Legge Regionale Puglia 15/11/2007 n. 31
Articolo 7
Abrogazioni
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 5 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7 (Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie “acque minerali e termali” e “cave e torbiere” da parte della Regione - Disposizioni transitorie);
b) l’articolo 5 (Articoli 4 e 5 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7) della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12.
2. Nella legge regionale n. 7/1980 le parole “Ufficio minerario regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Settore attività estrattive”. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - PromozioneArticolo 2 - Studi e ricerche
Articolo 3 - Ricerca e innovazione
Articolo 4 - Procedure
Articolo 5 - Marchio
Articolo 6 - Norma finanziaria
Articolo 7 - Abrogazioni