Decreto legislativo 9/4/2008 n. 81
Articolo 9
Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
TITOLO I - Principi comuni
CAPO II - Sistema istituzionale
Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attivita’, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali(1), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarieta’, le seguenti attivita’:
a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attivita’;
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei piu’ adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosita’ in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalita’ prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformita’ ai criteri e alle modalita’ elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all’articolo 32;
f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita’ di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 5;
h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 6;
i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 1, lettera z);
m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 8. 3. L’attivita’ di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non puo’ essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attivita’ di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attivita’ non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell’incarico, esercitare attivita’ di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell’esercizio dell’attivita’ di consulenza non vi e’ l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorita’ competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l’esercizio dell’attivita’ di consulenza non esclude o limita la possibilita’ per l’ente di svolgere l’attivita’ di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali(1) per la parte concernente i funzionari dell’ISPESL, e’ disciplinato lo svolgimento dell’attivita’ di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell’attivita’ di consulenza sono devoluti in ragione della meta’ all’ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all’articolo 52, comma 1.
4. L’INAIL fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall’articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall’articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche’ da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalita’ di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero della salute e con l’ISPESL;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali(1), le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (2)
d-bis) puo’ erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalita’ di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. (3)
5. L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL e’ ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L’ISPESL e’ organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell’ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. L’ISPESL, nell’ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarieta’ della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e puo’ svolgere le seguenti attivita’: (4)
a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
b) interviene nelle materie di competenza dell’Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei controlli che richiedono un’elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
c) e’ organo tecnico-scientifico delle Autorita’ nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformita’ ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
d) svolge attivita’ di organismo notificato per attestazioni di conformita’ relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;
e) e’ titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
f) fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali(1), agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e alle province autonome per l’elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
i) svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi
di lavoro delle ASL, l’attivita’ di vigilanza sulle strutture sanitarie
del Servizio sanitario nazionale;
l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attivita’
di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario
nazionale; m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula,
pareri e proposte circa la congruita’ della norma tecnica non armonizzata
ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente; n)
assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure
per la valutazione e la gestione dei rischi e per l’accertamento dello
stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio
e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v);
p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualita’ di focal point italiano nel network informativo dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
q) supporta l’attivita’ di monitoraggio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali(1) sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. L’IPSEMA svolge, con la finalita’ di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero della salute e con l’ISPESL;
c) finanzia, nell’ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l’INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali(1), le prestazioni del Fondo di cui all’articolo
1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni
del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1°
gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (2)
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(1) Parole sostituite dall'art. 1, DLGS 3/8/2009, n. 106.
(2) Lettera modificata dall'art. 8, DLGS 3/8/2009, n. 106.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 8, DLGS 3/8/2009, n. 106.
(4) Comma modificato dall'art. 8, DLGS 3/8/2009, n. 106.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitaArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Computo dei lavoratori
Articolo 5 - Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento
Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Articolo 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 11 - Attivita promozionali
Articolo 12 - Interpello
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Articolo 15 - Misure generali di tutela
Articolo 16 - Delega di funzioni
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 19 - Obblighi del preposto
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
Articolo 22 - Obblighi dei progettisti
Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Articolo 24 - Obblighi degli installatori
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti dappalto o dopera o di somministrazione
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29 - Modalita di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Articolo 31 - Modelli di organizzazione e di gestione
Articolo 32 - Capacita e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Articolo 35 - Riunione periodica
