Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 23/4/2007 n. 9
Articolo 1
Principi e finalita
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Principi e finalita’
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.
2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversita’ e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, dalle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modifiche, relative rispettivamente alla conservazione degli uccelli selvatici e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonche’ dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981, le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:
a) mantenere, migliorare e valorizzare le aree forestali esistenti nel territorio montano;
b) tutelare e conservare le superfici forestali esistenti, nonche’ creare nuove aree boscate e sistemi verdi multifunzionali, nel restante territorio regionale;
c) garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l’equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nel territorio montano, e l’utilizzo delle risorse forestali e naturali in maniera sostenibile;
d) individuare nella gestione forestale, improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, lo strumento idoneo per tutelare e migliorare la biodiversita’ degli ecosistemi forestali, ivi compresi quelli inseriti nella rete Natura 2000;
e) favorire il perseguimento di adeguati livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali riconoscendone i maggiori costi, in un quadro di filiera e valorizzazione economica e ambientale delle risorse stesse, ponendo limiti per ragioni di superiore interesse collettivo alla libera fruizione delle risorse forestali, con conseguente adeguato indennizzo per il proprietario;
f) favorire, laddove possibile, lo sviluppo e l’utilizzo turistico del territorio boschivo regionale.
3. Ai Comuni montani e parzialmente montani della regione e’ riservata un’assegnazione annuale senza vincolo di destinazione, da determinarsi con legge finanziaria sulla base del rapporto tra massa legnosa annuale utilizzata nell’anno precedente e la corrispondente massa legnosa prevista al taglio dagli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 11, comma 2; i relativi requisiti minimi di uniformita’ sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di risorse forestali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Principi e finalitaArticolo 2 - Collaborazione transfrontaliera e transnazionale
Articolo 3 - Concertazione
Articolo 4 - Funzioni della Regione e degli enti locali
Articolo 5 - Semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Definizione di bosco
Articolo 7 - Superfici non considerate bosco
Articolo 8 - Definizioni terminologiche
Articolo 9 - Principi e strumenti. Osservatorio del legno
Articolo 10 - Piano forestale regionale
Articolo 11 - Pianificazione delle proprieta forestali
Articolo 12 - Progetto di riqualificazione forestale e ambientale
Articolo 13 - Principi
Articolo 14 - Definizioni
Articolo 15 - Taglio colturale
Articolo 16 - Divieti
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Misure per favorire la biodiversita
Articolo 19 - Certificazione forestale
Articolo 20 - Contributi
Articolo 21 - Gestione del patrimonio forestale di proprieta degli enti pubblici
Articolo 22 - Migliorie boschive
Articolo 23 - Tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali
Articolo 24 - Gestione del patrimonio forestale di proprieta privata
Articolo 25 - Elenco regionale delle imprese forestali
Articolo 26 - Esercizio delle attivita selvicolturali
Articolo 27 - Forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale
Articolo 28 - Ruolo degli enti locali
Articolo 29 - Finanziamenti
Articolo 30 - Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale
Articolo 31 - Produzione di piante forestali
Articolo 32 - Cessione di materiale vivaistico
Articolo 33 - Norme di attuazione della direttiva 1999/105/CE
Articolo 34 - Produzione legnosa
Articolo 35 - Viabilita forestale
Articolo 36 - Vie aeree desbosco
Articolo 37 - Meccanizzazione forestale
Articolo 38 - Valorizzazione delle imprese di prima trasformazione
Articolo 39 - Valorizzazione delle biomasse legnose a fini energetici
Articolo 40 - Mercato del legno
Articolo 41 - Arboricoltura da legno
Articolo 42 - Trasformazione del bosco
Articolo 43 - Rimboschimento compensativo
Articolo 44 - Garanzie
Articolo 45 - Deroghe
Articolo 46 - Divieti e sanzioni
Articolo 47 - Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico
Articolo 48 - Casi di esonero dallautorizzazione
Articolo 49 - Garanzie
Articolo 50 - Casi particolari di progettazione
Articolo 51 - Zone esenti dal vincolo idrogeologico
Articolo 52 - Determinazione ed estinzione del vincolo idrogeologico
Articolo 53 - Sanzioni
Articolo 54 - Definizione
Articolo 55 - Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
Articolo 56 - Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
Articolo 57 - Lavori di pronto intervento
Articolo 58 - Modalita di esecuzione dei lavori di pronto intervento
Articolo 59 - Divieti
Articolo 60 - Raccolta di specie non elencate nel regolamento
Articolo 61 - Deroghe
Articolo 62 - Esclusioni
Articolo 63 - Misure a favore della valorizzazione e ulteriori forme di tutela
Articolo 64 - Diritti del proprietario del fondo
Articolo 65 - Sanzioni
Articolo 66 - Vigilanza
Articolo 67 - Aree forestali di elevato valore naturalistico
Articolo 68 - Finalita e criteri per lindividuazione
Articolo 69 - Divieti
Articolo 70 - Sanzioni
Articolo 71 - Divieti
Articolo 72 - Deroga ai divieti
Articolo 73 - Disciplina del transito
Articolo 74 - Sanzioni
Articolo 75 - Misure contro le infestazioni dinsetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche
Articolo 76 - Interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie
Articolo 77 - Modalita di esecuzione dei lavori
Articolo 78 - Convenzioni
Articolo 79 - Funzioni della Regione
Articolo 80 - Definizione di monumenti naturali
Articolo 81 - Inventario regionale dei monumenti naturali
Articolo 82 - Tutela e gestione dei monumenti naturali
Articolo 83 - Sanzioni
Articolo 84 - Promozione turistica delle aree boscate
Articolo 85 - Tutela dellambiente rurale, dei prati e dei pascoli
Articolo 86 - Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti
Articolo 87 - Operai dipendenti
Articolo 88 - Contratto
Articolo 89 - Organizzazione aziendale
Articolo 90 - Nuova denominazione e attivita del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM
Articolo 91 - Studi, indagini e ricerche
Articolo 92 - Sanzioni
Articolo 93 - Competenza in materia di sanzioni
Articolo 94 - Trattamento di dati personali
Articolo 95 - Regolamento forestale
Articolo 96 - Regolamento sulla flora e fauna
Articolo 97 - Requisiti minimi di uniformità
Articolo 98 - Disposizioni transitorie
Articolo 99 - Modifiche alla legge regionale 22/2002
Articolo 100 - Modifica allarticolo 14 della legge regionale 30/2002
Articolo 101 - Modifiche allarticolo 37 della legge regionale 17/2006
Articolo 102 - Termine per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti
Articolo 103 - Regolarizzazione dei vigneti
Articolo 104 - Abrogazioni
Articolo 105 - Norme finanziarie
Articolo 106 - Entrata in vigore