Articolo Normativa

Decreto legislativo 9/4/2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 14

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

TITOLO I - Principi comuni
CAPO II - Sistema istituzionale

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche’ di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attivita’ imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonche’ in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attivita’ imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette piu’ violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato I. L’adozione del provvedimento di sospensione e’ comunicata all’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento e’ pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata e’ incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione e’ successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento e’ pari a due anni, fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell’attivita’ di impresa, all’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2. (2)

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (4)

3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.

4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. (1) (5) (7) 5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 3.200 euro rispetto a quelle di cui al comma 6. (7)
5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca e' altresi' concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato. (8)

6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c) , integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b) , integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e’ punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. (3)

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attivita’ lavorativa in corso che non puo’ essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi. (6)
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(1) Comma modificato dall'art. 41, DL 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6/8/2008, n. 133.
(2) Parole sostituite dall'art. 1, DLGS 3/8/2009, n. 106.
(3) Comma sostituito dall'art. 11, DLGS 3/8/2009, n. 106.
(4) Comma modificato dall'art. 11, DLGS 3/8/2009, n. 106.
(5) Lettera sostituita dall'art. 11, DLGS 3/8/2009, n. 106.
(6) Comma aggiunto dall'art. 11, DLGS 3/8/2009, n. 106.
(7) Comma modificato dall'art. 22, DLGS 14/9/2015, n. 151.
(8) Comma aggiunto dall'art. 22, DLGS 14/9/2015, n. 151.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Computo dei lavoratori
Articolo 5 - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita’ di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento
Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Articolo 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 11 - Attivita’ promozionali
Articolo 12 - Interpello
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Articolo 15 - Misure generali di tutela
Articolo 16 - Delega di funzioni
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 19 - Obblighi del preposto
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
Articolo 22 - Obblighi dei progettisti
Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Articolo 24 - Obblighi degli installatori
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29 - Modalita’ di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Articolo 31 - Modelli di organizzazione e di gestione
Articolo 32 - Capacita’ e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Articolo 35 - Riunione periodica
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Articolo 39 - Svolgimento dell’attivita’ di medico competente
Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita’ alla mansione specifica
Articolo 43 - Disposizioni generali
Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Articolo 45 - Primo soccorso
Articolo 46 - Prevenzione incendi
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 51 - Organismi paritetici
Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita’
Articolo 53 - Tenuta della documentazione
Articolo 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori
Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
Articolo 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa
Articolo 62 - Definizioni
Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei
Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Articolo 67 - Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 69 - Definizioni
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Articolo 73 - Informazione e formazione
Articolo 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore
Articolo 74 - Definizioni
Articolo 75 - Obbligo di uso
Articolo 76 - Requisiti dei DPI
Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori
Articolo 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 81 - Requisiti di sicurezza
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
Articolo 83 - Lavori in prossimita’ di parti attive
Articolo 84 - Protezioni dai fulmini
Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
Articolo 86 - Verifiche e controlli
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
Articolo 88 - Campo di applicazione
Articolo 89 - Definizioni
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 93 - Responsabilita’ dei committenti e dei responsabili dei lavori
Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Articolo 95 - Misure generali di tutela
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 99 - Notifica preliminare
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Articolo 101 - Obblighi di trasmissione
Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Articolo 103 - Modalita’ di previsione dei livelli di emissione sonora
Articolo 104 - Modalita’ attuative di particolari obblighi
Articolo 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Articolo 105 - Attivita’ soggette
Articolo 106 - Attivita’ escluse
Articolo 107 - Definizioni
Articolo 108 - Viabilita’ nei cantieri
Articolo 109 - Recinzione del cantiere
Articolo 110 - Luoghi di transito
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Articolo 112 - Idoneita’ delle opere provvisionali
Articolo 113 - Scale
Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Articolo 117 - Lavori in prossimita’ di parti attive
Articolo 118 - Splateamento e sbancamento
Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimita’ degli scavi
Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi
Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
Articolo 125 - Disposizione dei montanti
Articolo 126 - Parapetti
Articolo 127 - Ponti a sbalzo
Articolo 128 - Sottoponti
Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Articolo 130 - Andatoie e passerelle
Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
Articolo 132 - Relazione tecnica
Articolo 133 - Progetto
Articolo 134 - Documentazione
Articolo 135 - Marchio del fabbricante
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio
Articolo 137 - Manutenzione e revisione
Articolo 138 - Norme particolari
Articolo 139 - Ponti su cavalletti
Articolo 140 - Ponti su ruote a torre
Articolo 141 - Strutture speciali
Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
Articolo 143 - Posa delle armature e delle centine
Articolo 144 - Resistenza delle armature
Articolo 145 - Disarmo delle armature
Articolo 146 - Difesa delle aperture
Articolo 147 - Scale in muratura
Articolo 148 - Lavori speciali
Articolo 149 - Paratoie e cassoni
Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture
Articolo 151 - Ordine delle demolizioni
Articolo 152 - Misure di sicurezza
Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento
Articolo 156 - Verifiche
Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori
Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi
Articolo 161 - Campo di applicazione
Articolo 162 - Definizioni
Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 164 - Informazione e formazione
Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 166 - Sanzioni a carico del preposto
Articolo 167 - Campo di applicazione
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento
Articolo 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 171 - Sanzioni a carico del preposto
Articolo 172 - Campo di applicazione
Articolo 173 - Definizioni
Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 177 - Informazione e formazione
Articolo 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 179 - Sanzioni a carico del preposto
Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
