomunali
Articolo 78 - Nodo regionale dellanagrafe nazionale delledilizia scolastica.
Modifica allarticolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a contributi per opere pubbliche su edifici scolastici
Articolo 79 - Contributo allAzienda territoriale per ledilizia residenziale pubblica del comune di Roma per lattivazione dello sportello informativo con lutenza
Articolo 80 - Adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati allente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 81 - Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 22 novembre 1982, n. 51 "Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici"e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27 " Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica ed archeologica" e successive modifiche e allarticolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modalità e termini di scadenza per ottenere benefici e provvidenze
Articolo 82 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 83 - Estinzione agevolata delle morosità degli oneri accessori dovuti ai comuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 84 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 "Autorecupero del patrimonio immobiliare" e successive modifiche
Articolo 85 - Modalità di realizzazione a scomputo di opere di inserimento dei parcheggi nel contesto urbano
Articolo 87 - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 "Norme in materia di opere e lavori pubblici" e successive modifiche
Articolo 88 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e successive modifiche
Articolo 89 - Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sullesercizio di trasporto pubblico non di linea"
Articolo 90 - Disposizioni concernenti i servizi integrativi di trasporto pubblico di linea
Articolo 91 - Intervento finanziario in favore della Compagnia Trasporti Laziale S.p.a - CO.TRA.L.
Articolo 92 - Intervento finanziario per ladeguamento del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma
Articolo 93 - Disposizione concernente i servizi di linea di gran turismo
Articolo 107 - Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche"
Articolo 108 - Modifiche allarticolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo ai contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche
Articolo 110 - Modifica allarticolo 84 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a contributi alle imprese artigiane
Articolo 113 - Interventi regionali per la valorizzazione ed il potenziamento dei centri commerciali naturali
Articolo 114 - Contributo al Centro Agroalimentare di Roma e al Mercato Ortofrutticolo di Fondi
Articolo 115 - Contributo per lavvio dei centri di assistenza tecnica al commercio
Articolo 138 - Abrogazione dellarticolo 47 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo allinterpretazione autentica dellarticolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 "Norme per la promozione della costituzione della Societàregionale per linformatica"
Articolo 162 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio " e successive modifiche e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche
Articolo 163 - Interventi in materia di sicurezza sul lavoro
Articolo 168 - Istituzione del Polo integrato di alta formazione per il settore turistico- alberghiero
Articolo 175 - Fondo unico regionale per il turismo
Articolo 176 - Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A.
Articolo 177 - Scuola di alta formazione del turismo
Articolo 178 - Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive"
Articolo 179 - Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali
Articolo 180 - Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio"
Articolo 181 - Fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e linnovazione
Articolo 183 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativo ai programmi per linnovazione nellarea romana
Articolo 191 - Abrogazione di disposizioni legislative
Articolo 192 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2006