Legge Regionale Lazio 28/4/2006 n. 4
Articolo 41
Sostituzione dellarticolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, relativo alle misure sperimentali di politica ambientale. Disposizione transitoria
(Sostituzione dell’articolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, relativo alle misure sperimentali di politica ambientale. Disposizione transitoria)
1. L’articolo 40 della l.r. 9/2005 e successive modifiche è sostituito dal
seguente:
“Art. 40
(Misure sperimentali di politica ambientale)
1. Nelle more dell’adozione del piano di risanamento della qualità dell’aria
di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della
direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente) e della definizione delle relative azioni attuative, la
Regione promuove, in via sperimentale, misure straordinarie e urgenti di
politica ambientale, tese a conseguire il più elevato livello di abbattimento
delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore, ponendo a base della
sperimentazione la valutazione della qualità dell’aria ambiente e
l’individuazione delle zone a maggior rischio ambientale, effettuata secondo i
principi e i criteri enunciati negli articoli 5 e seguenti del d.lgs.
351/1999.
2. Per le finalità di cui al comma l, la Giunta regionale, con propria
deliberazione, indica interventi, da realizzare prioritariamente nei comuni di
Roma e di Frosinone individuati come le aree a maggiore criticità dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 2003, mirati al perseguimento
dei seguenti obiettivi:
a) riduzione diretta delle fonti di inquinamento;
b) riduzione degli inquinanti immessi o emessi in atmosfera.
3. L’obiettivo di cui al comma 2, lettera a) è perseguito, in particolare,
attraverso la sostituzione dei ciclomotori e dei motocicli circolanti non
conformi alle direttive 97/24/CE (Fase II) del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 1997 e 02/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 luglio 2002.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono attuati sulla base di accordi con le
associazioni nazionali di categoria e/o le industrie costruttrici di
ciclomotori e/o di motocicli, che prevedano la vendita a prezzi vantaggiosi di
ciclomotori con consumi inferiori a 2,3 litri di benzina ogni 100 chilometri e
di motocicli a quattro tempi fino a 255 cc, conformi alla direttiva 97/24/CE
(Fase II) e alla direttiva 02/5l/CE, con priorità alla vendita di mezzi già conformi alla direttiva 02/51/CE Fase B (EURO 3), a soggetti in possesso di
veicoli circolanti non conformi a tali direttive, previa rottamazione dei
veicoli stessi, nonché la vendita di mezzi elettrici. Si intendono
per “circolanti” i ciclomotori ed i moto cicli che siano in regola con il
pagamento della tassa di possesso, ove prevista, e che risultino assicurati
per la responsabilità civile per almeno sei mesi dell’anno precedente alla
rottamazione. La Regione adotta le opportune iniziative al fine di sostenere e
promuovere la vendita oggetto dell’accordo nel periodo programmato, ivi
compresa la realizzazione di sistemi di distribuzione dell’energia per la
ricarica dei mezzi a trazione elettrica.
5. La Regione, per gli adempimenti di propria competenza relativi
all’attuazione degli interventi di cui al comma 3, si avvale dell’Agenzia
regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a.
6. L’obiettivo di cui al comma 2, lettera b), è perseguito, in particolare,
attraverso l’incentivazione della diffusione di tecnologie già certificate e
il finanziamento della sperimentazione dell’efficacia di nuove tecnologie
idonee a ridurre gli inquinanti immessi o emessi in atmosfera.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le
modalità di concessione degli incentivi e dei finanziamenti di cui al comma 6.
La valutazione dei progetti presentati e la verifica dell’efficacia dei
risultati è effettuata da un’apposita commissione scientifica, nominata dal
Presidente della Regione, la cui composizione è definita con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di
ambiente.
8. Agli oneri relativi all’applicazione dei commi 3 e 4 si provvede con la
dotazione finanziaria del fondo speciale di rotazione per lo sviluppo
regionale del Lazio, affidato in gestione all’Agenzia di cui al comma 5, per
un importo pari a 4 milioni di euro.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 si
provvede mediante lo stanziamento di cui ai capitoli delle UPB E33 e E34 del
bilancio regionale.”.
2. Le modifiche apportate dal presente articolo all’articolo 40 della l. r.
9/2005, con le quali si estende l’applicazione delle disposizioni ivi
contenute ai ciclomotori con consumi inferiori ai 2,3 litri di benzina ogni
100 chilometri e ai motocicli a quattro tempi fino a 255 cc, si applicano a
decorrere dal l° febbraio 2006.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziarioArticolo 2 - Rifinanziamento di leggi regionali
Articolo 13 - Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, in materia di sistema integrato di sicurezza nellambito del territorio regionale
Articolo 15 - Comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti
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Articolo 19 - Norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.
Modifiche allarticolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 20 - Concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale.
Modifica allarticolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a locazioni a canoni ricognitori
Articolo 23 - Disciplina della gestione e dellalienazione dei beni immobili di proprietà dellAgenzia regionale per lo sviluppo e linnovazione in agricoltura(ARSIAL).
