Legge Regionale Valle d'Aosta 13/3/2008 n. 5
Articolo 13
Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale
PARTE II - COLTIVAZIONE DELLE CAVE E TORBIERE
TITOLO III - Autorizzazioni e concessioni
CAPO III - Disposizioni particolari
Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale
1. Il titolare dell’autorizzazione o della concessione di cava, escluse le cave di marmo e di pietre affini ad uso ornamentale, deve versare al Comune sul cui territorio essa insiste una somma a titolo di contributo, ulteriore rispetto a quanto previsto nell’autorizzazione o nella concessione, per il pregiudizio ambientale della zona e per l’utilizzo delle infrastrutture pubbliche funzionali all’area interessata, direttamente o indirettamente, dall’attività estrattiva.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e le associazioni di categoria, determina l’ammontare del contributo per metro cubo di minerale estratto. Tale importo è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT.
3. Il contributo relativo all’anno solare precedente deve essere versato al Comune entro il 30 giugno, sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto autorizzato deve presentare entro il 30 aprile, con facoltà per il Comune di disporre l’accertamento diretto nel sito.
4. Il contributo decorre, in capo ai titolari di autorizzazione alla coltivazione di cava, dalla data di rilascio di nuova autorizzazione di cava, di rinnovo o di proroga e in caso di modificazione delle autorizzazioni in corso.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Piano regionale delle attività estrattive
Articolo 4 - Procedure per ladozione e lapprovazione del PRAE
Articolo 5 - Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale
Articolo 6 - Domanda di autorizzazione e istruttoria
Articolo 7 - Criteri e termini per il rilascio dellautorizzazione. Contenuto dellautorizzazione
Articolo 8 - Subingresso nellautorizzazione
Articolo 9 - Durata, proroga e rinnovo dellautorizzazione
Articolo 10 - Regime di concessione
Articolo 11 - Diritto proporzionale
Articolo 12 - Diritti dei privati in caso di concessione
Articolo 13 - Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale
Articolo 14 - Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi calamitosi
Articolo 15 - Prelievo di pietrame finalizzato allesecuzione di specifici interventi
Articolo 16 - Opere ed impianti a servizio dellattività estrattiva
Articolo 17 - Prescrizioni comuni a più cave
Articolo 18 - Adempimenti particolari
Articolo 19 - Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse
Articolo 20 - Oggetto
Articolo 21 - Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
Articolo 22 - Oggetto
Articolo 23 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Articolo 24 - Contenuto del permesso di ricerca
Articolo 25 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Articolo 26 - Obblighi a carico del ricercatore
Articolo 27 - Diritto proporzionale
Articolo 28 - Oggetto
Articolo 29 - Domanda di concessione per la coltivazione del giacimento minerario
Articolo 30 - Domanda di concessione per la gestione dei siti minerari dismessi
Articolo 31 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione
Articolo 32 - Diritto proporzionale
Articolo 33 - Pertinenze minerarie
Articolo 34 - Obblighi informativi
Articolo 35 - Durata e proroga della concessione
Articolo 36 - Oggetto
Articolo 37 - Natura e regime giuridico
Articolo 38 - Oggetto
Articolo 39 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Articolo 40 - Contenuto del permesso di ricerca
Articolo 41 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Articolo 42 - Obblighi a carico del ricercatore
Articolo 43 - Diritto proporzionale
Articolo 44 - Oggetto
Articolo 45 - Domanda di concessione di coltivazione
Articolo 46 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione
Articolo 47 - Obblighi a carico del concessionario
Articolo 48 - Sospensione della coltivazione
Articolo 49 - Diritto proporzionale
Articolo 50 - Pertinenze minerarie
Articolo 51 - Obblighi informativi
Articolo 52 - Durata e rinnovo della concessione
Articolo 53 - Tutela dellarea di protezione igienico-sanitaria
Articolo 54 - Passaggio di titolo da acqua minerale naturale ad acqua di sorgente
Articolo 55 - Sorgenti idrominerali e idrotermali
Articolo 56 - Stabilimenti termali
Articolo 57 - Contenuti dellautorizzazione
Articolo 58 - Sospensione e revoca dellautorizzazione
Articolo 59 - Accesso ai fondi
Articolo 60 - Ipoteca mineraria
Articolo 61 - VIA e zone soggette a vincolo di carattere pubblicistico
Articolo 62 - Conferenza di servizi
Articolo 63 - Rapporti con la disciplina urbanistica
Articolo 64 - Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31
Articolo 65 - Opere ed impianti fissi a servizio della ricerca e della coltivazione mineraria
Articolo 66 - Domande in concorrenza
Articolo 67 - Trasferimento del permesso di ricerca e della concessione
Articolo 68 - Estinzione dellautorizzazione, del permesso di ricerca e della concessione
Articolo 69 - Rinuncia
Articolo 70 - Decadenza
Articolo 71 - Revoca
Articolo 72 - Disposizioni comuni alla rinuncia, alla decadenza e alla revoca
Articolo 73 - Rinvio
Articolo 74 - Vigilanza
Articolo 75 - Sanzioni
Articolo 76 - Polizia mineraria
Articolo 77 - Diritti di istruttoria
Articolo 78 - Abrogazioni
Articolo 79 - Disposizioni transitorie
Articolo 80 - Disposizioni finanziarie
Articolo 81 - Disposizione finale
Articolo 82 - Dichiarazione durgenza