Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 19/7/2007 n. 11

Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica

Articolo 6

Modifiche all’articolo 53 della l.r. 27/2006

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007)

Modifiche all’articolo 53 della l.r. 27/2006

1. Alla rubrica dell’articolo 53 della l.r. 27/2006, dopo le parole: “e successive modifiche” sono aggiunte le seguenti: “e alla legge regionale 4 aprile 2000, n. 18 concernente la regolarizzazione di occupazioni di alloggi effettuate senza titolo”.
2. Al comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 le parole: “all’articolo 11, comma 1, lettera f) ed” sono soppresse.
3. Al comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: “certificazione anagrafica,” sono sostituite dalle seguenti: “certificazione anagrafica o”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché alla lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2bis.”;
c) alla lettera c), dopo le parole: “in possesso dell’alloggio.” sono inserite le seguenti: “o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l’avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 sono inseriti i seguenti:
“3bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, gli occupanti senza titolo per i quali non trova applicazione l’assegnazione in regolarizzazione ai sensi del presente articolo, per carenza del requisito del reddito di cui al comma 2, lettera b), sono tenuti al pagamento di una indennità di occupazione, per il periodo di permanenza, determinata sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall’articolo 2, comma 3, della l. 431/1998 e successive modifiche, depositati presso i comuni ove sono ubicati gli alloggi o, in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri comuni della provincia.
3ter. Per l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, gli occupanti devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, che è oggetto di verifica da parte dell’ente gestore degli alloggi.”.
5. Al comma 4 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 dopo la parola: “(ATER).” sono aggiunte le seguenti: “Il modello è approvato con delibera della Giunta regionale che stabilisce anche i termini e le modalità di presentazione.”.
6. Il comma 5 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 è sostituito dal seguente:
“5. Nei casi di illegittima cessione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, l’assegnatario e l’occupante vengono privati del diritto all’assegnazione, all’acquisto e alla regolarizzazione della posizione amministrativa. E’ fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare all’autorità competente all’emanazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15 della l.r. 12/1999 i nomi degli assegnatari che hanno ceduto illegittimamente gli alloggi loro assegnati.”.
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 è inserito il seguente:
“5bis. L’ente competente alle assegnazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 12/1999 provvede, previo accordo con l’ente gestore per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ricadenti nel proprio territorio, all’attuazione delle procedure necessarie per il rilascio immediato degli immobili da parte degli occupanti senza titolo, in qualunque modo accertato.”.
8. Dopo la lettera b) del comma 6 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 è aggiunta la seguente:
“abis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell’80 per cento qualora l’occupante senza titolo riconsegni all’ente gestore l’alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell’ente stesso.””.
9. Dopo il comma 6 dell’articolo 53 della l.r. 27/2006 è aggiunto il seguente:
“6bis. Al comma 7 dell’articolo 1 della l.r. 18/2000 le parole: “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 agosto 2008””.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 49 della l.r. 27/2006
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 50 della l.r. 27/2006
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 51 della l.r. 27/2006
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 52 della l.r. 27/2006
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 53 della l.r. 27/2006
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 7bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, aggiunto dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12. Disposizione transitoria
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 12/1999, da ultimo modificato dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
Articolo 9 - Modifica all’articolo 12 della l.r. 12/1999
Articolo 10 - Inserimento dell’articolo 16bis nella l.r. 12/1999. Disposizione transitoria
Articolo 11 - Accelerazione delle procedure di esame delle domande di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo
Articolo 12 - Accelerazione delle procedure per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie
Articolo 13 - Accelerazione delle procedure per la cessione delle aree alle ATER
Articolo 14 - Riserve in favore dei disabili
Articolo 15 - Entrata in vigore