Legge Regionale Puglia 15/11/2007 n. 31
Articolo 5
Marchio
Marchio
1. La Regione Puglia promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e la diffusione delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, dei marmi e dei calcari ornamentali ottenuti con tecniche di produzione compatibile nel rispetto di specifici disciplinari, mediante l’acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio collettivo.
2. Per tecniche di produzione compatibile si intendono, ai fini della presente legge, quelle tecniche coerenti con la tutela del territorio e dell’ambiente, realizzate privilegiando processi di produzione innovativi che riducono gli effetti negativi sul territorio e sull’ambiente.
3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di legge in materia per ottenere la registrazione del marchio collettivo.
4. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il “regolamento d’uso” del marchio contenente le sue caratteristiche, le modalità della sua utilizzazione e applicazione, i prodotti interessati, le modalità di controllo, le conseguenze nei casi di inadempienza e difformità in ordine all’uso.
5. L’uso del marchio è concesso alle imprese del settore estrattivo singole o associate.
6. La Giunta regionale attiva specifiche iniziative, ai sensi della presente legge, per sostenere l’attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - PromozioneArticolo 2 - Studi e ricerche
Articolo 3 - Ricerca e innovazione
Articolo 4 - Procedure
Articolo 5 - Marchio
Articolo 6 - Norma finanziaria
Articolo 7 - Abrogazioni