Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 19/7/2007 n. 11

Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica

Articolo 10

Inserimento dell’articolo 16bis nella l.r. 12/1999. Disposizione transitoria

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica e successive modifiche

Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 12/1999. Disposizione transitoria

1. Nel Capo III della l.r. 12/1999, dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
“Art. 16bis - (Gestione degli immobili di edilizia residenziale agevolata in locazione da parte di un fondo immobiliare)
1. Gli immobili residenziali realizzati con finanziamento agevolato pubblico, con vincolo di locazione a termine o permanente, possono essere gestiti mediante il conferimento, da parte dei soggetti beneficiari del finanziamento pubblico medesimo, ad un fondo immobiliare, istituito ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e successive modifiche, nonché del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228 (Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento) e successive modifiche, o ad una società di cui all’articolo 1, comma 119 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), a condizione che:
a) gli immobili da conferire siano completamente realizzati;
b) siano stati individuati i locatari degli immobili e stipulati i relativi contratti di locazione.
2. I soggetti beneficiari del finanziamento pubblico, che conferiscono al fondo immobiliare o alla società di cui al comma 1 gli immobili realizzati, danno immediata comunicazione alla Regione di tale conferimento e forniscono alla Regione notizie in ordine all’amministrazione degli stessi, anche per consentire di verificare il rispetto della normativa vigente e di valutare i risultati gestionali e le prospettive di finanziamento e sviluppo dei programmi regionali di edilizia residenziale.”.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16bis della l.r. 12/1999, inserito dal comma 1 del presente articolo, restano ferme le altre disposizioni contenute in provvedimenti regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge concernenti l’individuazione degli assegnatari degli alloggi, i termini ed il canone di locazione ed in generale la gestione degli immobili realizzati.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 49 della l.r. 27/2006
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 50 della l.r. 27/2006
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 51 della l.r. 27/2006
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 52 della l.r. 27/2006
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 53 della l.r. 27/2006
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 7bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, aggiunto dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12. Disposizione transitoria
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 12/1999, da ultimo modificato dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
Articolo 9 - Modifica all’articolo 12 della l.r. 12/1999
Articolo 10 - Inserimento dell’articolo 16bis nella l.r. 12/1999. Disposizione transitoria
Articolo 11 - Accelerazione delle procedure di esame delle domande di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo
Articolo 12 - Accelerazione delle procedure per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie
Articolo 13 - Accelerazione delle procedure per la cessione delle aree alle ATER
Articolo 14 - Riserve in favore dei disabili
Articolo 15 - Entrata in vigore