Articolo Normativa

Decreto legislativo 9/4/2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Allegato 21

Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota

ALLEGATO SOSTITUITO DAL DLGS 3/8/2009, N. 106.
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Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota

Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota

INTRODUZIONE

La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del presente decreto legislativo, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
Si rende, inoltre, noto che la formazione di seguito prevista essendo formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto legislativo.
Si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi "specifici" per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato.
Si riporta di seguito una proposta riguardante i corsi di formazione per lavoratoribrreposti addetti a lavori in quota.

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI (articolo 136 comma 8)

  1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
ISPESL;
Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
Scuole edili.
Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.

  1. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.

  1. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI

3.1 Organizzazione
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
d) per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);
e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
3.2. Articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.
Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale:
a) Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore.
b) Modulo tecnico della durata di dieci ore
c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
d) Modulo pratico della durata di quattordici ore
e) Prova di verifica finale (prova pratica).
3.3 Metodologia didattica
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie «attive», che comportano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell'allievo della pratica in cantiere.

  1. PROGRAMMA DEI CORSI PONTEGGI - 28 ore

 

Modulo giuridico - normativo (4 ore)
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi - Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri

2 ore

Titolo IV, capo II limitatamente ai «Lavori in quota» e Titolo IV, capo I «Cantieri»

2 ore

 

Modulo tecnico (10 ore)
Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto

4 ore

DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione

2 ore

Ancoraggi: tipologie e tecniche

2 ore

Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie

2 ore

Modulo pratico (14 ore)
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)

4 ore

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)

4 ore

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)

4 ore

Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio

2 ore

  1. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in:
- montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP),
- realizzazione di ancoraggi.
Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.
L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

  1. MODULO DI AGGIORNAMENTO

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni.
L'aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.

  1. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione «Elenco delle certificazioni e attestazioni» del libretto formativo del cittadino, così come definito all'art. 2, comma 1 - lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116, comma 4)

  1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
c) ISPESL;
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
f) Scuole edili;
g) Ministero dell'interno «Corpo dei VV.F.»;
h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge 02/01/1989 n. 6«Ordinamento della professione di guida alpina».
Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.

  1. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.

  1. DESTINATARI DEI CORSI

Sono destinatari dei corsi:
a) lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
b) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell'art. 116;
c) eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).

  1. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI

4.1 Organizzazione
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi);
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
4.2. Articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Il percorso formativo è strutturato in moduli:

  • Modulo base (comune ai due differenti percorsi formativi) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non abilita all'esecuzione dell'attività lavorativa. I partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata idoneità si possono attivare azioni individuali di recupero.
  • Moduli specifici (A - B) differenziati per contenuti, che forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori lavorativi.

4.3 Metodologia didattica
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie «attive», che comportano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente della pratica in cantiere.
Inoltre, data la specificità della formazione, le prove pratiche e gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.

  1. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)

MODULO BASE - TEORICO - PRATICO (comune ai due indirizzi)

Sede di svolgimento: aula (lezioni frontali - presentazione di attrezzature e DPI)
Durata complessiva: 12 ore

Argomenti

Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota.
Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall'alto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.).
DPI specifici per lavori su funi (a) imbracature e caschi - b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia - c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilità).
Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti.
Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro.
Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di caduta).
Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura).
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.
Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione.

MODULO A - SPECIFICO PRATICO

Per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali

Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi
Durata complessiva: 20 ore
Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti

Argomenti

Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi).
Applicazione di tecniche di posizionamento dell'operatore.
Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi.
Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.).
Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti.
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche).
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.).
Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali.
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.

MODULO B - SPECIFICO PRATICO

Per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi

Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi
Durata complessiva: 20 ore
Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti

Argomenti

Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza.
Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti.
Movimento all'interno della chioma.
Posizionamento in chioma.
Simulazione di svolgimento di attività lavorativa con sollevamento dell'attrezzatura di lavoro e applicazione di tecniche di calata del materiale di risulta.
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.
  1. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Al termine del modulo base comune si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova pratica.
Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato dovrà riportare anche l'indicazione del modulo specifico pratico frequentato.
L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regione e Provincia Autonome competenti per territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati nel punto 1 lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del presente accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

  1. MODULO DI AGGIORNAMENTO

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.

  1. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione «Elenco delle certificazioni e attestazioni» del libretto formativo del cittadino, così come definito all'art. 2, comma 1 - lettera i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005.

MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116 comma 4)

I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all'effettuazione di lavori su funi potranno avere accesso ad un MODULO SPECIFICO di formazione per «PREPOSTI» con funzione di sorveglianza dei lavori», tendente ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra loro affidata.
Alla conclusione di esso è previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione, controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al termine del quale viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con specifico Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla Scheda Personale di Formazione.

Sede di svolgimento: aula - lezioni frontali -> sito operativo/addestrativo -> tecniche e valutazione ancoraggi

Durata complessiva: 8 ore

Argomenti

Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi di lavoro.
Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle misure di prevenzione e protezione adottabili.
Organizzazione dell'attività di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell'interazione con mezzi d'opera o attività di elitrasporto.
Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche operative.
Modalità di verifica dell'idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei DPI e delle attrezzature e responsabilità.
Ruolo dell'operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle emergenze.

