Articolo Normativa

Decreto legislativo 21/11/2007 n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Articolo 12

Collaborazione e scambio di informazioni

Titolo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo III - Cooperazione nazionale e internazionale

Collaborazione e scambio di informazioni

1.  Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2.  Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalità e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorità competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

3.  Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorità giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attività di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, può richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente.

4.   Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalità concordate che garantiscano la tempestiva disponibilità delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.

5.  La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

6.  La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attività e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo.

7.  L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorità di vigilanza di settore e la UIF comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.

8.  Fermo quanto disposto dal presente articolo, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del presente decreto, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, sono coperte da segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale.(1)

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(1) Articolo sostituito dall’art.1, DLGS 25/5/2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo I.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Finalità e principi
Articolo 3 - Soggetti obbligati
Articolo 4 - Ministro dell'economia e delle finanze
Articolo 5 - Ministero dell’economia e delle finanze
Articolo 6 - Unità di informazione finanziaria
Articolo 7 - Autorità di vigilanza di settore
Articolo 8 - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Articolo 9 - Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia
Articolo 10 - Pubbliche amministrazioni
Articolo 11 - Organismi di autoregolamentazione
Articolo 12 - Collaborazione e scambio di informazioni
Articolo 13 - Cooperazione internazionale
Articolo 14 - Analisi nazionale del rischio
Articolo 15 - Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati
Articolo 16 - Procedure di mitigazione del rischio
Articolo 17 - Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti
Articolo 18 - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
Articolo 19 - Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
Articolo 20 - Criteri per la determinazione della titolarita effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
Articolo 21 - Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarita effettiva di persone giuridiche e trust
Articolo 22 - Obblighi del cliente
Articolo 23 - Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
Articolo 24 - Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
Articolo 25 - Obblighi semplificati
Articolo 26 - Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
Articolo 27 - Modalita di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
Articolo 28 - Obblighi rafforzati
Articolo 29 - Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio
Articolo 30 - Esclusioni
Articolo 31 - bblighi di conservazione
Articolo 32 - Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni
Articolo 33 - Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF
Articolo 34 - Disposizioni specifiche
Articolo 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Articolo 36 - Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti
Articolo 37 - Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
Articolo 38 - Tutela del segnalante
Articolo 39 - Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
Articolo 40 - Analisi e sviluppo delle segnalazioni
Articolo 41 - Segnalazione di operazioni sospette
Articolo 42 - Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all’articolo 10, comma 2
Articolo 43 - Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti
Articolo 44 - Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti
Articolo 45 - Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
Articolo 46 - Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Articolo 47 - Comunicazioni oggettive
Articolo 48 - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
Articolo 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
Articolo 50 - Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia
Articolo 51 - Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo
Articolo 52 - Misure per la mitigazione del rischio
Articolo 52 bis - Registro dei distributori ed esercenti
Articolo 53 - Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione
Articolo 54 - Autorità e cooperazione nel comparto del gioco
Articolo 55 - Fattispecie incriminatrici
Articolo 56 - Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione
Articolo 57 - Inosservanza degli obblighi di conservazione
Articolo 58 - Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Articolo 59 - Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Articolo 60 - Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unita di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze
Articolo 61 - Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
Articolo 62 - Disposizioni sull’Ufficio italiano dei cambi
Articolo 63 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III
Articolo 64 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco
Articolo 65 - Procedimento sanzionatorio
Articolo 66 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 67 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni
Articolo 68 - Applicazione della sanzione in misura ridotta
Articolo 69 - Successione di leggi nel tempo
Articolo 70 - Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847
Articolo 71 - Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi
Articolo 72 - Modifiche a disposizioni normative vigenti
Articolo 73 - Norme abrogate
Articolo 74 - Clausola di invarianza
Allegato - Allegato tecnico