Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 23/4/2007 n. 9
Articolo 17
Sanzioni
TITOLO III - SETTORI DI INTERVENTO
Capo I - Gestione forestale sostenibile
Sezione I - Disciplina delle attivita’ di gestione forestale
Sanzioni
1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l’ottimale svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, danneggiate o distrutte, fissato nel regolamento forestale.
2. Quando il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l’ottimale svolgimento delle funzioni proprie del bosco, il risarcimento dell’eventuale danno economico e’ valutato e risolto per i boschi di proprieta’ pubblica nell’ambito delle procedure di verifica finale disciplinate dal regolamento forestale e, per i boschi di proprieta’ privata, nell’ambito del diritto privato.
3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 92.
4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l’ottimale svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive o, nel caso del taglio raso, in quanto effettuato secondo le finalita’ di cui al comma 2 dell’articolo 16; in tali casi non si applicano le sanzioni di cui al comma 1.
5. Gli importi versati ai sensi dei commi 1 e 3 sono finalizzati all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Principi e finalitaArticolo 2 - Collaborazione transfrontaliera e transnazionale
Articolo 3 - Concertazione
Articolo 4 - Funzioni della Regione e degli enti locali
Articolo 5 - Semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Definizione di bosco
Articolo 7 - Superfici non considerate bosco
Articolo 8 - Definizioni terminologiche
Articolo 9 - Principi e strumenti. Osservatorio del legno
Articolo 10 - Piano forestale regionale
Articolo 11 - Pianificazione delle proprieta forestali
Articolo 12 - Progetto di riqualificazione forestale e ambientale
Articolo 13 - Principi
Articolo 14 - Definizioni
Articolo 15 - Taglio colturale
Articolo 16 - Divieti
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Misure per favorire la biodiversita
Articolo 19 - Certificazione forestale
Articolo 20 - Contributi
Articolo 21 - Gestione del patrimonio forestale di proprieta degli enti pubblici
Articolo 22 - Migliorie boschive
Articolo 23 - Tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali
Articolo 24 - Gestione del patrimonio forestale di proprieta privata
Articolo 25 - Elenco regionale delle imprese forestali
Articolo 26 - Esercizio delle attivita selvicolturali
Articolo 27 - Forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale
Articolo 28 - Ruolo degli enti locali
Articolo 29 - Finanziamenti
Articolo 30 - Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale
Articolo 31 - Produzione di piante forestali
Articolo 32 - Cessione di materiale vivaistico
Articolo 33 - Norme di attuazione della direttiva 1999/105/CE
Articolo 34 - Produzione legnosa
Articolo 35 - Viabilita forestale
Articolo 36 - Vie aeree desbosco
Articolo 37 - Meccanizzazione forestale
Articolo 38 - Valorizzazione delle imprese di prima trasformazione
Articolo 39 - Valorizzazione delle biomasse legnose a fini energetici
Articolo 40 - Mercato del legno
Articolo 41 - Arboricoltura da legno
Articolo 42 - Trasformazione del bosco
Articolo 43 - Rimboschimento compensativo
Articolo 44 - Garanzie
Articolo 45 - Deroghe
Articolo 46 - Divieti e sanzioni
Articolo 47 - Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico
Articolo 48 - Casi di esonero dallautorizzazione
Articolo 49 - Garanzie
Articolo 50 - Casi particolari di progettazione
Articolo 51 - Zone esenti dal vincolo idrogeologico
Articolo 52 - Determinazione ed estinzione del vincolo idrogeologico
Articolo 53 - Sanzioni
Articolo 54 - Definizione
Articolo 55 - Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
Articolo 56 - Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
Articolo 57 - Lavori di pronto intervento
Articolo 58 - Modalita di esecuzione dei lavori di pronto intervento
Articolo 59 - Divieti
Articolo 60 - Raccolta di specie non elencate nel regolamento
Articolo 61 - Deroghe
Articolo 62 - Esclusioni
Articolo 63 - Misure a favore della valorizzazione e ulteriori forme di tutela
Articolo 64 - Diritti del proprietario del fondo
Articolo 65 - Sanzioni
Articolo 66 - Vigilanza
Articolo 67 - Aree forestali di elevato valore naturalistico
Articolo 68 - Finalita e criteri per lindividuazione
Articolo 69 - Divieti
Articolo 70 - Sanzioni
Articolo 71 - Divieti
Articolo 72 - Deroga ai divieti
Articolo 73 - Disciplina del transito
Articolo 74 - Sanzioni
Articolo 75 - Misure contro le infestazioni dinsetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche
Articolo 76 - Interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie
Articolo 77 - Modalita di esecuzione dei lavori
Articolo 78 - Convenzioni
Articolo 79 - Funzioni della Regione
Articolo 80 - Definizione di monumenti naturali
Articolo 81 - Inventario regionale dei monumenti naturali
Articolo 82 - Tutela e gestione dei monumenti naturali
Articolo 83 - Sanzioni
Articolo 84 - Promozione turistica delle aree boscate
Articolo 85 - Tutela dellambiente rurale, dei prati e dei pascoli
Articolo 86 - Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti
Articolo 87 - Operai dipendenti
Articolo 88 - Contratto
Articolo 89 - Organizzazione aziendale
Articolo 90 - Nuova denominazione e attivita del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM
Articolo 91 - Studi, indagini e ricerche
Articolo 92 - Sanzioni
Articolo 93 - Competenza in materia di sanzioni
Articolo 94 - Trattamento di dati personali
Articolo 95 - Regolamento forestale
Articolo 96 - Regolamento sulla flora e fauna
Articolo 97 - Requisiti minimi di uniformità
Articolo 98 - Disposizioni transitorie
Articolo 99 - Modifiche alla legge regionale 22/2002
Articolo 100 - Modifica allarticolo 14 della legge regionale 30/2002
Articolo 101 - Modifiche allarticolo 37 della legge regionale 17/2006
Articolo 102 - Termine per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti
Articolo 103 - Regolarizzazione dei vigneti
Articolo 104 - Abrogazioni
Articolo 105 - Norme finanziarie
Articolo 106 - Entrata in vigore