Decreto legislativo 9/4/2008 n. 81
Allegato 6
Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
ALLEGATO SOSTITUITO DAL DLGS 3/8/2009, N. 106.
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Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
OSSERVAZIONE PRELIMINARE
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
- DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO
1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
1.3 Illuminazione
1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente i posti indicati al punto precedente, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
1.4 Avviamento
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o più macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente punto e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.
1.5 Rischio di proiezione di oggetti
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.
1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili
1.6.1 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.2 È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.3 Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.
1.7 Rischio di caduta di oggetti
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi
1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.
1.8.2 Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.
1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti
1.9.1 I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.
1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o spazi comunque delimitati del pavimento devono essere predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a contatto con il materiale fuso, nonché per permettere loro il rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso materiale sul pavimento.
- DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NO
2.1 Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
2.2 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.
2.3 L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.
2.4 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2.5 E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
- DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CHE SERVONO A SOLLEVARE E MOVIMENTARE CARICHI
3.1 Disposizioni di carattere generale
3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.
3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.
3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori.
Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.
3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.
3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.
3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.
3.2.3 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.
3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.
3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.
I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
3.2.8 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.
- DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CHE SERVONO A SOLLEVARE PERSONE
4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza.
4.2 I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. E' ammessa deroga quando si tratti di lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 70, comma 3, del presente decreto, sempreché tale funzionalità risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.
- DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DI DETERMINATE ATTREZZATURE DI LAVORO
5.1. Berte a caduta libera
5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali debbono essere completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione all'esterno di frammenti di materiale.
5.1.2. Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere allo stesso scopo.
5.1.3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
5.2 Laminatoi siderurgici e simili
5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili, devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.
5.2.2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.
- RISCHI PER ENERGIA ELETTRICA
6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.
- MATERIE E PRODOTTI INFIAMMABILI O ESPLODENTI
7.1. Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.
- IMPIANTI ED OPERAZIONI DI SALDATURA O TAGLIO OSSIACETILENICA, OSSIDRICA, ELETTRICA E SIMILI
8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.
8.2. Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
8.3. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.
8.4. È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dalla lettera a) del primo comma del presente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati alla stessa lettera a) del primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente.
- MACCHINE UTENSILI PER LEGNO E MATERIALI AFFINI
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.
- MACCHINE PER FILARE E SIMILI
Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del filatoio automatico intermittente. È altresì vietato introdursi nello stesso spazio a macchina ferma senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
Le disposizioni del presente punto integrate con il richiamo all'obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitaArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Computo dei lavoratori
Articolo 5 - Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento
Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Articolo 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 11 - Attivita promozionali
Articolo 12 - Interpello
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Articolo 15 - Misure generali di tutela
Articolo 16 - Delega di funzioni
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 19 - Obblighi del preposto
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
Articolo 22 - Obblighi dei progettisti
Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Articolo 24 - Obblighi degli installatori
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti dappalto o dopera o di somministrazione
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29 - Modalita di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Articolo 31 - Modelli di organizzazione e di gestione
Articolo 32 - Capacita e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Articolo 35 - Riunione periodica
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Articolo 39 - Svolgimento dellattivita di medico competente
Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita alla mansione specifica
Articolo 43 - Disposizioni generali
Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Articolo 45 - Primo soccorso
Articolo 46 - Prevenzione incendi
