Legge Regionale Lazio 28/4/2006 n. 4
Articolo 70
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche
(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche )1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/1999 è abrogata.
2. L’articolo 21 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 21
(Adozione e verifica del PTPG)
1. La provincia provvede alla formazione del proprio PTPG mediante la
conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale la
provincia stessa e la Regione definiscono consensualmente i contenuti dello
strumento di pianificazione provinciale, secondo le forme e le modalità di cui
ai commi successivi.
2. La provincia adotta lo schema di PTPG. Qualora il PTPG assuma la
particolare efficacia dei piani settoriali nelle materie di cui all’articolo
19, comma 2, la provincia convoca, preliminarmente all’adozione dello schema
di PTPG, le amministrazioni statali interessate, l’amministrazione regionale,
nonché gli enti comunque competenti per la pianificazione nelle citate
materie, al fine di acquisire le intese di cui all’articolo 19, comma 3.
3. Lo schema di PTPG, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati
prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la
segreteria della provincia, in libera visione al pubblico secondo le modalità
stabilite dalla provincia stessa. Del deposito è dato avviso sul BURL e su
almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito,
chiunque può presentare osservazioni. Entro lo stesso termine la provincia
indice una conferenza alla quale partecipano gli enti locali, le
organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e
sindacali operanti a livello provinciale. La conferenza definisce i propri
lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva
nella quale è contenuta, oltre alle osservazioni ed alle eventuali proposte di
modifica allo schema di PTPG, una specifica e motivata valutazione delle
indicazioni urbanistiche degli eventuali piani pluriennali di sviluppo socio-
economico delle comunità montane.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 per la
definizione dei lavori della conferenza, la provincia, valutate le proposte di
modifica eventualmente pervenute, adotta il PTPG e lo trasmette alla Regione
corredato della eventuale relazione complessiva di cui al comma 4.
6. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PTPG alla Regione, il
presidente della provincia, ai fini della conclusione dell’accordo di cui al
comma 1, convoca, d’intesa con il Presidente della Regione, una conferenza di
copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della
Regione e della provincia, nell’ ambito della quale viene verificata la
compatibilità del PTPG adottato con le previsioni degli strumenti di
pianificazione territoriale o di settore, di ambito regionale o statale. In
sede di prima riunione della conferenza di copianificazione i partecipanti
stabiliscono il termine, non superiore in ogni caso a sessanta giorni, entro
cui i lavori della conferenza debbono concludersi.
7. Nel caso in cui il PTPG contenga elementi di difformità rispetto alle
previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6, nella
conferenza sono individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il
PTPG a tali previsioni.
8. I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai
precedenti commi, convengono su uno schema di accordo, di cui è parte
integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna cartografia,
recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da
apportare al PTPG.
9. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza,
il Presidente della Regione ed il presidente della provincia sottoscrivono
l’accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al
comma 8. L’accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza,
dalla Giunta regionale e dal consiglio provinciale.
10. Contestualmente alla ratifica dell’accordo, il consiglio provinciale
approva il PTPG, in conformità alle eventuali modifiche, concordate
nell’accordo medesimo, apportate al fine di conformare il PTPG alle previsioni
degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6.
11. Con l’atto di approvazione possono essere apportate al PTPG adottato
esclusivamente le modifiche necessarie per conformarlo ai contenuti
dell’accordo di pianificazione.
12. Il PTPG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BURL e
dell’approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella
provincia.
Il PTPG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 23 della 1.r. 38/1999 è abrogato.
4. L’articolo 26 della 1.r. 38/1999 è abrogato.
5. L’articolo 33 della 1.r. 38/1999, come da ultimo modificato dalla legge
regionale 31 dicembre 2002, n. 44, è sostituito dal seguente:
“Art. 33
(Adozione e verifica del PUCG)
1. Il comune provvede alla formazione del proprio PUCG mediante la conclusione
di un apposito accordo di pianificazione, con il quale il comune stesso e la
provincia definiscono consensualmente i contenuti dello strumento urbanistico
comunale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il comune adotta il PUCG ai sensi della l. 1150/1942 e successive modifiche
dopo aver effettuato consultazioni con gli enti pubblici e con le
organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e
sindacali interessate, e comunque avendo attivato processi di partecipazione e
informazione finalizzati a promuovere forme di intervento diretto dei
cittadini. Il PUCG adottato, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati
prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la
segreteria del comune in libera visione al pubblico, secondo le modalità
stabilite dal comune stesso. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e
su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito,
chiunque può presentare osservazioni.
4. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, il
comune deduce sulle osservazioni presentate, adeguando il PUCG alle
osservazioni accolte, e trasmette il PUCG medesimo alla provincia.
5. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PUCG alla provincia, il
sindaco, ai fini della conclusione dell’accordo di cui al comma 1, convoca,
d’intesa con il presidente della provincia, una conferenza di copianificazione
fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della provincia e del
comune, nell’ ambito della quale viene verificata la compatibilità del PUCG
adottato con le previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione
territoriali o di settore, di ambito regionale o statale, preordinati alla
tutela di interessi differenziati. I lavori della conferenza debbono comunque
concludersi entro sessanta giorni dalla data della sua convocazione.
6. Nel caso in cui il PUCG contenga elementi di difformità rispetto alle
previsioni del PTPG ovvero a quelle degli strumenti di pianificazione di cui
al comma 5, nella conferenza sono individuati gli adeguamenti necessari al
fine di conformare il PUCG a tali previsioni.
7. Qualora nella stessa conferenza si ravvisi l’opportunità di provvedere alla
variazione delle disposizioni contenute nel PTPG, il PUCG è trasmesso al
consiglio provinciale che può procedere alla variazione del PTPG con le forme
e modalità di cui agli articoli 21 e 22. Il termine di cui al comma 5 resta
sospeso e riprende il suo decorso dall’approvazione della variazione del PTPG.
8. I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai
precedenti commi, convengono su uno schema di accordo, di cui è parte
integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna cartografia,
recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da
apportare al PUCG.
9. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza,
il presidente della provincia ed il sindaco sottoscrivono l’accordo di
pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 8.
L’accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dal consiglio
comunale.
10. Contestualmente alla ratifica dell’accordo, il consiglio comunale approva
il PUCG, in conformità alle eventuali modifiche, concordate nell’accordo
medesimo, apportate al fine di conformare il PUCG alle previsioni del PTPG e
degli strumenti di pianificazione di cui al comma 5.
11. Con l’atto di approvazione possono essere apportate al PUCG adottato
esclusivamente le modifiche necessarie per conformarlo ai contenuti
dell’accordo di pianificazione.
12. Il PUCG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BURL e
dell’approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella
provincia. Il PUCG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.”.
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 66 della 1.r. 38/1999 è inserito il seguente:
“2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma l, è in ogni caso facoltà dei
comuni provvedere alla formazione ed approvazione dei piani regolatori
generali, adottati successivamente al 31 dicembre 2005 e non oltre la data di
pubblicazione del PTPG e comunque entro il 30 giugno 2007, con le modalità
previste dai commi 2 e seguenti dell’articolo 66 bis.”.
7. Dopo l’articolo 66 della 1.r. 38/1999 è inserito il seguente:
“Art. 66 bis
(Disposizioni transitorie per la formazione ed
approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Roma)
l. In relazione alla particolare condizione di Roma quale Capitale della
Repubblica, ribadita dall’articolo 114 della Costituzione, alla sua
configurazione istituzionale di capoluogo di area metropolitana riconosciuta
dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), tenuto conto dei principi
costituzionali di adeguatezza e differenziazione, richiamati nell’articolo 16
dello Statuto regionale, nonché delle oggettive peculiarità connesse alla
dimensione territoriale, demografica e sociale della Capitale ed alla ricaduta
sul suo assetto e sviluppo urbanistico, il Comune di Roma, in deroga alla
norma transitoria di cui all’articolo 66 e nelle more dell’approvazione del
PTPG, provvede alla formazione ed approvazione dello strumento urbanistico
generale mediante la conclusione di un accordo di pianificazione, secondo le
forme e le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il Sindaco, al fine di verificare la possibilità di concludere l’accordo di
cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla trasmissione alla Regione del
piano regolatore generale e della deliberazione di controdeduzioni alle
osservazioni pervenute, adottati ai sensi della l. 1150/1942 e successive
modifiche, convoca, d’intesa con il Presidente della Regione, una conferenza
di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti del
Comune, della Regione e della Provincia, nell’ambito della quale viene
esaminato il piano adottato e verificata l’acquisizione dei pareri e nulla
osta di altre amministrazioni prescritti dalla legislazione vigente, nonché
l’opportunità di introdurre le modifiche di cui all’articolo 10, comma 2,
della 1. 1150/1942, come modificato dall’articolo 3 della legge 6 agosto 1967,
n. 765.
