Legge Regionale Puglia 15/11/2007 n. 31
Articolo 1
Promozione
Promozione
1. La Regione Puglia, al fine di sostenere la competitività del settore estrattivo pugliese, svolge azioni di promozione delle produzioni a rilevanza regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia partecipa a convegni, mostre e manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero, sottoscrive specifici accordi di programma con i competenti ministeri, predispone la progettazione e la pubblicazione di cataloghi, opuscoli, libri, depliant, manifesti, multimediali e di ogni altro materiale illustrativo del settore estrattivo.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia, approva, annualmente, gli specifici programmi relativi alle iniziative previste dal presente articolo e le relative previsioni di spesa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - PromozioneArticolo 2 - Studi e ricerche
Articolo 3 - Ricerca e innovazione
Articolo 4 - Procedure
Articolo 5 - Marchio
Articolo 6 - Norma finanziaria
Articolo 7 - Abrogazioni