Legge Regionale Marche 12/6/2007 n. 6
Articolo 17
Contenuti e obiettivi
CAPO II - Valutazione ambientale strategica(Contenuti e obiettivi)
1. Le norme di cui al presente capo costituiscono attuazione della direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, al fine
di assicurare la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi
che possono avere effetti significativi sull’ambiente e garantire l’integrazione
di un elevato livello di protezione.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della direttiva 2001/42/CE,
per VAS si intende l’elaborazione di un rapporto d’impatto ambientale,
lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei
risultati delle consultazioni nella procedura di decisione del piano o programma
e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifica all'articolo 2 della l.r. 7/2004Articolo 2 - Modifica all'articolo 3 della l.r. 7/2004
Articolo 3 - Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2004
Articolo 4 - Modifica all'articolo 5 della l.r. 7/2004
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 7/2004
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/2004
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/2004
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2004
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2004
Articolo 10 - Modifiche all'allegato A1 della l.r. 7/2004
Articolo 11 - Modifiche all'allegato B1 della l.r. 7/2004
Articolo 12 - Modifiche all'allegato B2 della l.r. 7/2004
Articolo 13 - Modifica alla l.r. 34/1992
Articolo 14 - Modifica alla l.r. 28/1999
Articolo 15 - Modifica alla l.r. 16/2005
Articolo 16 - Modifica alla l.r. 10/1999
Articolo 17 - Contenuti e obiettivi
Articolo 18 - Ambito di applicazione
Articolo 19 - Autorità competenti
Articolo 20 - Linee guida
Articolo 21 - Monitoraggio
Articolo 22 - Siti della Rete Natura 2000
Articolo 23 - Funzioni della Regione
Articolo 24 - Gestione dei siti
Articolo 25 - Monitoraggio ed informazione
Articolo 26 - Sanzioni
Articolo 27 - Disposizioni finanziarie
Articolo 28 - Norme transitorie