3. Nella conferenza vengono, in ogni caso, individuati gli adeguamenti
necessari al fine di conformare il piano adottato alle previsioni di strumenti
di pianificazione territoriali e di settore, di ambito regionale o statale.
4. In esito ai lavori della conferenza, che debbono comunque concludersi entro
sessanta giorni dalla convocazione, i partecipanti alla conferenza stessa
convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione
tecnica, corredata di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche
indicazioni sulle eventuali modifiche, integrazioni ed adeguamenti da
apportare al piano adottato.
5. Qualora lo schema di accordo di cui al comma 4 preveda, rispetto al piano
adottato dal Comune, modifiche differenti dagli adeguamenti di cui al comma 3,
sulle medesime si pronuncia il consiglio comunale entro trenta giorni dal
ricevimento dello schema stesso.
6. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza
ovvero alla pronuncia favorevole del consiglio comunale ai sensi del comma 5,
il Sindaco ed il Presidente della Regione, sentito il Presidente della
Provincia, stipulano l’accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo
schema di cui al comma 4. L’accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena
di decadenza, dalla Giunta regionale e dal consiglio comunale.
7. Contestualmente alla ratifica dell’accordo, il consiglio comunale approva
il piano adottato, in conformità alle eventuali modifiche ed adeguamenti
concordati nell’accordo medesimo.
8. Con l’atto di approvazione possono essere apportate al piano adottato
esclusivamente le modifiche necessarie per conformarli ai contenuti
dell’accordo di pianificazione.
9. L’efficacia del piano regolatore generale è subordinata alla pubblicazione
nel BURL dell’avviso della avvenuta approvazione.
10. Le misure di salvaguardia previste dalla l. 1902/1952 hanno efficacia per
cinque anni a decorrere dalla data di adozione del piano regolatore
generale.”.
8. Le modifiche apportate dal presente articolo alla l.r. 38/1999 entrano in
vigore a decorrere dalla data di adozione del piano territoriale paesistico
regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23,
comma 2, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica
e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive
modifiche.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziarioArticolo 2 - Rifinanziamento di leggi regionali
Articolo 13 - Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, in materia di sistema integrato di sicurezza nellambito del territorio regionale
Articolo 15 - Comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti
Articolo 17 - Agevolazioni alle università agrarie
Articolo 19 - Norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.
Modifiche allarticolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 20 - Concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale.
Modifica allarticolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a locazioni a canoni ricognitori
Articolo 23 - Disciplina della gestione e dellalienazione dei beni immobili di proprietà dellAgenzia regionale per lo sviluppo e linnovazione in agricoltura(ARSIAL).
Abrogazione dellarticolo 74 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e dellarticolo 86 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2
Articolo 24 - Distretti di pesca
Articolo 25 - Modifica allarticolo 256 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo agli aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizoozie
Articolo 26 - Riconoscimenti di merito nel settore dellagricoltura
Articolo 29 - Programma operativo biennale per lazione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche per il biennio 2006-2007
Articolo 30 - Piano straordinario di comunicazione, formazione e sostegno al settore avicolo
Articolo 31 - Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco
Articolo 33 - Finanziamento del progetto di utilizzazione di acque reflue in agricoltura
Articolo 34 - Disposizioni relative a terre e rocce da scavo
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, istitutivo dellAgenzia regionale per i parchi, come modificato dalla legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28
Articolo 36 - Disposizioni concernenti le energie intelligenti e lidrogeno. Costituzione del Consorzio "Agenzia regionale per le energie intelligenti"
Articolo 37 - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA -" e successive modifiche
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche
Articolo 40 - Rilevazione in continuo del livello sonoro
Articolo 41 - Sostituzione dellarticolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, relativo alle misure sperimentali di politica ambientale. Disposizione transitoria
Articolo 42 - Contributo alla Provincia di Frosinone per limpianto di trattamento rifiuti di Colfelice
Articolo 43 - Disposizioni concernenti lAgenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA
Articolo 45 - Imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili
Articolo 46 - Procedure per laccelerazione dei programmi di spesa previsti in accordi di programma quadro e nel DOCUP Obiettivo 2
Articolo 47 - Finalizzazione fondi CIPE per le aree sottoutilizzate
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e allarticolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativi alla dismissione del patrimonio immobiliare di cui allarticolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