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 51 - Organismi paritetici
Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita
Articolo 53 - Tenuta della documentazione
Articolo 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori
Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Articolo 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa
Articolo 62 - Definizioni
Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Articolo 67 - Notifiche allorgano di vigilanza competente per territorio
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 69 - Definizioni
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Articolo 73 - Informazione e formazione
Articolo 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
Articolo 74 - Definizioni
Articolo 75 - Obbligo di uso
Articolo 76 - Requisiti dei DPI
Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori
Articolo 79 - Criteri per lindividuazione e luso
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 81 - Requisiti di sicurezza
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
Articolo 83 - Lavori in prossimita di parti attive
Articolo 84 - Protezioni dai fulmini
Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Articolo 86 - Verifiche e controlli
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
Articolo 88 - Campo di applicazione
Articolo 89 - Definizioni
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per lesecuzione dei lavori
Articolo 93 - Responsabilita dei committenti e dei responsabili dei lavori
Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Articolo 95 - Misure generali di tutela
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dellimpresa affidataria
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per lesecuzione dei lavori
Articolo 99 - Notifica preliminare
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Articolo 101 - Obblighi di trasmissione
Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Articolo 103 - Modalita di previsione dei livelli di emissione sonora
Articolo 104 - Modalita attuative di particolari obblighi
Articolo 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Articolo 105 - Attivita soggette
Articolo 106 - Attivita escluse
Articolo 107 - Definizioni
Articolo 108 - Viabilita nei cantieri
Articolo 109 - Recinzione del cantiere
Articolo 110 - Luoghi di transito
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nelluso di attrezzature per lavori in quota
Articolo 112 - Idoneita delle opere provvisionali
Articolo 113 - Scale
Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dallalto
Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti limpiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Articolo 117 - Lavori in prossimita di parti attive
Articolo 118 - Splateamento e sbancamento
Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimita degli scavi
Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi
Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
Articolo 125 - Disposizione dei montanti
Articolo 126 - Parapetti
Articolo 127 - Ponti a sbalzo
Articolo 128 - Sottoponti
Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Articolo 130 - Andatoie e passerelle
Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed allimpiego
Articolo 132 - Relazione tecnica
Articolo 133 - Progetto
Articolo 134 - Documentazione
Articolo 135 - Marchio del fabbricante
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio
Articolo 137 - Manutenzione e revisione
Articolo 138 - Norme particolari
Articolo 139 - Ponti su cavalletti
Articolo 140 - Ponti su ruote a torre
Articolo 141 - Strutture speciali
Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
Articolo 143 - Posa delle armature e delle centine
Articolo 144 - Resistenza delle armature
Articolo 145 - Disarmo delle armature
Articolo 146 - Difesa delle aperture
Articolo 147 - Scale in muratura
Articolo 148 - Lavori speciali
Articolo 149 - Paratoie e cassoni
Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture
Articolo 151 - Ordine delle demolizioni
Articolo 152 - Misure di sicurezza
Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento
Articolo 156 - Verifiche
Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori
Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi
Articolo 161 - Campo di applicazione
Articolo 162 - Definizioni
Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 164 - Informazione e formazione
Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 166 - Sanzioni a carico del preposto
Articolo 167 - Campo di applicazione
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento
Articolo 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 171 - Sanzioni a carico del preposto
Articolo 172 - Campo di applicazione
Articolo 173 - Definizioni
Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 177 - Informazione e formazione
Articolo 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 179 - Sanzioni a carico del preposto
Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
Articolo 181 - Valutazione dei rischi
Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio
Articolo 187 - Campo di applicazione
Articolo 188 - Definizioni
Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Articolo 190 - Valutazione del rischio
Articolo 191 - Valutazione di attivita a livello di esposizione molto variabile
Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
Articolo 194 - Misure per la limitazione dellesposizione
Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 197 - Deroghe
Articolo 198 - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Articolo 199 - Campo di applicazione
Articolo 200 - Definizioni
Articolo 201 - Valori limite di esposizione e valori dazione
Articolo 202 - Valutazione dei rischi
Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 204 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 205 - Deroghe
Articolo 206 - Campo di applicazione
Articolo 207 - Definizioni
Articolo 208 - Valori limite di esposizione e valori dazione
Articolo 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione
Articolo 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 210 bis - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 211 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 212 - Deroghe
Articolo 213 - Campo di applicazione
Articolo 214 - Definizioni
Articolo 215 - Valori limite di esposizione
Articolo 216 - Identificazione dellesposizione e valutazione dei rischi
Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente
Articolo 221 - Campo di applicazione
Articolo 222 - Definizioni
Articolo 223 - Valutazione dei rischi
Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Articolo 228 - Divieti
Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Articolo 232 - Adeguamenti normativi
