Legge Regionale Marche 12/6/2007 n. 6
Articolo 10
Modifiche all'allegato A1 della l.r. 7/2004
CAPO I - Modificazioni di leggi regionali(Modifiche all’allegato A1 della l.r. 7/2004)
1. La lettera c) dell’allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita
dalla seguente:
”c) Impianti industriali destinati:
1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie
fibrose;
2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore
a 200 t/die.”.
2. La lettera m) dell’allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita
dalla seguente:
”m) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali
di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n.
1443.”.
3. La lettera n) dell’allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita
dalla seguente:
”n) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi
liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.”.
4. Dopo la lettera o) dell’allegato A1 alla l.r. 7/2004 sono aggiunte
le seguenti:
”o bis) Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini,
oltre le seguenti soglie minime:
1) 85.000 posti per polli da ingrasso;
2) 60.000 posti per galline;
3) 3.000 posti per suini da allevamento carne (di oltre 30 kg.);
4) 900 posti per scrofe.
o ter) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici.
o quater) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume
annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di mq.
o quinquies) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi
volte a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque
trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli
altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi
con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore
a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite
superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi
i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
o sexies) Impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del
vento con potenza superiore a 1.000 kW o composti da più aerogeneratori
con altezza fuori tutto superiore a 40 metri.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifica all'articolo 2 della l.r. 7/2004Articolo 2 - Modifica all'articolo 3 della l.r. 7/2004
Articolo 3 - Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2004
Articolo 4 - Modifica all'articolo 5 della l.r. 7/2004
Articolo 5 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 7/2004
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/2004
Articolo 7 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/2004
Articolo 8 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2004
Articolo 9 - Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2004
Articolo 10 - Modifiche all'allegato A1 della l.r. 7/2004
Articolo 11 - Modifiche all'allegato B1 della l.r. 7/2004
Articolo 12 - Modifiche all'allegato B2 della l.r. 7/2004
Articolo 13 - Modifica alla l.r. 34/1992
Articolo 14 - Modifica alla l.r. 28/1999
Articolo 15 - Modifica alla l.r. 16/2005
Articolo 16 - Modifica alla l.r. 10/1999
Articolo 17 - Contenuti e obiettivi
Articolo 18 - Ambito di applicazione
Articolo 19 - Autorità competenti
Articolo 20 - Linee guida
Articolo 21 - Monitoraggio
Articolo 22 - Siti della Rete Natura 2000
Articolo 23 - Funzioni della Regione
Articolo 24 - Gestione dei siti
Articolo 25 - Monitoraggio ed informazione
Articolo 26 - Sanzioni
Articolo 27 - Disposizioni finanziarie
Articolo 28 - Norme transitorie