Articolo 49 - Razionalizzazione degli acquisti della Regione, degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale
Articolo 52 - Finanziamento degli interventi in materia di sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento
Articolo 55 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 56 - Norme per la valorizzazione e la promozione del territorio delle province del Lazio tramite i beni culturali
Articolo 57 - Norme in materia di attuazione delle aree di programmazione integrata.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio"
Articolo 58 - Disposizioni di modifica alla normativa vigente in materia di beni e attività culturali e di sport
Articolo 63 - Contributi per il superamento delle barriere architettoniche nelle sale teatrali e cinematografiche
Articolo 64 - Proroga termine per comuni sede dei siti UNESCO
Articolo 70 - Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche
Articolo 71 - Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche
Articolo 72 - Contributi ai comuni per la realizzazione di parcheggi urbani
Articolo 73 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica"e successive modifiche. Disposizione transitoria
Articolo 74 - Tavolo interistituzionale permanente per lemergenza abitativa
Articolo 75 - Fondo speciale di garanzia per la casa
Articolo 76 - Modifiche allarticolo 11 e allarticolo 17 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 77 - Costruzione di edifici scolastici intercomunali
Articolo 78 - Nodo regionale dellanagrafe nazionale delledilizia scolastica.
Modifica allarticolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a contributi per opere pubbliche su edifici scolastici
Articolo 79 - Contributo allAzienda territoriale per ledilizia residenziale pubblica del comune di Roma per lattivazione dello sportello informativo con lutenza
Articolo 80 - Adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati allente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 81 - Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 22 novembre 1982, n. 51 "Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici"e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27 " Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica ed archeologica" e successive modifiche e allarticolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modalità e termini di scadenza per ottenere benefici e provvidenze
Articolo 82 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 83 - Estinzione agevolata delle morosità degli oneri accessori dovuti ai comuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 84 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 "Autorecupero del patrimonio immobiliare" e successive modifiche
Articolo 85 - Modalità di realizzazione a scomputo di opere di inserimento dei parcheggi nel contesto urbano
Articolo 87 - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 "Norme in materia di opere e lavori pubblici" e successive modifiche
Articolo 88 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e successive modifiche
Articolo 89 - Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sullesercizio di trasporto pubblico non di linea"
Articolo 90 - Disposizioni concernenti i servizi integrativi di trasporto pubblico di linea
Articolo 91 - Intervento finanziario in favore della Compagnia Trasporti Laziale S.p.a - CO.TRA.L.
Articolo 92 - Intervento finanziario per ladeguamento del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma
Articolo 93 - Disposizione concernente i servizi di linea di gran turismo
Articolo 107 - Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche"
Articolo 108 - Modifiche allarticolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo ai contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche
Articolo 110 - Modifica allarticolo 84 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a contributi alle imprese artigiane
Articolo 113 - Interventi regionali per la valorizzazione ed il potenziamento dei centri commerciali naturali
Articolo 114 - Contributo al Centro Agroalimentare di Roma e al Mercato Ortofrutticolo di Fondi
Articolo 115 - Contributo per lavvio dei centri di assistenza tecnica al commercio
Articolo 138 - Abrogazione dellarticolo 47 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo allinterpretazione autentica dellarticolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 "Norme per la promozione della costituzione della Societàregionale per linformatica"
Articolo 162 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio " e successive modifiche e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche
Articolo 163 - Interventi in materia di sicurezza sul lavoro
Articolo 168 - Istituzione del Polo integrato di alta formazione per il settore turistico- alberghiero
Articolo 175 - Fondo unico regionale per il turismo
Articolo 176 - Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A.
Articolo 177 - Scuola di alta formazione del turismo
Articolo 178 - Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive"
Articolo 179 - Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali
Articolo 180 - Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio"
Articolo 181 - Fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e linnovazione
Articolo 183 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativo ai programmi per linnovazione nellarea romana
Articolo 191 - Abrogazione di disposizioni legislative
Articolo 192 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2006