Legge Regionale Marche 12/6/2007 n. 6
Articolo 4
Modifica all'articolo 5 della l.r. 7/2004
CAPO I - Modificazioni di leggi regionali(Modifica all’articolo 5 della l.r. 7/2004)
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 7/2004 è sostituito
dal seguente:
”3. Le spese per le istruttorie relative ai procedimenti disciplinati
dalla presente legge a carico del proponente sono fissate forfettariamente nella
misura pari allo 0,7 per mille del valore dell’opera o dell’intervento,
determinato secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all’articolo
19 e sono destinate nel seguente modo:
a) lo 0,5 per mille all’autorità competente, per la dotazione di
risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento delle funzioni disciplinate
dalla presente legge;
b) lo 0,2 per mille è ripartito, secondo le modalità indicate
nelle linee guida di cui all’articolo 19, tra l’ARPAM ed il Corpo
forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche
a supporto dell’autorità competente.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifica all'articolo 2 della l.r. 7/2004Articolo 2 - Modifica all'articolo 3 della l.r. 7/2004
Articolo 3 - Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2004
Articolo 4 - Modifica all'articolo 5 della l.r. 7/2004
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 7/2004
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/2004
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/2004
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2004
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2004
Articolo 10 - Modifiche all'allegato A1 della l.r. 7/2004
Articolo 11 - Modifiche all'allegato B1 della l.r. 7/2004
Articolo 12 - Modifiche all'allegato B2 della l.r. 7/2004
Articolo 13 - Modifica alla l.r. 34/1992
Articolo 14 - Modifica alla l.r. 28/1999
Articolo 15 - Modifica alla l.r. 16/2005
Articolo 16 - Modifica alla l.r. 10/1999
Articolo 17 - Contenuti e obiettivi
Articolo 18 - Ambito di applicazione
Articolo 19 - Autorità competenti
Articolo 20 - Linee guida
Articolo 21 - Monitoraggio
Articolo 22 - Siti della Rete Natura 2000
Articolo 23 - Funzioni della Regione
Articolo 24 - Gestione dei siti
Articolo 25 - Monitoraggio ed informazione
Articolo 26 - Sanzioni
Articolo 27 - Disposizioni finanziarie
Articolo 28 - Norme transitorie