MODULO DI AGGIORNAMENTO

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con funzione di sorveglianza dei lavori un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento, per la funzione specifica, registrato sulla Scheda Personale di Formazione, ha durata minima di 4 ore La formazione è inerente le tecniche già apprese, l'eventuale analisi e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di un giudizio di affidabilità da parte dei docenti.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Computo dei lavoratori
Articolo 5 - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita’ di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento
Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Articolo 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 11 - Attivita’ promozionali
Articolo 12 - Interpello
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Articolo 15 - Misure generali di tutela
Articolo 16 - Delega di funzioni
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 19 - Obblighi del preposto
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
Articolo 22 - Obblighi dei progettisti
Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Articolo 24 - Obblighi degli installatori
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29 - Modalita’ di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Articolo 31 - Modelli di organizzazione e di gestione
Articolo 32 - Capacita’ e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Articolo 35 - Riunione periodica
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Articolo 39 - Svolgimento dell’attivita’ di medico competente
Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita’ alla mansione specifica
Articolo 43 - Disposizioni generali
Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Articolo 45 - Primo soccorso
Articolo 46 - Prevenzione incendi
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 51 - Organismi paritetici
Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita’
Articolo 53 - Tenuta della documentazione
Articolo 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori
Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Articolo 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa
Articolo 62 - Definizioni
Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Articolo 67 - Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 69 - Definizioni
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Articolo 73 - Informazione e formazione
Articolo 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
Articolo 74 - Definizioni
Articolo 75 - Obbligo di uso
Articolo 76 - Requisiti dei DPI
Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori
Articolo 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 81 - Requisiti di sicurezza
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
Articolo 83 - Lavori in prossimita’ di parti attive
Articolo 84 - Protezioni dai fulmini
Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Articolo 86 - Verifiche e controlli
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
Articolo 88 - Campo di applicazione
Articolo 89 - Definizioni
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 93 - Responsabilita’ dei committenti e dei responsabili dei lavori
Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Articolo 95 - Misure generali di tutela
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 99 - Notifica preliminare
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Articolo 101 - Obblighi di trasmissione
Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Articolo 103 - Modalita’ di previsione dei livelli di emissione sonora
Articolo 104 - Modalita’ attuative di particolari obblighi
Articolo 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Articolo 105 - Attivita’ soggette
Articolo 106 - Attivita’ escluse
Articolo 107 - Definizioni
Articolo 108 - Viabilita’ nei cantieri
Articolo 109 - Recinzione del cantiere
Articolo 110 - Luoghi di transito
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Articolo 112 - Idoneita’ delle opere provvisionali
Articolo 113 - Scale
Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Articolo 117 - Lavori in prossimita’ di parti attive
Articolo 118 - Splateamento e sbancamento
Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimita’ degli scavi
Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi
Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
Articolo 125 - Disposizione dei montanti
Articolo 126 - Parapetti
Articolo 127 - Ponti a sbalzo
Articolo 128 - Sottoponti
Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Articolo 130 - Andatoie e passerelle
Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
Articolo 132 - Relazione tecnica
Articolo 133 - Progetto
Articolo 134 - Documentazione
Articolo 135 - Marchio del fabbricante
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio
Articolo 137 - Manutenzione e revisione
Articolo 138 - Norme particolari
Articolo 139 - Ponti su cavalletti
Articolo 140 - Ponti su ruote a torre
Articolo 141 - Strutture speciali
Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
Articolo 143 - Posa delle armature e delle centine
Articolo 144 - Resistenza delle armature
Articolo 145 - Disarmo delle armature
Articolo 146 - Difesa delle aperture
Articolo 147 - Scale in muratura
Articolo 148 - Lavori speciali
Articolo 149 - Paratoie e cassoni
Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture
Articolo 151 - Ordine delle demolizioni
Articolo 152 - Misure di sicurezza
Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento
Articolo 156 - Verifiche
Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori
Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi
Articolo 161 - Campo di applicazione
Articolo 162 - Definizioni
Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 164 - Informazione e formazione
Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 166 - Sanzioni a carico del preposto
Articolo 167 - Campo di applicazione
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento
Articolo 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 171 - Sanzioni a carico del preposto
Articolo 172 - Campo di applicazione
Articolo 173 - Definizioni
Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 177 - Informazione e formazione
Articolo 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 179 - Sanzioni a carico del preposto
Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
Articolo 181 - Valutazione dei rischi
Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio
Articolo 187 - Campo di applicazione
Articolo 188 - Definizioni
Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Articolo 190 - Valutazione del rischio
Articolo 191 - Valutazione di attivita’ a livello di esposizione molto variabile
Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
Articolo 194 - Misure per la limitazione dell’esposizione
Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 197 - Deroghe
Articolo 198 - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Articolo 199 - Campo di applicazione
Articolo 200 - Definizioni
Articolo 201 - Valori limite di esposizione e valori d’azione
Articolo 202 - Valutazione dei rischi
Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 204 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 205 - Deroghe
Articolo 206 - Campo di applicazione
Articolo 207 - Definizioni
