Articolo Normativa

Decreto legislativo 21/11/2007 n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Allegato

Allegato tecnico

Art. 1. - Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.
Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2. Per familiari diretti s’intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.
3. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarita’ effettiva congiunta di entita’ giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entita’ giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta

Art. 2. - Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo

1. Per titolare effettivo s’intende:
a) in caso di societa’:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entita’ giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entita’ giuridica, anche tramite azioni al portatore, purche’ non si tratti di una societa’ ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento piu’ uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entita’ giuridica;
b) in caso di entita’ giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono gia’ stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o piu’ del patrimonio di un’entita’ giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell’entita’ giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale e’ istituita o agisce l’entita’ giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o piu’ del patrimonio di un’entita’ giuridica.

Art. 3. - Articolo 19, comma 1, lettera a). Documenti validi per l’identificazione

1. Sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identita’ e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Per l’identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d’eta’ si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l’identificazione e’ effettuata nei confronti del rappresentante legale. L’identificazione puo’ essere svolta anche da un pubblico ufficiale a cio’ abilitato ovvero a mezzo di una foto
autenticata; in quest’ultimo caso sono acquisiti e riportati nell’archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell’atto di nascita dell’interessato.

Art. 4. - Articolo 26. Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 26, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose o di finanziamento del terrorismo, s’intendono:
a) autorita’ o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione europea, ai trattati sulle Comunita’ europee o alla legislazione secondaria della Comunita’ europea;
2) l’identita’ del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
3) le attivita’ del cliente, cosi’ come le sue pratiche contabili, siano trasparenti;
4) il cliente renda conto del proprio operato a un’istituzione europea o alle autorita’ di uno Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e contrappesi che assicurino la verifica dell’attivita’ del cliente;
b) entita’ giuridiche diverse dalle autorita’ o organismi pubblici di cui alla precedente lettera a), che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) il cliente sia un’entita’ che eserciti attivita’ finanziarie che esulino dall’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione nazionale conformemente all’articolo 4 di tale direttiva;
2) l’identita’ del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
3) in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto un’autorizzazione per esercitare le attivita’ finanziarie e l’autorizzazione possa essere rifiutata se le autorita’ competenti non ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e l’onorabilita’ delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l’attivita’ di tale entita’ o del suo titolare effettivo;
4) il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorita’ competenti per quanto riguarda l’osservanza della legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale; 5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilita’ di adeguate misure amministrative o l’imposizione di sanzioni amministrative;
c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta;
2) le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;
3) il prodotto o l’operazione in questione non siano anonimi e la loro natura sia tale da consentire la tempestiva applicazione dell’articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE;
4) vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto;
5) i vantaggi del prodotto o dell’operazione in questione non possano andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidita’, sopravvivenza a una predeterminata eta’ avanzata o eventi analoghi;
6) nel caso di prodotti o operazioni che prevedono l’investimento di fondi in attivita’ finanziarie o crediti, compresa l’assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi del prodotto o dell’operazione siano realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o l’operazione non possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato durante la relazione contrattuale.
1. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno che anch’esse non soddisfino i criteri per proprio conto.
2. Ai fini dell’applicazione del punto 1, lettera a), numero 3, l’attivita’ esercitata dal cliente e’ soggetta a vigilanza da parte delle autorita’ competenti. In questo contesto per vigilanza si intende quella basata sui poteri di controllo piu’ intensi, compresa la possibilita’ di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendere verifiche a campione.
3. Ai fini dell’applicazione del punto 1, lettera c), numero 4, le soglie stabilite all’articolo 25, comma 6, lettera a), del presente decreto si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio del seguente comma, negli altri casi la soglia massima e’ 15.000 euro. E’ possibile
derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attivita’ materiali e quando la titolarita’ legale ed effettiva delle attivita’ non venga trasferita al cliente fino alla conclusione della relazione contrattuale, purche’ la soglia stabilita per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 25.000 euro all’anno.
4. Si puo’ derogare ai criteri di cui al punto 1, lettera c), numeri 5) e 6), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dal Ministro dell’economia e delle finanze per finalita’ di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte delle autorita’ pubbliche, purche’ i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dell’applicazione della lettera c), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia puo’ essere stabilita nella forma di un ammontare massimo su base annuale.
6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), presentino un basso rischio di riciclaggio di finanziamento del terrorismo, il Ministro dell’economia delle finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attivita’ di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti o operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti o i prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), non possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose o di finanziamento del terrorismo se le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose o di finanziamento del terrorismo puo’ non essere basso. (1)
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(1) A norma dell'art. 9, comma 7 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 "7. Gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, sono abrogati".

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Finalità e principi
Articolo 3 - Soggetti obbligati
Articolo 4 - Ministro dell'economia e delle finanze
Articolo 5 - Ministero dell’economia e delle finanze
Articolo 6 - Unità di informazione finanziaria
Articolo 7 - Autorità di vigilanza di settore
Articolo 8 - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Articolo 9 - Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia
Articolo 10 - Pubbliche amministrazioni
Articolo 11 - Organismi di autoregolamentazione
Articolo 12 - Collaborazione e scambio di informazioni
Articolo 13 - Cooperazione internazionale
Articolo 14 - Analisi nazionale del rischio
Articolo 15 - Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati
Articolo 16 - Procedure di mitigazione del rischio
Articolo 17 - Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti
Articolo 18 - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
Articolo 19 - Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
Articolo 20 - Criteri per la determinazione della titolarita effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
Articolo 21 - Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarita effettiva di persone giuridiche e trust
Articolo 22 - Obblighi del cliente
Articolo 23 - Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
Articolo 24 - Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
Articolo 25 - Obblighi semplificati
Articolo 26 - Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
Articolo 27 - Modalita di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
Articolo 28 - Obblighi rafforzati
Articolo 29 - Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio
Articolo 30 - Esclusioni
Articolo 31 - bblighi di conservazione
Articolo 32 - Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni
Articolo 33 - Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF
Articolo 34 - Disposizioni specifiche
Articolo 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Articolo 36 - Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti
Articolo 37 - Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
Articolo 38 - Tutela del segnalante
Articolo 39 - Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
Articolo 40 - Analisi e sviluppo delle segnalazioni
Articolo 41 - Segnalazione di operazioni sospette
Articolo 42 - Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all’articolo 10, comma 2
Articolo 43 - Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti
Articolo 44 - Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti
Articolo 45 - Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
Articolo 46 - Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Articolo 47 - Comunicazioni oggettive
Articolo 48 - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
Articolo 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
Articolo 50 - Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia
Articolo 51 - Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo
Articolo 52 - Misure per la mitigazione del rischio
Articolo 52 bis - Registro dei distributori ed esercenti
Articolo 53 - Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione
Articolo 54 - Autorità e cooperazione nel comparto del gioco
Articolo 55 - Fattispecie incriminatrici
Articolo 56 - Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione
Articolo 57 - Inosservanza degli obblighi di conservazione
Articolo 58 - Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Articolo 59 - Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Articolo 60 - Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unita di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze
Articolo 61 - Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
Articolo 62 - Disposizioni sull’Ufficio italiano dei cambi
Articolo 63 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III
Articolo 64 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco
Articolo 65 - Procedimento sanzionatorio
Articolo 66 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 67 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni
Articolo 68 - Applicazione della sanzione in misura ridotta
Articolo 69 - Successione di leggi nel tempo
Articolo 70 - Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847
Articolo 71 - Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi
Articolo 72 - Modifiche a disposizioni normative vigenti
Articolo 73 - Norme abrogate
Articolo 74 - Clausola di invarianza
Allegato - Allegato tecnico

Sorry. No data so far.