Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 28/12/2006 n. 27

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)

Articolo 49

Gestione e reimpiego dei proventi

TITOLO III - Disposizioni finalizzate al conseguimento di una maggiore equità
Capo III - Edilizia residenziale pubblica

Gestione e reimpiego dei proventi

1. I proventi derivanti dall’alienazione degli immobili rimangono nella disponibilità degli enti alienanti e sono da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, in opere di urbanizzazione socialmente rilevanti e interventi di edilizia agevolata o autofinanziata con l’obbligo dell’assegnazione con patto di futura vendita di almeno il 25 per cento degli alloggi, nonché nei limiti del 15 per cento dei proventi stessi per la gestione di contratti di servizio e spese correnti necessarie ad affrontare l’emergenza abitativa, alla manutenzione degli alloggi in attesa di assegnazione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e ad iniziative dirette a reprimere le occupazioni illegali diffuse e ad agevolare le assegnazioni, ivi comprese le spese legali. (1)

2. I proventi derivanti dall’alienazione degli alloggi e delle unità immobiliari delle ATER, ai fini del risanamento di cui all’articolo 17, comma 5 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica), sono impiegati secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005). A tal fine le ATER unitamente al piano di cessione trasmettono alla Regione, per l’approvazione, anche il previsto piano per il risanamento economico-finanziario. (1)

3. Nella fase di approvazione dei piani di cessione formulati dalle singole ATER, la Regione può determinare la percentuale dei proventi da destinare al risanamento economico finanziario delle ATER medesime.

4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Giunta regionale i programmi di destinazione ed utilizzazione dei proventi derivanti dalle alienazioni.

5. La Regione, nelle more dell’approvazione di un’organica disciplina in materia di bioedilizia e architettura sostenibile:
a) promuove da parte delle ATER l’installazione di impianti fotovoltaici sui lastrici solari e l’adozione di misure di efficienza energetica degli edifici residenziali al fine di incentivare interventi di sostenibilità ambientale nell’edilizia residenziale pubblica e favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I proventi derivanti dalla vendita al gestore nazionale dell’energia prodotta sono destinati alla manutenzione straordinaria e al recupero del patrimonio edilizio esistente;
b) promuove, nell’ambito delle proprie linee di finanziamento, studi di fattibilità tecnico-amministrativa, anche in convenzione con le università, gli ordini professionali, le agenzie pubbliche per il risparmio energetico, gli enti pubblici di ricerca, al fine di incentivare le ATER a predisporre programmi di intervento sul patrimonio edilizio esistente per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
c) incentiva la formazione e l’aggiornamento dei tecnici degli ATER per l’attività di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di interventi nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie impiantistiche volte al risparmio e all’efficienza energetica.
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(1) Comma modificato dall'art. 2, LR 19/7/2007, n.11

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 26 - Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio regionale
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"
Articolo 28 - Termine per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie
Articolo 31 - Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie
Articolo 46 - Contributi ai comuni per l’emergenza abitativa
Articolo 47 - Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche
Articolo 48 - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa
Articolo 49 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 50 - Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 51 - Fondo di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"
Articolo 52 - Disposizioni transitorie. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 53 - Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 54 - Finanziamento dell’edilizia sovvenzionata delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica - ATER
Articolo 55 - Istituzione di un capitolo per l’attuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana
Articolo 57 - Criteri per l’accesso delle imprese ai finanziamenti
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 "Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21"
Articolo 59 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 60 - Centri storici del Lazio
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 concernente "Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie" e successive modifiche
Articolo 63 - Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura
Articolo 69 - Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale
Articolo 72 - Interventi per la messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpiti da fenomeni di subsidenza
Articolo 74 - Entrata in vigore