Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 23/4/2007 n. 9

Norme in materia di risorse forestali

Articolo 6

Definizione di bosco

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Definizione di bosco

1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 e’ effettuata dalla base esterna dei fusti.
3. Le infrastrutture e i corsi d’acqua presenti all’interno delle formazioni vegetali, cosi’ come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento, di cui all’articolo 43, per le finalita’ di difesa idrogeologica del territorio, qualita’ dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita’, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita’ biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
c) le radure d’estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuita’ del bosco.
5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Principi e finalita’
Articolo 2 - Collaborazione transfrontaliera e transnazionale
Articolo 3 - Concertazione
Articolo 4 - Funzioni della Regione e degli enti locali
Articolo 5 - Semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Definizione di bosco
Articolo 7 - Superfici non considerate bosco
Articolo 8 - Definizioni terminologiche
Articolo 9 - Principi e strumenti. Osservatorio del legno
Articolo 10 - Piano forestale regionale
Articolo 11 - Pianificazione delle proprieta’ forestali
Articolo 12 - Progetto di riqualificazione forestale e ambientale
Articolo 13 - Principi
Articolo 14 - Definizioni
Articolo 15 - Taglio colturale
Articolo 16 - Divieti
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Misure per favorire la biodiversita’
Articolo 19 - Certificazione forestale
Articolo 20 - Contributi
Articolo 21 - Gestione del patrimonio forestale di proprieta’ degli enti pubblici
Articolo 22 - Migliorie boschive
Articolo 23 - Tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali
Articolo 24 - Gestione del patrimonio forestale di proprieta’ privata
Articolo 25 - Elenco regionale delle imprese forestali
Articolo 26 - Esercizio delle attivita’ selvicolturali
Articolo 27 - Forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale
Articolo 28 - Ruolo degli enti locali
Articolo 29 - Finanziamenti
Articolo 30 - Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale
Articolo 31 - Produzione di piante forestali
Articolo 32 - Cessione di materiale vivaistico
Articolo 33 - Norme di attuazione della direttiva 1999/105/CE
Articolo 34 - Produzione legnosa
Articolo 35 - Viabilita’ forestale
Articolo 36 - Vie aeree d’esbosco
Articolo 37 - Meccanizzazione forestale
Articolo 38 - Valorizzazione delle imprese di prima trasformazione
Articolo 39 - Valorizzazione delle biomasse legnose a fini energetici
Articolo 40 - Mercato del legno
Articolo 41 - Arboricoltura da legno
Articolo 42 - Trasformazione del bosco
Articolo 43 - Rimboschimento compensativo
Articolo 44 - Garanzie
Articolo 45 - Deroghe
Articolo 46 - Divieti e sanzioni
Articolo 47 - Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico
Articolo 48 - Casi di esonero dall’autorizzazione
Articolo 49 - Garanzie
Articolo 50 - Casi particolari di progettazione
Articolo 51 - Zone esenti dal vincolo idrogeologico
Articolo 52 - Determinazione ed estinzione del vincolo idrogeologico
Articolo 53 - Sanzioni
Articolo 54 - Definizione
Articolo 55 - Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
Articolo 56 - Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
Articolo 57 - Lavori di pronto intervento
Articolo 58 - Modalita’ di esecuzione dei lavori di pronto intervento
Articolo 59 - Divieti
Articolo 60 - Raccolta di specie non elencate nel regolamento
Articolo 61 - Deroghe
Articolo 62 - Esclusioni
Articolo 63 - Misure a favore della valorizzazione e ulteriori forme di tutela
Articolo 64 - Diritti del proprietario del fondo
Articolo 65 - Sanzioni
Articolo 66 - Vigilanza
Articolo 67 - Aree forestali di elevato valore naturalistico
Articolo 68 - Finalita’ e criteri per l’individuazione
Articolo 69 - Divieti
Articolo 70 - Sanzioni
Articolo 71 - Divieti
Articolo 72 - Deroga ai divieti
Articolo 73 - Disciplina del transito
Articolo 74 - Sanzioni
Articolo 75 - Misure contro le infestazioni d’insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche
Articolo 76 - Interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie
Articolo 77 - Modalita’ di esecuzione dei lavori
Articolo 78 - Convenzioni
Articolo 79 - Funzioni della Regione
Articolo 80 - Definizione di monumenti naturali
Articolo 81 - Inventario regionale dei monumenti naturali
Articolo 82 - Tutela e gestione dei monumenti naturali
Articolo 83 - Sanzioni
Articolo 84 - Promozione turistica delle aree boscate
Articolo 85 - Tutela dell’ambiente rurale, dei prati e dei pascoli
Articolo 86 - Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti
Articolo 87 - Operai dipendenti
Articolo 88 - Contratto
Articolo 89 - Organizzazione aziendale
Articolo 90 - Nuova denominazione e attivita’ del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM
Articolo 91 - Studi, indagini e ricerche
Articolo 92 - Sanzioni
Articolo 93 - Competenza in materia di sanzioni
Articolo 94 - Trattamento di dati personali
Articolo 95 - Regolamento forestale
Articolo 96 - Regolamento sulla flora e fauna
Articolo 97 - Requisiti minimi di uniformità
Articolo 98 - Disposizioni transitorie
Articolo 99 - Modifiche alla legge regionale 22/2002
Articolo 100 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 30/2002
Articolo 101 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 17/2006
Articolo 102 - Termine per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti
Articolo 103 - Regolarizzazione dei vigneti
Articolo 104 - Abrogazioni
Articolo 105 - Norme finanziarie
Articolo 106 - Entrata in vigore