Articolo 181 - Valutazione dei rischi
Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio
Articolo 187 - Campo di applicazione
Articolo 188 - Definizioni
Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
Articolo 190 - Valutazione del rischio
Articolo 191 - Valutazione di attivita’ a livello di esposizione molto variabile
Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
Articolo 194 - Misure per la limitazione dell’esposizione
Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 197 - Deroghe
Articolo 198 - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Articolo 199 - Campo di applicazione
Articolo 200 - Definizioni
Articolo 201 - Valori limite di esposizione e valori d’azione
Articolo 202 - Valutazione dei rischi
Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 204 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 205 - Deroghe
Articolo 206 - Campo di applicazione
Articolo 207 - Definizioni
Articolo 208 - Valori limite di esposizione e valori d’azione
Articolo 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione
Articolo 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Articolo 210 bis - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 211 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 212 - Deroghe
Articolo 213 - Campo di applicazione
Articolo 214 - Definizioni
Articolo 215 - Valori limite di esposizione
Articolo 216 - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente
Articolo 221 - Campo di applicazione
Articolo 222 - Definizioni
Articolo 223 - Valutazione dei rischi
Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Articolo 228 - Divieti
Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 230 - Cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Articolo 232 - Adeguamenti normativi
Articolo 233 - Campo di applicazione
Articolo 234 - Definizioni
Articolo 235 - Sostituzione e riduzione
Articolo 236 - Valutazione del rischio
Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Articolo 238 - Misure tecniche
Articolo 239 - Informazione e formazione
Articolo 240 - Esposizione non prevedibile
Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari
Articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Articolo 244 - Registrazione dei tumori
Articolo 245 - Adeguamenti normativi
Articolo 246 - Campo di applicazione
Articolo 247 - Definizioni
Articolo 248 - Individuazione della presenza di amianto
Articolo 249 - Valutazione del rischio
Articolo 250 - Notifica
Articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione
Articolo 252 - Misure igieniche
Articolo 253 - Controllo dell’esposizione
Articolo 254 - Valore limite
Articolo 255 - Operazioni lavorative particolari
Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
Articolo 257 - Informazione dei lavoratori
Articolo 258 - Formazione dei lavoratori
Articolo 259 - Sorveglianza sanitaria
Articolo 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Articolo 261 - Mesoteliomi
Articolo 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 263 - Sanzioni per il preposto
Articolo 264 - Sanzioni per il medico competente
Articolo 264 bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Articolo 265 - Sanzioni per i lavoratori
Articolo 266 - Campo di applicazione
Articolo 267 - Definizioni
Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici
Articolo 269 - Comunicazione
Articolo 270 - Autorizzazione
Articolo 271 - Valutazione del rischio
Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
Articolo 273 - Misure igieniche
Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali
Articolo 277 - Misure di emergenza
Articolo 278 - Informazioni e formazione
Articolo 279 - Prevenzione e controllo
Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso
Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti
Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente
Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori
Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Articolo 286 bis - Ambito di applicazione
Articolo 286 ter - Definizioni
Articolo 286 quater - Misure generali di tutela
Articolo 286 quinquies - Valutazione dei rischi
Articolo 286 sexies - Misure di prevenzione specifiche
Articolo 286 septies - Sanzioni
Articolo 287 - Campo di applicazione
Articolo 288 - Definizioni
Articolo 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione
Articolo 291 - Obblighi generali
Articolo 292 - Coordinamento
Articolo 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Articolo 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni
Articolo 294 bis - Informazione e formazione dei lavoratori
Articolo 295 - Termini per l’adeguamento
Articolo 296 - Verifiche
Articolo 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Articolo 298 - Principio di specialita’
Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
Articolo 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 301 - Applicabilita’ delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
Articolo 301 bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
Articolo 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
Articolo 302 bis - Potere di disposizione
Articolo 303 - Circostanza attenuante
Articolo 304 - Abrogazioni
Articolo 305 - Clausola finanziaria
Articolo 306 - Disposizioni finali
Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato 2 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Allegato 3 - Cartella sanitaria e dirischio
Allegato 3 - Informazioni relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato 4 - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato 5 - Requisiti di sicurezza delle attrzzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedetemente alla data della loro emanazione
Allegato 6 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato 7 - Verifiche di attrezzature
Allegato 8 - Schemi ed elenchi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale
Allegato 9 - Norme di buona tecnica emanate da organismi nazionali ed internazionali
Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)
Allegato 11 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
Allegato 12 - Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
Allegato 13 - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
Allegato 14 - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato 15 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato 15 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1
Allegato 16 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Allegato 17 - Idoneità tecnico professionale
Allegato 18 - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato 19 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato 20 - 20 A. Costruzione e impiego di scale portatili
Allegato 20 - 20 B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio; scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
Allegato 21 - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato 22 - Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
Allegato 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato 28 - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
Allegato 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato 30 - Prescrizioni per i segnali acustici
Allegato 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato 32 - Prescrizioni per i segnali gestuali
Allegato 33 - Prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico
Allegato 34 - Requisiti minimi
Allegato 35 - Vibrazioni
Allegato 36 - Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici
Allegato 37 - Radiazioni ottiche
Allegato 38 - Valori limite di esposizione professionale
Allegato 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
Allegato 40 - Divieti
Allegato 41 - Atmosfera nell'ambiente di lavoro
Allegato 42 - Elenco di sostanze, preparati e processi
Allegato 43 - Valori di limite di esposizione professionale
Allegato 44 - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
Allegato 45 - Segnale di rischio biologico
Allegato 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 47 - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
Allegato 48 - Specifiche per processi industriali
Allegato 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Allegato 50 - Articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2
Allegato 51 - Articolo 293, comma 3 - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Allegato - Allegati da I a V
Allegato - Allegati da VI a XV
Allegato - Allegati da XVI a XXXII
Allegato - Allegati da XXXIII a LI