Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 19/7/2007 n. 11

Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica

Articolo 3

Modifiche all’articolo 50 della l.r. 27/2006

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007)

Modifiche all’articolo 50 della l.r. 27/2006

1. Alla rubrica dell’articolo 50 della l.r. 27/2006, dopo le parole: “edilizia residenziale pubblica” sono aggiunte le seguenti: “e limite di reddito per l’accesso e per la decadenza”.
2. Il comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 27/2006 è sostituito dal seguente:
“2. Limitatamente agli alloggi delle ATER, nel caso in cui siano applicati canoni di importo inferiore al costo di gestione e manutenzione ordinaria dell’alloggio, nella misura fissata dalla Giunta regionale su proposta delle ATER stesse, sono stipulati contratti di servizio tra la Regione e la singola ATER, nei limiti e secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale medesima, tenuto conto anche della gestione del patrimonio della stessa ATER.”. 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 27/2006 sono inseriti i seguenti:
“2bis. Il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è stabilito in 18 mila euro. Il limite di reddito per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l’accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modalità indicate nell’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) e successive modifiche; la diminuzione ivi prevista è determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro. 2ter. Successive modifiche ai limiti di reddito di cui al comma 2bis sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale, secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della l.r. 12/1999. Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, della medesima l.r. 12/1999, in merito agli aggiornamenti dei suddetti limiti.”.
4. Il comma 3 dell’articolo 50 della l.r. 27/2006 è sostituito dal seguente:
“3. Coloro che superano per due anni consecutivi il limite di reddito annuo per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi di cui al comma 2bis, non compresi nei piani di vendita, possono accettare, in luogo della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 12/1999, l’applicazione di un canone determinato, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche, depositati presso i comuni ove sono ubicati gli alloggi o, in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri comuni della provincia.”.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 50 della l.r. 27/2006 è aggiunto il seguente:
“3bis. Nelle more della riforma organica della materia e in ogni caso per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2bis non si applica ai fini del calcolo dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, per i quali restano in vigore i criteri fissati dalla l.r. 12/1999 e dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, con le maggiorazioni previste dal comma 1.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 49 della l.r. 27/2006
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 50 della l.r. 27/2006
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 51 della l.r. 27/2006
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 52 della l.r. 27/2006
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 53 della l.r. 27/2006
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 7bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, aggiunto dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12. Disposizione transitoria
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 12/1999, da ultimo modificato dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
Articolo 9 - Modifica all’articolo 12 della l.r. 12/1999
Articolo 10 - Inserimento dell’articolo 16bis nella l.r. 12/1999. Disposizione transitoria
Articolo 11 - Accelerazione delle procedure di esame delle domande di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo
Articolo 12 - Accelerazione delle procedure per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie
Articolo 13 - Accelerazione delle procedure per la cessione delle aree alle ATER
Articolo 14 - Riserve in favore dei disabili
Articolo 15 - Entrata in vigore