Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 28/4/2006 n. 4

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001)

Articolo 70

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche )

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/1999 è abrogata.
2. L’articolo 21 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 21 (Adozione e verifica del PTPG)
1. La provincia provvede alla formazione del proprio PTPG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale la provincia stessa e la Regione definiscono consensualmente i contenuti dello strumento di pianificazione provinciale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.
2. La provincia adotta lo schema di PTPG. Qualora il PTPG assuma la particolare efficacia dei piani settoriali nelle materie di cui all’articolo 19, comma 2, la provincia convoca, preliminarmente all’adozione dello schema di PTPG, le amministrazioni statali interessate, l’amministrazione regionale, nonché gli enti comunque competenti per la pianificazione nelle citate materie, al fine di acquisire le intese di cui all’articolo 19, comma 3.
3. Lo schema di PTPG, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria della provincia, in libera visione al pubblico secondo le modalità stabilite dalla provincia stessa. Del deposito è dato avviso sul BURL e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Entro lo stesso termine la provincia indice una conferenza alla quale partecipano gli enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello provinciale. La conferenza definisce i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva nella quale è contenuta, oltre alle osservazioni ed alle eventuali proposte di modifica allo schema di PTPG, una specifica e motivata valutazione delle indicazioni urbanistiche degli eventuali piani pluriennali di sviluppo socio- economico delle comunità montane.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 per la definizione dei lavori della conferenza, la provincia, valutate le proposte di modifica eventualmente pervenute, adotta il PTPG e lo trasmette alla Regione corredato della eventuale relazione complessiva di cui al comma 4.
6. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PTPG alla Regione, il presidente della provincia, ai fini della conclusione dell’accordo di cui al comma 1, convoca, d’intesa con il Presidente della Regione, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della Regione e della provincia, nell’ ambito della quale viene verificata la compatibilità del PTPG adottato con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale o di settore, di ambito regionale o statale. In sede di prima riunione della conferenza di copianificazione i partecipanti stabiliscono il termine, non superiore in ogni caso a sessanta giorni, entro cui i lavori della conferenza debbono concludersi.
7. Nel caso in cui il PTPG contenga elementi di difformità rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6, nella conferenza sono individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il PTPG a tali previsioni.
8. I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi, convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da apportare al PTPG.
9. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza, il Presidente della Regione ed il presidente della provincia sottoscrivono l’accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 8. L’accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla Giunta regionale e dal consiglio provinciale.
10. Contestualmente alla ratifica dell’accordo, il consiglio provinciale approva il PTPG, in conformità alle eventuali modifiche, concordate nell’accordo medesimo, apportate al fine di conformare il PTPG alle previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6.
11. Con l’atto di approvazione possono essere apportate al PTPG adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarlo ai contenuti dell’accordo di pianificazione.
12. Il PTPG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BURL e dell’approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia.
Il PTPG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 23 della 1.r. 38/1999 è abrogato.
4. L’articolo 26 della 1.r. 38/1999 è abrogato.
5. L’articolo 33 della 1.r. 38/1999, come da ultimo modificato dalla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44, è sostituito dal seguente: “Art. 33 (Adozione e verifica del PUCG)
1. Il comune provvede alla formazione del proprio PUCG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale il comune stesso e la provincia definiscono consensualmente i contenuti dello strumento urbanistico comunale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il comune adotta il PUCG ai sensi della l. 1150/1942 e successive modifiche dopo aver effettuato consultazioni con gli enti pubblici e con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, e comunque avendo attivato processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di intervento diretto dei cittadini. Il PUCG adottato, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria del comune in libera visione al pubblico, secondo le modalità stabilite dal comune stesso. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni.
4. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, il comune deduce sulle osservazioni presentate, adeguando il PUCG alle osservazioni accolte, e trasmette il PUCG medesimo alla provincia.
5. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PUCG alla provincia, il sindaco, ai fini della conclusione dell’accordo di cui al comma 1, convoca, d’intesa con il presidente della provincia, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della provincia e del comune, nell’ ambito della quale viene verificata la compatibilità del PUCG adottato con le previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione territoriali o di settore, di ambito regionale o statale, preordinati alla tutela di interessi differenziati. I lavori della conferenza debbono comunque concludersi entro sessanta giorni dalla data della sua convocazione.
