Legge Regionale Puglia 15/11/2007 n. 31
Articolo 4
Procedure
Procedure
1. La Giunta regionale, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, rende operativi i regimi di aiuto di cui all’articolo 3 attraverso regolamenti attuativi contenenti le condizioni e le modalità di accesso all’aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all’effettiva applicabilità del regime.
2. I regolamenti devono, altresì, contenere:
a) le ragioni che giustificano l’istituzione del regime di aiuto;
b) la dimostrazione della coerenza e della compatibilità con il trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale;
c) gli obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire.
3. I regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono inoltre:
a) indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;
b) escludere l’ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di agevolazione;
c) prevedere l’obbligo di mantenimento dell’investimento incentivato per cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;
d) esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;
e) esplicitare le modalità e le procedure per l’erogazione degli aiuti nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, la revoca degli aiuti e la prestazione di idonea garanzia per il recupero delle somme erogate.
4. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono revocate e si provvede al recupero delle somme erogate nel caso in cui anche una sola delle imprese del consorzio, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risulti in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, con le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e previdenziali, nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68(Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
5. I provvedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure valutative.
6. Nei casi in cui la tipologia e/o le procedure previste per l’applicazione dei singoli regimi di aiuto lo prevedano, nonché per motivate ragioni di carattere organizzativo o di accelerazione di spesa, le attività relative alla gestione degli aiuti possono essere affidate a soggetti in house.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - PromozioneArticolo 2 - Studi e ricerche
Articolo 3 - Ricerca e innovazione
Articolo 4 - Procedure
Articolo 5 - Marchio
Articolo 6 - Norma finanziaria
Articolo 7 - Abrogazioni