Articolo 208 - Valori limite di esposizione e valori d’azione
Articolo 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione
Articolo 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 210 bis - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 211 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 212 - Deroghe
Articolo 213 - Campo di applicazione
Articolo 214 - Definizioni
Articolo 215 - Valori limite di esposizione
Articolo 216 - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente
Articolo 221 - Campo di applicazione
Articolo 222 - Definizioni
Articolo 223 - Valutazione dei rischi
Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Articolo 228 - Divieti
Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Articolo 232 - Adeguamenti normativi
Articolo 233 - Campo di applicazione
Articolo 234 - Definizioni
Articolo 235 - Sostituzione e riduzione
Articolo 236 - Valutazione del rischio
Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Articolo 238 - Misure tecniche
Articolo 239 - Informazione e formazione
Articolo 240 - Esposizione non prevedibile
Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari
Articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Articolo 244 - Registrazione dei tumori
Articolo 245 - Adeguamenti normativi
Articolo 246 - Campo di applicazione
Articolo 247 - Definizioni
Articolo 248 - Individuazione della presenza di amianto
Articolo 249 - Valutazione del rischio
Articolo 250 - Notifica
Articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 252 - Misure igieniche
Articolo 253 - Controllo dell’esposizione
Articolo 254 - Valore limite
Articolo 255 - Operazioni lavorative particolari
Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
Articolo 257 - Informazione dei lavoratori
Articolo 258 - Formazione dei lavoratori
Articolo 259 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 261 - Mesoteliomi
Articolo 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 263 - Sanzioni per il preposto
Articolo 264 - Sanzioni per il medico competente
Articolo 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Articolo 265 - Sanzioni per i lavoratori
Articolo 266 - Campo di applicazione
Articolo 267 - Definizioni
Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici
Articolo 269 - Comunicazione
Articolo 270 - Autorizzazione
Articolo 271 - Valutazione del rischio
Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Articolo 273 - Misure igieniche
Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali
Articolo 277 - Misure di emergenza
Articolo 278 - Informazioni e formazione
Articolo 279 - Prevenzione e controllo
Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso
Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti
Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente
Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori
Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Articolo 286 bis - Ambito di applicazione
Articolo 286 ter - Definizioni
Articolo 286 quater - Misure generali di tutela
Articolo 286 quinquies - Valutazione dei rischi
Articolo 286 sexies - Misure di prevenzione specifiche
Articolo 286 septies - Sanzioni
Articolo 287 - Campo di applicazione
Articolo 288 - Definizioni
Articolo 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione
Articolo 291 - Obblighi generali
Articolo 292 - Coordinamento
Articolo 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Articolo 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni
Articolo 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 295 - Termini per l’adeguamento
Articolo 296 - Verifiche
Articolo 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Articolo 298 - Principio di specialita’
Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
Articolo 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 301 - Applicabilita’ delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
Articolo 301 bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
Articolo 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
Articolo 302 bis - Potere di disposizione
Articolo 303 - Circostanza attenuante
Articolo 304 - Abrogazioni
Articolo 305 - Clausola finanziaria
Articolo 306 - Disposizioni finali
Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato 2 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Allegato 3 - Cartella sanitaria e dirischio
Allegato 3 - Informazioni relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato 4 - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato 5 - Requisiti di sicurezza delle attrzzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedetemente alla data della loro emanazione
Allegato 6 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato 7 - Verifiche di attrezzature
Allegato 8 - Schemi ed elenchi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
Allegato 9 - Norme di buona tecnica emanate da organismi nazionali ed internazionali
Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)
Allegato 11 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
Allegato 12 - Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
Allegato 13 - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
Allegato 14 - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato 15 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato 15 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1
Allegato 16 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Allegato 17 - Idoneità tecnico professionale
Allegato 18 - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato 19 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato 20 - 20 A. Costruzione e impiego di scale portatili
Allegato 20 - 20 B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio; scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
Allegato 21 - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato 22 - Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
Allegato 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato 28 - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
Allegato 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato 30 - Prescrizioni per i segnali acustici
Allegato 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato 32 - Prescrizioni per i segnali gestuali
Allegato 33 - Prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico
Allegato 34 - Requisiti minimi
Allegato 35 - Vibrazioni
Allegato 36 - Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici
Allegato 37 - Radiazioni ottiche
Allegato 38 - Valori limite di esposizione professionale
Allegato 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
Allegato 40 - Divieti
Allegato 41 - Atmosfera nell'ambiente di lavoro
Allegato 42 - Elenco di sostanze, preparati e processi
Allegato 43 - Valori di limite di esposizione professionale
Allegato 44 - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
Allegato 45 - Segnale di rischio biologico
Allegato 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 47 - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
Allegato 48 - Specifiche per processi industriali
Allegato 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Allegato 50 - Articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2
Allegato 51 - Articolo 293, comma 3 - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Allegato - Allegati da I a V
Allegato - Allegati da VI a XV
Allegato - Allegati da XVI a XXXII
Allegato - Allegati da XXXIII a LI