Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 23/4/2007 n. 9
Articolo 98
Disposizioni transitorie
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Disposizioni transitorie
1. Sino all’entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione:
a) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), e successive modifiche;
b) l’articolo 4 del regolamento unico per l’intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall’art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., e successive modifiche;
c) il regolamento forestale per la salvaguardia e l’utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., e successive modifiche, fatta esclusione per l’articolo 9, comma 6.
2. Sino al recepimento da parte dell’ente locale degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 97 continuano a trovare applicazione:
a) l’articolo 3 della legge regionale 65/1976, nonche’ il comma 1 dell’articolo 4, l’articolo 5 e l’articolo 8 della medesima legge regionale 65/1976, e successive modifiche;
b) l’articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura), e successive modifiche.
3. Sino all’entrata in vigore del regolamento sulla flora e fauna continuano a trovare applicazione gli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), e successive modifiche.
4. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 73, comma 2, continua a trovare applicazione la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale.
Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), e successive modifiche.
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le opere di viabilita’ forestale di cui agli articoli 26 bis e 26 ter della legge regionale 22/1982, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Principi e finalitaArticolo 2 - Collaborazione transfrontaliera e transnazionale
Articolo 3 - Concertazione
Articolo 4 - Funzioni della Regione e degli enti locali
Articolo 5 - Semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Definizione di bosco
Articolo 7 - Superfici non considerate bosco
Articolo 8 - Definizioni terminologiche
Articolo 9 - Principi e strumenti. Osservatorio del legno
Articolo 10 - Piano forestale regionale
Articolo 11 - Pianificazione delle proprieta forestali
Articolo 12 - Progetto di riqualificazione forestale e ambientale
Articolo 13 - Principi
Articolo 14 - Definizioni
Articolo 15 - Taglio colturale
Articolo 16 - Divieti
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Misure per favorire la biodiversita
Articolo 19 - Certificazione forestale
Articolo 20 - Contributi
Articolo 21 - Gestione del patrimonio forestale di proprieta degli enti pubblici
Articolo 22 - Migliorie boschive
Articolo 23 - Tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali
Articolo 24 - Gestione del patrimonio forestale di proprieta privata
Articolo 25 - Elenco regionale delle imprese forestali
Articolo 26 - Esercizio delle attivita selvicolturali
Articolo 27 - Forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale
Articolo 28 - Ruolo degli enti locali
Articolo 29 - Finanziamenti
Articolo 30 - Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale
Articolo 31 - Produzione di piante forestali
Articolo 32 - Cessione di materiale vivaistico
Articolo 33 - Norme di attuazione della direttiva 1999/105/CE
Articolo 34 - Produzione legnosa
Articolo 35 - Viabilita forestale
Articolo 36 - Vie aeree desbosco
Articolo 37 - Meccanizzazione forestale
Articolo 38 - Valorizzazione delle imprese di prima trasformazione
Articolo 39 - Valorizzazione delle biomasse legnose a fini energetici
Articolo 40 - Mercato del legno
Articolo 41 - Arboricoltura da legno
Articolo 42 - Trasformazione del bosco
Articolo 43 - Rimboschimento compensativo
Articolo 44 - Garanzie
Articolo 45 - Deroghe
Articolo 46 - Divieti e sanzioni
Articolo 47 - Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico
Articolo 48 - Casi di esonero dallautorizzazione
Articolo 49 - Garanzie
Articolo 50 - Casi particolari di progettazione
Articolo 51 - Zone esenti dal vincolo idrogeologico
Articolo 52 - Determinazione ed estinzione del vincolo idrogeologico
Articolo 53 - Sanzioni
Articolo 54 - Definizione
Articolo 55 - Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
Articolo 56 - Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
Articolo 57 - Lavori di pronto intervento
Articolo 58 - Modalita di esecuzione dei lavori di pronto intervento
Articolo 59 - Divieti
Articolo 60 - Raccolta di specie non elencate nel regolamento
Articolo 61 - Deroghe
Articolo 62 - Esclusioni
Articolo 63 - Misure a favore della valorizzazione e ulteriori forme di tutela
Articolo 64 - Diritti del proprietario del fondo
Articolo 65 - Sanzioni
Articolo 66 - Vigilanza
Articolo 67 - Aree forestali di elevato valore naturalistico
Articolo 68 - Finalita e criteri per lindividuazione
Articolo 69 - Divieti
Articolo 70 - Sanzioni
Articolo 71 - Divieti
Articolo 72 - Deroga ai divieti
Articolo 73 - Disciplina del transito
Articolo 74 - Sanzioni
Articolo 75 - Misure contro le infestazioni dinsetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche
Articolo 76 - Interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie
Articolo 77 - Modalita di esecuzione dei lavori
Articolo 78 - Convenzioni
Articolo 79 - Funzioni della Regione
Articolo 80 - Definizione di monumenti naturali
Articolo 81 - Inventario regionale dei monumenti naturali
Articolo 82 - Tutela e gestione dei monumenti naturali
Articolo 83 - Sanzioni
Articolo 84 - Promozione turistica delle aree boscate
Articolo 85 - Tutela dellambiente rurale, dei prati e dei pascoli
Articolo 86 - Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti
Articolo 87 - Operai dipendenti
Articolo 88 - Contratto
Articolo 89 - Organizzazione aziendale
Articolo 90 - Nuova denominazione e attivita del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM
Articolo 91 - Studi, indagini e ricerche
Articolo 92 - Sanzioni
Articolo 93 - Competenza in materia di sanzioni
Articolo 94 - Trattamento di dati personali
Articolo 95 - Regolamento forestale
Articolo 96 - Regolamento sulla flora e fauna
Articolo 97 - Requisiti minimi di uniformità
Articolo 98 - Disposizioni transitorie
Articolo 99 - Modifiche alla legge regionale 22/2002
Articolo 100 - Modifica allarticolo 14 della legge regionale 30/2002
Articolo 101 - Modifiche allarticolo 37 della legge regionale 17/2006
Articolo 102 - Termine per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti
Articolo 103 - Regolarizzazione dei vigneti
Articolo 104 - Abrogazioni
Articolo 105 - Norme finanziarie
Articolo 106 - Entrata in vigore