Abrogazione dellarticolo 74 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e dellarticolo 86 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2
Articolo 24 - Distretti di pesca
Articolo 25 - Modifica allarticolo 256 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo agli aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizoozie
Articolo 26 - Riconoscimenti di merito nel settore dellagricoltura
Articolo 29 - Programma operativo biennale per lazione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche per il biennio 2006-2007
Articolo 30 - Piano straordinario di comunicazione, formazione e sostegno al settore avicolo
Articolo 31 - Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco
Articolo 33 - Finanziamento del progetto di utilizzazione di acque reflue in agricoltura
Articolo 34 - Disposizioni relative a terre e rocce da scavo
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, istitutivo dellAgenzia regionale per i parchi, come modificato dalla legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28
Articolo 36 - Disposizioni concernenti le energie intelligenti e lidrogeno. Costituzione del Consorzio "Agenzia regionale per le energie intelligenti"
Articolo 37 - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA -" e successive modifiche
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche
Articolo 40 - Rilevazione in continuo del livello sonoro
Articolo 41 - Sostituzione dellarticolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, relativo alle misure sperimentali di politica ambientale. Disposizione transitoria
Articolo 42 - Contributo alla Provincia di Frosinone per limpianto di trattamento rifiuti di Colfelice
Articolo 43 - Disposizioni concernenti lAgenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA
Articolo 45 - Imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili
Articolo 46 - Procedure per laccelerazione dei programmi di spesa previsti in accordi di programma quadro e nel DOCUP Obiettivo 2
Articolo 47 - Finalizzazione fondi CIPE per le aree sottoutilizzate
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e allarticolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativi alla dismissione del patrimonio immobiliare di cui allarticolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
Articolo 49 - Razionalizzazione degli acquisti della Regione, degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale
Articolo 52 - Finanziamento degli interventi in materia di sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento
Articolo 55 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 56 - Norme per la valorizzazione e la promozione del territorio delle province del Lazio tramite i beni culturali
Articolo 57 - Norme in materia di attuazione delle aree di programmazione integrata.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio"
Articolo 58 - Disposizioni di modifica alla normativa vigente in materia di beni e attività culturali e di sport
Articolo 63 - Contributi per il superamento delle barriere architettoniche nelle sale teatrali e cinematografiche
Articolo 64 - Proroga termine per comuni sede dei siti UNESCO
Articolo 70 - Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche
Articolo 71 - Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche
Articolo 72 - Contributi ai comuni per la realizzazione di parcheggi urbani
Articolo 73 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica"e successive modifiche. Disposizione transitoria
Articolo 74 - Tavolo interistituzionale permanente per lemergenza abitativa
Articolo 75 - Fondo speciale di garanzia per la casa
Articolo 76 - Modifiche allarticolo 11 e allarticolo 17 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 77 - Costruzione di edifici scolastici intercomunali
Articolo 78 - Nodo regionale dellanagrafe nazionale delledilizia scolastica.
Modifica allarticolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a contributi per opere pubbliche su edifici scolastici
Articolo 79 - Contributo allAzienda territoriale per ledilizia residenziale pubblica del comune di Roma per lattivazione dello sportello informativo con lutenza
Articolo 80 - Adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati allente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 81 - Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 22 novembre 1982, n. 51 "Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici"e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27 " Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica ed archeologica" e successive modifiche e allarticolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modalità e termini di scadenza per ottenere benefici e provvidenze
Articolo 82 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 83 - Estinzione agevolata delle morosità degli oneri accessori dovuti ai comuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 84 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 "Autorecupero del patrimonio immobiliare" e successive modifiche
Articolo 85 - Modalità di realizzazione a scomputo di opere di inserimento dei parcheggi nel contesto urbano
Articolo 87 - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 "Norme in materia di opere e lavori pubblici" e successive modifiche
Articolo 88 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e successive modifiche
Articolo 89 - Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sullesercizio di trasporto pubblico non di linea"
Articolo 90 - Disposizioni concernenti i servizi integrativi di trasporto pubblico di linea
Articolo 91 - Intervento finanziario in favore della Compagnia Trasporti Laziale S.p.a - CO.TRA.L.
Articolo 92 - Intervento finanziario per ladeguamento del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma
Articolo 93 - Disposizione concernente i servizi di linea di gran turismo
Articolo 107 - Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche"
Articolo 108 - Modifiche allarticolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo ai contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche
Articolo 110 - Modifica allarticolo 84 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a contributi alle imprese artigiane
Articolo 113 - Interventi regionali per la valorizzazione ed il potenziamento dei centri commerciali naturali
Articolo 114 - Contributo al Centro Agroalimentare di Roma e al Mercato Ortofrutticolo di Fondi
Articolo 115 - Contributo per lavvio dei centri di assistenza tecnica al commercio
Articolo 138 - Abrogazione dellarticolo 47 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo allinterpretazione autentica dellarticolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 "Norme per la promozione della costituzione della Societàregionale per linformatica"
Articolo 162 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio " e successive modifiche e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche
Articolo 163 - Interventi in materia di sicurezza sul lavoro
Articolo 168 - Istituzione del Polo integrato di alta formazione per il settore turistico- alberghiero
Articolo 175 - Fondo unico regionale per il turismo
Articolo 176 - Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A.
Articolo 177 - Scuola di alta formazione del turismo
Articolo 178 - Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive"
Articolo 179 - Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali
Articolo 180 - Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio"
Articolo 181 - Fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e linnovazione
Articolo 183 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativo ai programmi per linnovazione nellarea romana
Articolo 191 - Abrogazione di disposizioni legislative
Articolo 192 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2006