Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 28/12/2006 n. 27

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)

Articolo 26

Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio regionale

TITOLO II - Disposizioni per il risanamento
Capo II - Disposizioni per il contenimento della spesa

Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio regionale

1. Al fine di razionalizzare e valorizzare il patrimonio regionale esistente e migliorare la funzionalità delle strutture istituzionali, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 31 marzo 2007 un piano di riorganizzazione del patrimonio adibito a sede istituzionale.

2. Il piano di cui al comma 1 deve contenere uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di valorizzare l’Ospedale Forlanini di Roma come sede delle strutture istituzionali e del Consiglio regionale del Lazio.

3. Sono stanziati a favore dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini 20 milioni di euro per opere di ristrutturazione finalizzate al trasferimento presso l’Ospedale San Camillo delle strutture sanitarie operanti nell’Ospedale Forlanini.

4. Sono stanziati a favore del Comune di Roma 20 milioni di euro per le opere di mobilità e infrastrutturali finalizzate al miglioramento dell’accessibilità dell’area interessata.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, di concerto con il Consiglio regionale, una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto interessato contestualmente all’acquisto e alla valorizzazione della sede di via della Pisana e di altre sedi istituzionali, assumendosi l’onere dei lavori di ristrutturazione della struttura che attualmente ospita l’Ospedale Forlanini.

6. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante gli stanziamenti di cui all’UPB H22.

7. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante istituzione, nell’ambito dell’UPB H22, di apposito capitolo denominato “Finanziamento all’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini per opere di ristrutturazione” con lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 15 milioni di euro per l’anno 2008.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 26 - Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio regionale
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"
Articolo 28 - Termine per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie
Articolo 31 - Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie
Articolo 46 - Contributi ai comuni per l’emergenza abitativa
Articolo 47 - Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche
Articolo 48 - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa
Articolo 49 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 50 - Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 51 - Fondo di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"
Articolo 52 - Disposizioni transitorie. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 53 - Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 54 - Finanziamento dell’edilizia sovvenzionata delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica - ATER
Articolo 55 - Istituzione di un capitolo per l’attuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana
Articolo 57 - Criteri per l’accesso delle imprese ai finanziamenti
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 "Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21"
Articolo 59 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 60 - Centri storici del Lazio
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 concernente "Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie" e successive modifiche
Articolo 63 - Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura
Articolo 69 - Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale
Articolo 72 - Interventi per la messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpiti da fenomeni di subsidenza
Articolo 74 - Entrata in vigore