Articolo 233 - Campo di applicazione
Articolo 234 - Definizioni
Articolo 235 - Sostituzione e riduzione
Articolo 236 - Valutazione del rischio
Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Articolo 238 - Misure tecniche
Articolo 239 - Informazione e formazione
Articolo 240 - Esposizione non prevedibile
Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari
Articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Articolo 244 - Registrazione dei tumori
Articolo 245 - Adeguamenti normativi
Articolo 246 - Campo di applicazione
Articolo 247 - Definizioni
Articolo 248 - Individuazione della presenza di amianto
Articolo 249 - Valutazione del rischio
Articolo 250 - Notifica
Articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 252 - Misure igieniche
Articolo 253 - Controllo dellesposizione
Articolo 254 - Valore limite
Articolo 255 - Operazioni lavorative particolari
Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dellamianto
Articolo 257 - Informazione dei lavoratori
Articolo 258 - Formazione dei lavoratori
Articolo 259 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 261 - Mesoteliomi
Articolo 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 263 - Sanzioni per il preposto
Articolo 264 - Sanzioni per il medico competente
Articolo 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Articolo 265 - Sanzioni per i lavoratori
Articolo 266 - Campo di applicazione
Articolo 267 - Definizioni
Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici
Articolo 269 - Comunicazione
Articolo 270 - Autorizzazione
Articolo 271 - Valutazione del rischio
Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Articolo 273 - Misure igieniche
Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali
Articolo 277 - Misure di emergenza
Articolo 278 - Informazioni e formazione
Articolo 279 - Prevenzione e controllo
Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso
Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti
Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente
Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori
Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Articolo 286 bis - Ambito di applicazione
Articolo 286 ter - Definizioni
Articolo 286 quater - Misure generali di tutela
Articolo 286 quinquies - Valutazione dei rischi
Articolo 286 sexies - Misure di prevenzione specifiche
Articolo 286 septies - Sanzioni
Articolo 287 - Campo di applicazione
Articolo 288 - Definizioni
Articolo 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione
Articolo 291 - Obblighi generali
Articolo 292 - Coordinamento
Articolo 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Articolo 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni
Articolo 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 295 - Termini per ladeguamento
Articolo 296 - Verifiche
Articolo 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Articolo 298 - Principio di specialita
Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
Articolo 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 301 - Applicabilita delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
Articolo 301 bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
Articolo 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dellarresto
Articolo 302 bis - Potere di disposizione
Articolo 303 - Circostanza attenuante
Articolo 304 - Abrogazioni
Articolo 305 - Clausola finanziaria
Articolo 306 - Disposizioni finali
Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato 2 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Allegato 3 - Cartella sanitaria e dirischio
Allegato 3 - Informazioni relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato 4 - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato 5 - Requisiti di sicurezza delle attrzzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedetemente alla data della loro emanazione
Allegato 6 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato 7 - Verifiche di attrezzature
Allegato 8 - Schemi ed elenchi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
Allegato 9 - Norme di buona tecnica emanate da organismi nazionali ed internazionali
Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)
Allegato 11 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
Allegato 12 - Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
Allegato 13 - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
Allegato 14 - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato 15 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato 15 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1
Allegato 16 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Allegato 17 - Idoneità tecnico professionale
Allegato 18 - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato 19 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato 20 - 20 A. Costruzione e impiego di scale portatili
Allegato 20 - 20 B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio; scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
Allegato 21 - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato 22 - Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
Allegato 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato 28 - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
Allegato 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato 30 - Prescrizioni per i segnali acustici
Allegato 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato 32 - Prescrizioni per i segnali gestuali
Allegato 33 - Prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico
Allegato 34 - Requisiti minimi
Allegato 35 - Vibrazioni
Allegato 36 - Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici
Allegato 37 - Radiazioni ottiche
Allegato 38 - Valori limite di esposizione professionale
Allegato 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
Allegato 40 - Divieti
Allegato 41 - Atmosfera nell'ambiente di lavoro
Allegato 42 - Elenco di sostanze, preparati e processi
Allegato 43 - Valori di limite di esposizione professionale
Allegato 44 - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
Allegato 45 - Segnale di rischio biologico
Allegato 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 47 - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
Allegato 48 - Specifiche per processi industriali
Allegato 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Allegato 50 - Articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2
Allegato 51 - Articolo 293, comma 3 - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Allegato - Allegati da I a V
Allegato - Allegati da VI a XV
Allegato - Allegati da XVI a XXXII
Allegato - Allegati da XXXIII a LI