Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 28/12/2006 n. 27

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)

Articolo 63

Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura

TITOLO IV - Disposizioni per lo sviluppo

Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37 e 38 relativi all’approvazione da parte del Consiglio regionale dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo per le aree sottosviluppate (FAS) per le materie ambiente e prevenzione dei rischi e cultura, la Regione garantisce le condizioni di sostenibilità ambientale preservando e valorizzando le risorse naturali, culturali e paesaggistiche per aumentare la competitività regionale.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:
a) la riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas serra e dei gas lesivi tra il 2008 e il 2013;
b) la crescita del sistema produttivo orientata allo sviluppo sostenibile;
c) la conservazione della biodiversità arrestando la relativa perdita entro il 2010;
d) la protezione del territorio dai rischi idrogeologici e dai fenomeni erosivi delle coste;
e) la limitazione dei fattori di rischio ambientale;
f) la conservazione integrata del paesaggio quale manifestazione visibile dello sviluppo eco compatibile e quale fattore identitario delle comunità locali;
g) lo sviluppo di una migliore integrazione fra imprenditoria turistica e culturale;
h) la valorizzazione del sistema dei rifiuti.

3. Al fine di attuare l’obiettivo di cui al comma 2, lettera d) la Regione realizza un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine del Lazio, con interventi non compresi tra quelli di competenza degli ambiti territoriali ottimali (ATO), attraverso l’istituzione di un “Fondo speciale per il risanamento idrogeologico”.

4. Al fine di attuare l’obiettivo di cui al comma 2, lettera h) la Regione realizza un programma straordinario di interventi sui temi della raccolta differenziata, della riduzione dei consumi e dell’utilizzo dei materiali di recupero. In particolare, al fine di favorire politiche per la riduzione e il recupero dei rifiuti, la Regione, nel rispetto della normativa di settore e di quella sugli aiuti di Stato, promuove la realizzazione di distretti specializzati nel recupero, riparazione e riutilizzo delle merci, nella realizzazione di prodotti a partire esclusivamente da materie derivanti dal ciclo del riciclaggio, nonché provvede all’ erogazione di contributi ai comuni finalizzati alla realizzazione di impianti di trasformazione del rifiuto organico in materiale riutilizzabile anche come fertilizzante.

5. Al fine di attuare l’obiettivo di cui al comma 2, lettera g) la Regione realizza un programma straordinario di interventi prioritari in materia di sviluppo delle strutture culturali con particolare riferimento ai teatri comunali ed alle sedi espositive, da localizzare nelle aree territoriali carenti anche recuperando il patrimonio di archeologia industriale.

6. Il Fondo di cui al comma 3 è alimentato con uno stanziamento complessivo di 350 milioni di euro nel settennio 2007-2013. La Regione, nelle more della definizione degli accordi con il Ministero dell’ambiente e della assegnazione delle risorse FAS di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 in materia di interventi nelle aree depresse, per il periodo suddetto istituisce nell’ambito dell’UPB D32 un capitolo denominato “Anticipazione regionale delle risorse nazionali e FAS di cui alla l. 208/1998 destinati al piano per il risanamento idrogeologico” con lo stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2013 e un capitolo denominato “Cofinanziamento regionale del piano straordinario di risanamento idrogeologico” con lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2013. Al recupero delle risorse nazionali per un complessivo importo di 140 milioni di euro e delle risorse FAS per un complessivo importo di 140 milioni di euro di cui all’anticipazione suddetta si provvede all’atto della definizione delle rispettive assegnazioni.

7. Il programma di cui al comma 4 da attuare nel periodo 2007-2013 è finanziato con uno stanziamento complessivo di 175 milioni di euro. A tal fine, nelle more dell’assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 di cui al programma operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla legge 208/1998 e in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ed al regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, è istituito un capitolo nell’UPB E32 denominato “Anticipazione delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR destinate al Programma dei rifiuti” con uno stanziamento annuale di 25 milioni di euro per ciascuna annualità 2007/2013. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 175 milioni di euro si provvede all’atto della formale assegnazione di tali risorse.

8. Il programma di cui al comma 5 è finanziato con uno stanziamento complessivo di 42 milioni di euro. A tal fine, nelle more dell’assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 di cui al programma operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla l. 208/1998 e in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1083/2006 e al regolamento (CE) 1080/2006, nell’ambito dell’UPB G24 è istituito un capitolo con la denominazione “Anticipazione delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR destinate alla valorizzazione delle risorse culturali per lo sviluppo” con uno stanziamento annuale di 6 milioni di euro per ciascuna annualità. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 42 milioni di euro si provvede all’atto dell’assegnazione formale di dette risorse.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 26 - Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio regionale
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"
Articolo 28 - Termine per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie
Articolo 31 - Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie
Articolo 46 - Contributi ai comuni per l’emergenza abitativa
Articolo 47 - Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche
Articolo 48 - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa
Articolo 49 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 50 - Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 51 - Fondo di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"
Articolo 52 - Disposizioni transitorie. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 53 - Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 54 - Finanziamento dell’edilizia sovvenzionata delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica - ATER
Articolo 55 - Istituzione di un capitolo per l’attuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana
Articolo 57 - Criteri per l’accesso delle imprese ai finanziamenti
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 "Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21"
Articolo 59 - Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Articolo 60 - Centri storici del Lazio
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 concernente "Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie" e successive modifiche
Articolo 63 - Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura
Articolo 69 - Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale
Articolo 72 - Interventi per la messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpiti da fenomeni di subsidenza
Articolo 74 - Entrata in vigore