6. Nel caso in cui il PUCG contenga elementi di difformità rispetto alle previsioni del PTPG ovvero a quelle degli strumenti di pianificazione di cui al comma 5, nella conferenza sono individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il PUCG a tali previsioni.
7. Qualora nella stessa conferenza si ravvisi l’opportunità di provvedere alla variazione delle disposizioni contenute nel PTPG, il PUCG è trasmesso al consiglio provinciale che può procedere alla variazione del PTPG con le forme e modalità di cui agli articoli 21 e 22. Il termine di cui al comma 5 resta sospeso e riprende il suo decorso dall’approvazione della variazione del PTPG.
8. I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi, convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da apportare al PUCG.
9. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza, il presidente della provincia ed il sindaco sottoscrivono l’accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 8. L’accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dal consiglio comunale.
10. Contestualmente alla ratifica dell’accordo, il consiglio comunale approva il PUCG, in conformità alle eventuali modifiche, concordate nell’accordo medesimo, apportate al fine di conformare il PUCG alle previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione di cui al comma 5.
11. Con l’atto di approvazione possono essere apportate al PUCG adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarlo ai contenuti dell’accordo di pianificazione.
12. Il PUCG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BURL e dell’approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il PUCG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.”.
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 66 della 1.r. 38/1999 è inserito il seguente:
“2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma l, è in ogni caso facoltà dei comuni provvedere alla formazione ed approvazione dei piani regolatori generali, adottati successivamente al 31 dicembre 2005 e non oltre la data di pubblicazione del PTPG e comunque entro il 30 giugno 2007, con le modalità previste dai commi 2 e seguenti dell’articolo 66 bis.”.
7. Dopo l’articolo 66 della 1.r. 38/1999 è inserito il seguente:
“Art. 66 bis (Disposizioni transitorie per la formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Roma)
l. In relazione alla particolare condizione di Roma quale Capitale della Repubblica, ribadita dall’articolo 114 della Costituzione, alla sua configurazione istituzionale di capoluogo di area metropolitana riconosciuta dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), tenuto conto dei principi costituzionali di adeguatezza e differenziazione, richiamati nell’articolo 16 dello Statuto regionale, nonché delle oggettive peculiarità connesse alla dimensione territoriale, demografica e sociale della Capitale ed alla ricaduta sul suo assetto e sviluppo urbanistico, il Comune di Roma, in deroga alla norma transitoria di cui all’articolo 66 e nelle more dell’approvazione del PTPG, provvede alla formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale mediante la conclusione di un accordo di pianificazione, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il Sindaco, al fine di verificare la possibilità di concludere l’accordo di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla trasmissione alla Regione del piano regolatore generale e della deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, adottati ai sensi della l. 1150/1942 e successive modifiche, convoca, d’intesa con il Presidente della Regione, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti del Comune, della Regione e della Provincia, nell’ambito della quale viene esaminato il piano adottato e verificata l’acquisizione dei pareri e nulla osta di altre amministrazioni prescritti dalla legislazione vigente, nonché l’opportunità di introdurre le modifiche di cui all’articolo 10, comma 2, della 1. 1150/1942, come modificato dall’articolo 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
3. Nella conferenza vengono, in ogni caso, individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il piano adottato alle previsioni di strumenti di pianificazione territoriali e di settore, di ambito regionale o statale.
4. In esito ai lavori della conferenza, che debbono comunque concludersi entro sessanta giorni dalla convocazione, i partecipanti alla conferenza stessa convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sulle eventuali modifiche, integrazioni ed adeguamenti da apportare al piano adottato.
5. Qualora lo schema di accordo di cui al comma 4 preveda, rispetto al piano adottato dal Comune, modifiche differenti dagli adeguamenti di cui al comma 3, sulle medesime si pronuncia il consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento dello schema stesso.
6. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza ovvero alla pronuncia favorevole del consiglio comunale ai sensi del comma 5, il Sindaco ed il Presidente della Regione, sentito il Presidente della Provincia, stipulano l’accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 4. L’accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla Giunta regionale e dal consiglio comunale.
7. Contestualmente alla ratifica dell’accordo, il consiglio comunale approva il piano adottato, in conformità alle eventuali modifiche ed adeguamenti concordati nell’accordo medesimo.
8. Con l’atto di approvazione possono essere apportate al piano adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarli ai contenuti dell’accordo di pianificazione.
9. L’efficacia del piano regolatore generale è subordinata alla pubblicazione nel BURL dell’avviso della avvenuta approvazione.
10. Le misure di salvaguardia previste dalla l. 1902/1952 hanno efficacia per cinque anni a decorrere dalla data di adozione del piano regolatore generale.”.
8. Le modifiche apportate dal presente articolo alla l.r. 38/1999 entrano in vigore a decorrere dalla data di adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

