Articolo Normativa

Decreto legislativo 21/11/2007 n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Articolo 16

Procedure di mitigazione del rischio

Titolo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo IV - Analisi e valutazione del rischio

Procedure di mitigazione del rischio

1.  I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.

2.  Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

a)  la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
b)   l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

3.  I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

4.  I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.(1)

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(1) Articolo sostituito dall’art.1, DLGS 25/5/2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo I.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Finalità e principi
Articolo 3 - Soggetti obbligati
Articolo 4 - Ministro dell'economia e delle finanze
Articolo 5 - Ministero dell’economia e delle finanze
Articolo 6 - Unità di informazione finanziaria
Articolo 7 - Autorità di vigilanza di settore
Articolo 8 - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Articolo 9 - Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia
Articolo 10 - Pubbliche amministrazioni
Articolo 11 - Organismi di autoregolamentazione
Articolo 12 - Collaborazione e scambio di informazioni
Articolo 13 - Cooperazione internazionale
Articolo 14 - Analisi nazionale del rischio
Articolo 15 - Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati
Articolo 16 - Procedure di mitigazione del rischio
Articolo 17 - Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti
Articolo 18 - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
Articolo 19 - Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
Articolo 20 - Criteri per la determinazione della titolarita effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
Articolo 21 - Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarita effettiva di persone giuridiche e trust
Articolo 22 - Obblighi del cliente
Articolo 23 - Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
Articolo 24 - Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
Articolo 25 - Obblighi semplificati
Articolo 26 - Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
Articolo 27 - Modalita di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
Articolo 28 - Obblighi rafforzati
Articolo 29 - Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio
Articolo 30 - Esclusioni
Articolo 31 - bblighi di conservazione
Articolo 32 - Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni
Articolo 33 - Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF
Articolo 34 - Disposizioni specifiche
Articolo 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Articolo 36 - Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti
Articolo 37 - Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
Articolo 38 - Tutela del segnalante
Articolo 39 - Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
Articolo 40 - Analisi e sviluppo delle segnalazioni
Articolo 41 - Segnalazione di operazioni sospette
Articolo 42 - Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all’articolo 10, comma 2
Articolo 43 - Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti
Articolo 44 - Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti
Articolo 45 - Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
Articolo 46 - Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Articolo 47 - Comunicazioni oggettive
Articolo 48 - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
Articolo 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
Articolo 50 - Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia
Articolo 51 - Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo
Articolo 52 - Misure per la mitigazione del rischio
Articolo 52 bis - Registro dei distributori ed esercenti
Articolo 53 - Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione
Articolo 54 - Autorità e cooperazione nel comparto del gioco
Articolo 55 - Fattispecie incriminatrici
Articolo 56 - Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione
Articolo 57 - Inosservanza degli obblighi di conservazione
Articolo 58 - Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Articolo 59 - Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Articolo 60 - Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unita di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze
Articolo 61 - Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
Articolo 62 - Disposizioni sull’Ufficio italiano dei cambi
Articolo 63 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III
Articolo 64 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco
Articolo 65 - Procedimento sanzionatorio
Articolo 66 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 67 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni
Articolo 68 - Applicazione della sanzione in misura ridotta
Articolo 69 - Successione di leggi nel tempo
Articolo 70 - Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847
Articolo 71 - Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi
Articolo 72 - Modifiche a disposizioni normative vigenti
Articolo 73 - Norme abrogate
Articolo 74 - Clausola di invarianza
Allegato - Allegato tecnico