Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 28/12/2006 n. 27

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)

Articolo 31

Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie

TITOLO II - Disposizioni per il risanamento
Capo II - Disposizioni per il contenimento della spesa

Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie

1. Nel perseguimento delle finalità complessive di razionalizzazione, efficacia ed economicità del sistema degli enti pubblici non economici regionali, nonché al fine del raggiungimento di una significativa riduzione dei costi, alla data del 29 febbraio 2008 sono trasformati in agenzie regionali ed assumono la configurazione prevista dall’articolo 54 dello Statuto, salvo diversa disposizione legislativa, i seguenti enti: (1)
a) agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (Arsial);
b) enti di gestione delle aree naturali protette regionali;
c) agenzia regionale per i parchi (ARP);
d) agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA);
e) agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
f) agenzia regionale per lo sport (Agensport);
g) istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”;
h) ente regionale per la comunicazione “Istituto Montecelio”;
i) agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio(Laziodisu);
l) agenzia Lazio lavoro;
m) istituto regionale per le ville tuscolane (IRVIT);
n) Laziosanità-Agenzia di sanità pubblica (ASP);
o) agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio;
p) agenzia regionale per la mobilità (AREMOL);
q) Consorzio polifunzionale Pegaso.

2. La Giunta regionale adotta le proposte di legge relative a quanto previsto dal comma 1 entro il 31 marzo 2007.

3. Gli organi degli enti di cui al comma 1 decadono alla data della trasformazione in agenzie.

4. Il patrimonio degli enti di cui al comma 1 è trasferito alla Regione ed affidato in gestione alle istituite agenzie.

5. Nelle more del riordino degli enti di cui al comma 1, la facoltà di impegnare sui capitoli concernenti i trasferimenti regionali agli enti stessi è consentita nel limite del 90 per cento e comunque la possibilità di impegno di spesa degli enti a valere sul proprio bilancio 2007 non può essere superiore al 90 per cento delle spese previste.

6. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste al comma 5, su motivata proposta dell’assessore regionale competente per materia di concerto con l’assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.
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(1) Comma modificato dall'art. 11, comma 17, LR 28/12/2007, n. 27.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 26 - Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio regionale
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"
Articolo 28 - Termine per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie
Articolo 31 - Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie
Articolo 46 - Contributi ai comuni per l’emergenza abitativa
Articolo 47 - Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche
Articolo 48 - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa
Articolo 49 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 50 - Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 51 - Fondo di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"
Articolo 52 - Disposizioni transitorie. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 53 - Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 54 - Finanziamento dell’edilizia sovvenzionata delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica - ATER
Articolo 55 - Istituzione di un capitolo per l’attuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana
Articolo 57 - Criteri per l’accesso delle imprese ai finanziamenti
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 "Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21"
Articolo 59 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 60 - Centri storici del Lazio
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 concernente "Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie" e successive modifiche
Articolo 63 - Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura
Articolo 69 - Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale
Articolo 72 - Interventi per la messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpiti da fenomeni di subsidenza
Articolo 74 - Entrata in vigore