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Articolo 23 - Disciplina della gestione e dell’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura(ARSIAL).
Abrogazione dell’articolo 74 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e dell’articolo 86 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

Articolo 24 - Distretti di pesca
Articolo 25 - Modifica all’articolo 256 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo agli aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizoozie
Articolo 26 - Riconoscimenti di merito nel settore dell’agricoltura
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Articolo 30 - Piano straordinario di comunicazione, formazione e sostegno al settore avicolo
Articolo 31 - Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco
Articolo 33 - Finanziamento del progetto di utilizzazione di acque reflue in agricoltura
Articolo 34 - Disposizioni relative a terre e rocce da scavo
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, istitutivo dell’Agenzia regionale per i parchi, come modificato dalla legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28
Articolo 36 - Disposizioni concernenti le energie intelligenti e l’idrogeno. Costituzione del Consorzio "Agenzia regionale per le energie intelligenti"
Articolo 37 - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA -" e successive modifiche
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche
Articolo 40 - Rilevazione in continuo del livello sonoro
Articolo 41 - Sostituzione dell’articolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, relativo alle misure sperimentali di politica ambientale. Disposizione transitoria
Articolo 42 - Contributo alla Provincia di Frosinone per l’impianto di trattamento rifiuti di Colfelice
Articolo 43 - Disposizioni concernenti l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA
Articolo 45 - Imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili
Articolo 46 - Procedure per l’accelerazione dei programmi di spesa previsti in accordi di programma quadro e nel DOCUP Obiettivo 2
Articolo 47 - Finalizzazione fondi CIPE per le aree sottoutilizzate
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e all’articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativi alla dismissione del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
Articolo 49 - Razionalizzazione degli acquisti della Regione, degli enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale
Articolo 52 - Finanziamento degli interventi in materia di sistemi produttivi locali, distretti industriali e aree laziali di investimento
Articolo 55 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 56 - Norme per la valorizzazione e la promozione del territorio delle province del Lazio tramite i beni culturali
Articolo 57 - Norme in materia di attuazione delle aree di programmazione integrata.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio"

Articolo 58 - Disposizioni di modifica alla normativa vigente in materia di beni e attività culturali e di sport
Articolo 63 - Contributi per il superamento delle barriere architettoniche nelle sale teatrali e cinematografiche
Articolo 64 - Proroga termine per comuni sede dei siti UNESCO
Articolo 70 - Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche
Articolo 71 - Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche
Articolo 72 - Contributi ai comuni per la realizzazione di parcheggi urbani
Articolo 73 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica"e successive modifiche. Disposizione transitoria
Articolo 74 - Tavolo interistituzionale permanente per l’emergenza abitativa
Articolo 75 - Fondo speciale di garanzia per la casa
Articolo 76 - Modifiche all’articolo 11 e all’articolo 17 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 77 - Costruzione di edifici scolastici intercomunali
Articolo 78 - Nodo regionale dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.
Modifica all’articolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a contributi per opere pubbliche su edifici scolastici

Articolo 79 - Contributo all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comune di Roma per l’attivazione dello sportello informativo con l’utenza
Articolo 80 - Adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all’ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 81 - Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 22 novembre 1982, n. 51 "Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici"e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27 " Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica ed archeologica" e successive modifiche e all’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modalità e termini di scadenza per ottenere benefici e provvidenze
Articolo 82 - Disposizioni in materia di opere pubbliche
Articolo 83 - Estinzione agevolata delle morosità degli oneri accessori dovuti ai comuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 84 - Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 "Autorecupero del patrimonio immobiliare" e successive modifiche
Articolo 85 - Modalità di realizzazione a scomputo di opere di inserimento dei parcheggi nel contesto urbano
Articolo 87 - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 "Norme in materia di opere e lavori pubblici" e successive modifiche
Articolo 88 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e successive modifiche
Articolo 89 - Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull’esercizio di trasporto pubblico non di linea"
Articolo 90 - Disposizioni concernenti i servizi integrativi di trasporto pubblico di linea
Articolo 91 - Intervento finanziario in favore della Compagnia Trasporti Laziale S.p.a - CO.TRA.L.
Articolo 92 - Intervento finanziario per l’adeguamento del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma
Articolo 93 - Disposizione concernente i servizi di linea di gran turismo
Articolo 107 - Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche"
Articolo 108 - Modifiche all’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo ai contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche
Articolo 110 - Modifica all’articolo 84 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a contributi alle imprese artigiane
Articolo 113 - Interventi regionali per la valorizzazione ed il potenziamento dei centri commerciali naturali
Articolo 114 - Contributo al Centro Agroalimentare di Roma e al Mercato Ortofrutticolo di Fondi
Articolo 115 - Contributo per l’avvio dei centri di assistenza tecnica al commercio
Articolo 138 - Abrogazione dell’articolo 47 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 relativo all’interpretazione autentica dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 "Norme per la promozione della costituzione della Societàregionale per l’informatica"
Articolo 162 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio " e successive modifiche e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche
Articolo 163 - Interventi in materia di sicurezza sul lavoro
Articolo 168 - Istituzione del Polo integrato di alta formazione per il settore turistico- alberghiero
Articolo 175 - Fondo unico regionale per il turismo
Articolo 176 - Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A.
Articolo 177 - Scuola di alta formazione del turismo
Articolo 178 - Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive"
Articolo 179 - Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali
Articolo 180 - Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2001, n. 1 "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio"
Articolo 181 - Fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e l’innovazione
Articolo 183 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativo ai programmi per l’innovazione nell’area romana
Articolo 191 - Abrogazione di disposizioni legislative
Articolo 192 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2006