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Articolo 39 - Svolgimento dellattivita di medico competente
Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita alla mansione specifica
Articolo 43 - Disposizioni generali
Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Articolo 45 - Primo soccorso
Articolo 46 - Prevenzione incendi
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 51 - Organismi paritetici
Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita
Articolo 53 - Tenuta della documentazione
Articolo 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori
Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Articolo 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa
Articolo 62 - Definizioni
Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Articolo 67 - Notifiche allorgano di vigilanza competente per territorio
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 69 - Definizioni
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Articolo 73 - Informazione e formazione
Articolo 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
Articolo 74 - Definizioni
Articolo 75 - Obbligo di uso
Articolo 76 - Requisiti dei DPI
Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori
Articolo 79 - Criteri per lindividuazione e luso
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 81 - Requisiti di sicurezza
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
Articolo 83 - Lavori in prossimita di parti attive
Articolo 84 - Protezioni dai fulmini
Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Articolo 86 - Verifiche e controlli
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
Articolo 88 - Campo di applicazione
Articolo 89 - Definizioni
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per lesecuzione dei lavori
Articolo 93 - Responsabilita dei committenti e dei responsabili dei lavori
Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Articolo 95 - Misure generali di tutela
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dellimpresa affidataria
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per lesecuzione dei lavori
Articolo 99 - Notifica preliminare
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Articolo 101 - Obblighi di trasmissione
Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Articolo 103 - Modalita di previsione dei livelli di emissione sonora
Articolo 104 - Modalita attuative di particolari obblighi
Articolo 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Articolo 105 - Attivita soggette
Articolo 106 - Attivita escluse
Articolo 107 - Definizioni
Articolo 108 - Viabilita nei cantieri
Articolo 109 - Recinzione del cantiere
Articolo 110 - Luoghi di transito
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nelluso di attrezzature per lavori in quota
Articolo 112 - Idoneita delle opere provvisionali
Articolo 113 - Scale
Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dallalto
Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti limpiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Articolo 117 - Lavori in prossimita di parti attive
Articolo 118 - Splateamento e sbancamento
Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimita degli scavi
Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi
Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
Articolo 125 - Disposizione dei montanti
Articolo 126 - Parapetti
Articolo 127 - Ponti a sbalzo
Articolo 128 - Sottoponti
Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Articolo 130 - Andatoie e passerelle
Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed allimpiego
Articolo 132 - Relazione tecnica
Articolo 133 - Progetto
Articolo 134 - Documentazione
Articolo 135 - Marchio del fabbricante
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio
Articolo 137 - Manutenzione e revisione
Articolo 138 - Norme particolari
Articolo 139 - Ponti su cavalletti
Articolo 140 - Ponti su ruote a torre
Articolo 141 - Strutture speciali
Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
Articolo 143 - Posa delle armature e delle centine
Articolo 144 - Resistenza delle armature
Articolo 145 - Disarmo delle armature
Articolo 146 - Difesa delle aperture
Articolo 147 - Scale in muratura
Articolo 148 - Lavori speciali
Articolo 149 - Paratoie e cassoni
Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture
Articolo 151 - Ordine delle demolizioni
Articolo 152 - Misure di sicurezza
Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento
Articolo 156 - Verifiche
Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori
Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi
Articolo 161 - Campo di applicazione
Articolo 162 - Definizioni
Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 164 - Informazione e formazione
Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 166 - Sanzioni a carico del preposto
Articolo 167 - Campo di applicazione
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento
Articolo 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 171 - Sanzioni a carico del preposto
Articolo 172 - Campo di applicazione
Articolo 173 - Definizioni
Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 177 - Informazione e formazione
Articolo 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 179 - Sanzioni a carico del preposto
Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
Articolo 181 - Valutazione dei rischi
Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio
Articolo 187 - Campo di applicazione
Articolo 188 - Definizioni
Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Articolo 190 - Valutazione del rischio
Articolo 191 - Valutazione di attivita a livello di esposizione molto variabile
Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
Articolo 194 - Misure per la limitazione dellesposizione
Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 197 - Deroghe
Articolo 198 - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Articolo 199 - Campo di applicazione
Articolo 200 - Definizioni
Articolo 201 - Valori limite di esposizione e valori dazione
Articolo 202 - Valutazione dei rischi
Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 204 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 205 - Deroghe
Articolo 206 - Campo di applicazione
Articolo 207 - Definizioni
Articolo 208 - Valori limite di esposizione e valori dazione
Articolo 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione
Articolo 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 210 bis - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 211 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 212 - Deroghe
Articolo 213 - Campo di applicazione
Articolo 214 - Definizioni
Articolo 215 - Valori limite di esposizione
Articolo 216 - Identificazione dellesposizione e valutazione dei rischi
Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente
Articolo 221 - Campo di applicazione
