Articolo Normativa

Decreto legislativo 21/11/2007 n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Articolo 25

Obblighi semplificati

Titolo II - Obblighi

Capo I - Obblighi di adeguata verifica della clientela

Sezione II

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

1.  I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

2.  Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

a)   raccolgono sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attività svolte nonché per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'ente o corrispondente è soggetto;
b)   valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto;
c)   ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
d)   definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi;
e)  si assicurano che l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;
f)   assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto.

3.  E' fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.

4.  I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

a)  ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;
b)  applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
c)  assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

5.  Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:

a)   informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;
b)  eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.(1)

-----------

(1) Articolo sostituito dall’art.2, DLGS 25/5/2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo II

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Finalità e principi
Articolo 3 - Soggetti obbligati
Articolo 4 - Ministro dell'economia e delle finanze
Articolo 5 - Ministero dell’economia e delle finanze
Articolo 6 - Unità di informazione finanziaria
Articolo 7 - Autorità di vigilanza di settore
Articolo 8 - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Articolo 9 - Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia
Articolo 10 - Pubbliche amministrazioni
Articolo 11 - Organismi di autoregolamentazione
Articolo 12 - Collaborazione e scambio di informazioni
Articolo 13 - Cooperazione internazionale
Articolo 14 - Analisi nazionale del rischio
Articolo 15 - Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati
Articolo 16 - Procedure di mitigazione del rischio
Articolo 17 - Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti
Articolo 18 - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
Articolo 19 - Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
Articolo 20 - Criteri per la determinazione della titolarita effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
Articolo 21 - Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarita effettiva di persone giuridiche e trust
Articolo 22 - Obblighi del cliente
Articolo 23 - Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
Articolo 24 - Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
Articolo 25 - Obblighi semplificati
Articolo 26 - Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
Articolo 27 - Modalita di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
Articolo 28 - Obblighi rafforzati
Articolo 29 - Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio
Articolo 30 - Esclusioni
Articolo 31 - bblighi di conservazione
Articolo 32 - Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni
Articolo 33 - Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF
Articolo 34 - Disposizioni specifiche
Articolo 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Articolo 36 - Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti
Articolo 37 - Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
Articolo 38 - Tutela del segnalante
Articolo 39 - Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
Articolo 40 - Analisi e sviluppo delle segnalazioni
Articolo 41 - Segnalazione di operazioni sospette
Articolo 42 - Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all’articolo 10, comma 2
Articolo 43 - Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti
Articolo 44 - Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti
Articolo 45 - Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
Articolo 46 - Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Articolo 47 - Comunicazioni oggettive
Articolo 48 - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
Articolo 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
Articolo 50 - Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia
Articolo 51 - Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo
Articolo 52 - Misure per la mitigazione del rischio
Articolo 52 bis - Registro dei distributori ed esercenti
Articolo 53 - Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione
Articolo 54 - Autorità e cooperazione nel comparto del gioco
Articolo 55 - Fattispecie incriminatrici
Articolo 56 - Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione
Articolo 57 - Inosservanza degli obblighi di conservazione
Articolo 58 - Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Articolo 59 - Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati
Articolo 60 - Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unita di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze
Articolo 61 - Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica
Articolo 62 - Disposizioni sull’Ufficio italiano dei cambi
Articolo 63 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III
Articolo 64 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco
Articolo 65 - Procedimento sanzionatorio
Articolo 66 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 67 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni
Articolo 68 - Applicazione della sanzione in misura ridotta
Articolo 69 - Successione di leggi nel tempo
Articolo 70 - Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847
Articolo 71 - Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi
Articolo 72 - Modifiche a disposizioni normative vigenti
Articolo 73 - Norme abrogate
Articolo 74 - Clausola di invarianza
Allegato - Allegato tecnico

Sorry. No data so far.