Legge Regionale Lazio 19/7/2007 n. 11
Articolo 14
Riserve in favore dei disabili
CAPO III - Disposizioni finalizzate ad accelerare adempimenti procedurali. Disposizioni in favore dei disabili
Riserve in favore dei disabili
1. Una aliquota non inferiore al 10 per cento delle risorse finanziarie disponibili per l’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è riservata a favore di nuclei familiari con persone con grave disabilità ai sensi degli articoli 3 e 4 legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con persone con malattie psichiatriche in cura presso un dipartimento di salute mentale (DSM) delle aziende unità sanitarie locali ed idonee al reinserimento sociale; di tale aliquota non meno della metà è riservata ai nuclei familiari con persone non deambulanti.
2. Le riserve di cui al comma 1 trovano applicazione, altresì, in sede di programmazione regionale delle risorse finanziarie disponibili per l’edilizia agevolata-convenzionata destinata alla locazione permanente o ad alloggi sociali.
3. I comuni riservano una quota non inferiore al 5 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa in favore dei nuclei familiari con persone non deambulanti e una quota non inferiore al 10 per cento per i diversamente abili, ferma restando l’aliquota massima del 25 per cento della riserva consentita dalle vigenti disposizioni per le situazioni di emergenza abitativa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27Articolo 2 - Modifiche allarticolo 49 della l.r. 27/2006
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 50 della l.r. 27/2006
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 51 della l.r. 27/2006
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 52 della l.r. 27/2006
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 53 della l.r. 27/2006
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 7bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, aggiunto dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12. Disposizione transitoria
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 10 della l.r. 12/1999, da ultimo modificato dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
Articolo 9 - Modifica allarticolo 12 della l.r. 12/1999
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 16bis nella l.r. 12/1999. Disposizione transitoria
Articolo 11 - Accelerazione delle procedure di esame delle domande di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo
Articolo 12 - Accelerazione delle procedure per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie
Articolo 13 - Accelerazione delle procedure per la cessione delle aree alle ATER
Articolo 14 - Riserve in favore dei disabili
Articolo 15 - Entrata in vigore