Articolo 222 - Definizioni
Articolo 223 - Valutazione dei rischi
Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Articolo 228 - Divieti
Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Articolo 232 - Adeguamenti normativi
Articolo 233 - Campo di applicazione
Articolo 234 - Definizioni
Articolo 235 - Sostituzione e riduzione
Articolo 236 - Valutazione del rischio
Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Articolo 238 - Misure tecniche
Articolo 239 - Informazione e formazione
Articolo 240 - Esposizione non prevedibile
Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari
Articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Articolo 244 - Registrazione dei tumori
Articolo 245 - Adeguamenti normativi
Articolo 246 - Campo di applicazione
Articolo 247 - Definizioni
Articolo 248 - Individuazione della presenza di amianto
Articolo 249 - Valutazione del rischio
Articolo 250 - Notifica
Articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 252 - Misure igieniche
Articolo 253 - Controllo dellesposizione
Articolo 254 - Valore limite
Articolo 255 - Operazioni lavorative particolari
Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dellamianto
Articolo 257 - Informazione dei lavoratori
Articolo 258 - Formazione dei lavoratori
Articolo 259 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 261 - Mesoteliomi
Articolo 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 263 - Sanzioni per il preposto
Articolo 264 - Sanzioni per il medico competente
Articolo 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Articolo 265 - Sanzioni per i lavoratori
Articolo 266 - Campo di applicazione
Articolo 267 - Definizioni
Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici
Articolo 269 - Comunicazione
Articolo 270 - Autorizzazione
Articolo 271 - Valutazione del rischio
Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Articolo 273 - Misure igieniche
Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali
Articolo 277 - Misure di emergenza
Articolo 278 - Informazioni e formazione
Articolo 279 - Prevenzione e controllo
Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso
Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti
Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente
Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori
Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Articolo 286 bis - Ambito di applicazione
Articolo 286 ter - Definizioni
Articolo 286 quater - Misure generali di tutela
Articolo 286 quinquies - Valutazione dei rischi
Articolo 286 sexies - Misure di prevenzione specifiche
Articolo 286 septies - Sanzioni
Articolo 287 - Campo di applicazione
Articolo 288 - Definizioni
Articolo 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione
Articolo 291 - Obblighi generali
Articolo 292 - Coordinamento
Articolo 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Articolo 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni
Articolo 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 295 - Termini per ladeguamento
Articolo 296 - Verifiche
Articolo 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Articolo 298 - Principio di specialita
Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
Articolo 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 301 - Applicabilita delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
Articolo 301 bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
Articolo 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dellarresto
Articolo 302 bis - Potere di disposizione
Articolo 303 - Circostanza attenuante
Articolo 304 - Abrogazioni
Articolo 305 - Clausola finanziaria
Articolo 306 - Disposizioni finali
Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato 2 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Allegato 3 - Cartella sanitaria e dirischio
Allegato 3 - Informazioni relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato 4 - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato 5 - Requisiti di sicurezza delle attrzzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedetemente alla data della loro emanazione
Allegato 6 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato 7 - Verifiche di attrezzature
Allegato 8 - Schemi ed elenchi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
Allegato 9 - Norme di buona tecnica emanate da organismi nazionali ed internazionali
Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)
Allegato 11 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
Allegato 12 - Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
Allegato 13 - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
Allegato 14 - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato 15 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato 15 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1
Allegato 16 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Allegato 17 - Idoneità tecnico professionale
Allegato 18 - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato 19 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato 20 - 20 A. Costruzione e impiego di scale portatili
Allegato 20 - 20 B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio; scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
Allegato 21 - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato 22 - Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
Allegato 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato 28 - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
Allegato 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato 30 - Prescrizioni per i segnali acustici
Allegato 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato 32 - Prescrizioni per i segnali gestuali
Allegato 33 - Prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico
Allegato 34 - Requisiti minimi
Allegato 35 - Vibrazioni
Allegato 36 - Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici
Allegato 37 - Radiazioni ottiche
Allegato 38 - Valori limite di esposizione professionale
Allegato 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
Allegato 40 - Divieti
Allegato 41 - Atmosfera nell'ambiente di lavoro
Allegato 42 - Elenco di sostanze, preparati e processi
Allegato 43 - Valori di limite di esposizione professionale
Allegato 44 - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
Allegato 45 - Segnale di rischio biologico
Allegato 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 47 - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
Allegato 48 - Specifiche per processi industriali
Allegato 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Allegato 50 - Articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2
Allegato 51 - Articolo 293, comma 3 - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Allegato - Allegati da I a V
Allegato - Allegati da VI a XV
Allegato - Allegati da XVI a XXXII
Allegato - Allegati da XXXIII a LI