Legge Regionale Marche 12/6/2007 n. 6
Articolo 28
Norme transitorie
CAPO IV - Norme finali(Norme transitorie)
1. I procedimenti di cui alla presente legge pendenti alla data della sua
entrata in vigore sono conclusi dall’autorità procedente.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 16 non si applicano ai procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione,
d’intesa con le Province, procede alla revisione dei siti anche ai fini
di un aggiornamento della loro delimitazione ai sensi del comma 4 bis dell’articolo
3 del d.p.r. 357/1997.
3 bis. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla proposta, alla revisione dei siti provvede la Giunta regionale. (1)
4. Fino all’adozione delle linee guida di cui all’articolo 23, comma
1, lettera c), sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi:
a) di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, nonché quelli di ampliamento volumetrico fino
al 30 per cento di opere e manufatti esistenti;
b) di nuova edificazione residenziale in esecuzione di strumenti urbanistici
attuativi già sottoposti, con esito favorevole, alle procedure di valutazione
di incidenza;
c) manutentivi del verde pubblico e privato, nonché delle alberature
stradali;
d) di manutenzione ordinaria, non comportanti l’esecuzione di opere idonee
ad alterare permanentemente l’assetto ambientale dei luoghi, finalizzati
al mantenimento e al ripristino del buon regime delle acque, al recupero funzionale
delle opere idrauliche ed alla conservazione dell’alveo del corso d’acque;
e) eseguiti dall’autorità idraulica per garantire la corretta applicazione
delle leggi in materia, disposti in via d’urgenza al fine di salvaguardare
l’incolumità delle persone o la preservazione di un bene di pubblica
utilità, nelle aree in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza
o nelle aree a rischio individuate nel piano di assetto idrogeologico (PAI);
f) selvicolturali i cui piani di assestamento forestale sono stati sottoposti
alla valutazione di incidenza ed approvati dalla Regione ai sensi del r.d.l.
30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani);
g) di edilizia rurale disciplinata dalla l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie
per il territorio agricolo).
5. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, redatti e finanziati
con le risorse di cui al Documento unico di programmazione comunitaria 2000/2006,
sono approvati secondo le modalità di cui all’articolo 24 della
presente legge.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, le disposizioni di cui agli
articoli 24 e 25 della presente legge si applicano a decorrere dal quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione delle linee guida di cui all’articolo 23.
7. In sede di prima applicazione della presente legge, le misure di conservazione
e salvaguardia di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), sono approvate,
in deroga al procedimento contenuto nell’articolo 24, dalla Giunta regionale
entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sentita la Commissione consiliare competente.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, cessa di avere efficacia la deliberazione
della Giunta regionale del 29 gennaio 2007, n. 60.
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Marche.
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(1) Comma aggiunto dall'art. 24, LR 15/11/2010, n. 16.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifica all'articolo 2 della l.r. 7/2004Articolo 2 - Modifica all'articolo 3 della l.r. 7/2004
Articolo 3 - Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2004
Articolo 4 - Modifica all'articolo 5 della l.r. 7/2004
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 7/2004
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/2004
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/2004
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2004
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2004
Articolo 10 - Modifiche all'allegato A1 della l.r. 7/2004
Articolo 11 - Modifiche all'allegato B1 della l.r. 7/2004
Articolo 12 - Modifiche all'allegato B2 della l.r. 7/2004
Articolo 13 - Modifica alla l.r. 34/1992
Articolo 14 - Modifica alla l.r. 28/1999
Articolo 15 - Modifica alla l.r. 16/2005
Articolo 16 - Modifica alla l.r. 10/1999
Articolo 17 - Contenuti e obiettivi
Articolo 18 - Ambito di applicazione
Articolo 19 - Autorità competenti
Articolo 20 - Linee guida
Articolo 21 - Monitoraggio
Articolo 22 - Siti della Rete Natura 2000
Articolo 23 - Funzioni della Regione
Articolo 24 - Gestione dei siti
Articolo 25 - Monitoraggio ed informazione
Articolo 26 - Sanzioni
Articolo 27 - Disposizioni finanziarie
Articolo 28 - Norme transitorie