Legge Regionale Lazio 28/12/2006 n. 27
Articolo 49
Gestione e reimpiego dei proventi
TITOLO III - Disposizioni finalizzate al conseguimento di una maggiore equità
Capo III - Edilizia residenziale pubblica
Gestione e reimpiego dei proventi
1. I proventi derivanti dall’alienazione degli immobili rimangono nella disponibilità degli enti alienanti e sono da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili,
per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico,
mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle
esistenti e programmi integrati, in opere di urbanizzazione socialmente rilevanti
e interventi di edilizia agevolata o autofinanziata con l’obbligo dell’assegnazione
con patto di futura vendita di almeno il 25 per cento degli alloggi, nonché
nei limiti del 15 per cento dei proventi stessi per la gestione di contratti
di servizio e spese correnti necessarie ad affrontare l’emergenza abitativa, alla manutenzione degli alloggi in attesa di assegnazione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e ad iniziative dirette a reprimere le occupazioni illegali diffuse e ad agevolare le assegnazioni, ivi comprese le spese legali. (1)
2. I proventi derivanti dall’alienazione degli alloggi e delle unità
immobiliari delle ATER, ai fini del risanamento di cui all’articolo 17,
comma 5 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti
regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica), sono impiegati
secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 della legge regionale
17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005). A tal fine le ATER unitamente al piano di cessione trasmettono alla Regione, per l’approvazione, anche il previsto piano per il risanamento economico-finanziario. (1)
3. Nella fase di approvazione dei piani di cessione formulati dalle singole
ATER, la Regione può determinare la percentuale dei proventi da destinare
al risanamento economico finanziario delle ATER medesime.
4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Giunta regionale i programmi
di destinazione ed utilizzazione dei proventi derivanti dalle alienazioni.
5. La Regione, nelle more dell’approvazione di un’organica disciplina
in materia di bioedilizia e architettura sostenibile:
a) promuove da parte delle ATER l’installazione di impianti fotovoltaici
sui lastrici solari e l’adozione di misure di efficienza energetica degli
edifici residenziali al fine di incentivare interventi di sostenibilità
ambientale nell’edilizia residenziale pubblica e favorire la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili. I proventi derivanti dalla vendita
al gestore nazionale dell’energia prodotta sono destinati alla manutenzione
straordinaria e al recupero del patrimonio edilizio esistente;
b) promuove, nell’ambito delle proprie linee di finanziamento, studi di
fattibilità tecnico-amministrativa, anche in convenzione con le università,
gli ordini professionali, le agenzie pubbliche per il risparmio energetico,
gli enti pubblici di ricerca, al fine di incentivare le ATER a predisporre programmi
di intervento sul patrimonio edilizio esistente per la produzione di energia
da fonti rinnovabili;
c) incentiva la formazione e l’aggiornamento dei tecnici degli ATER per
l’attività di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione
di interventi nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie impiantistiche
volte al risparmio e all’efficienza energetica.
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(1) Comma modificato dall'art. 2, LR 19/7/2007, n.11
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 26 - Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio regionaleArticolo 27 - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e allesercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"
Articolo 28 - Termine per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie
Articolo 31 - Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie
Articolo 46 - Contributi ai comuni per lemergenza abitativa
Articolo 47 - Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche
Articolo 48 - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata allassistenza abitativa
Articolo 49 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 50 - Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 51 - Fondo di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"
Articolo 52 - Disposizioni transitorie. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 53 - Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 54 - Finanziamento delledilizia sovvenzionata delle aziende territoriali per ledilizia residenziale pubblica - ATER
Articolo 55 - Istituzione di un capitolo per lattuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana
Articolo 57 - Criteri per laccesso delle imprese ai finanziamenti
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 "Disposizioni per lesercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui allarticolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21"
Articolo 59 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 60 - Centri storici del Lazio
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 concernente "Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie" e successive modifiche
Articolo 63 - Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura
Articolo 69 - Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale
Articolo 72 - Interventi per la messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpiti da fenomeni di subsidenza
Articolo 74 - Entrata in vigore