Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 13/3/2008 n. 5

Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali

Articolo 76

Polizia mineraria

PARTE VI - DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
TITOLO II - Disposizioni finali e transitorie

Polizia mineraria

1. La Regione esercita, ai sensi dell’articolo 35, comma terzo, del d.P.R. 182/1982, e dell’articolo 10 del d.P.R. 1142/1985, le funzioni amministrative in ordine all’applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nel la piattaforma continentale), e le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), e 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), a mezzo del Presidente della Regione e del personale dipendente della struttura competente.
2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alla vigilanza sull’applicazione delle disposizioni di carattere tecnico ed antinfortunistico sull’impiego degli esplosivi nelle attività estrattive.
3. Per le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al d.P.R. 128/1959 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), la struttura competente può avvalersi delle strutture competenti dell’Azienda USL qualora nell’esercizio delle proprie funzioni rilevi situazioni che richiedono interventi di tutela dell’igiene del lavoro e delle malattie professionali.
4. I funzionari di cui al comma 3, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 128/1959 e dell’articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.
5. I funzionari di cui al comma 3 devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. I titolari, i direttori e il personale dipendente delle aziende esercenti cave e torbiere, acque minerali naturali, di sorgente e termali devono agevolare le ispezioni e fornire le notizie e i dati necessari.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Piano regionale delle attività estrattive
Articolo 4 - Procedure per l’adozione e l’approvazione del PRAE
Articolo 5 - Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale
Articolo 6 - Domanda di autorizzazione e istruttoria
Articolo 7 - Criteri e termini per il rilascio dell’autorizzazione. Contenuto dell’autorizzazione
Articolo 8 - Subingresso nell’autorizzazione
Articolo 9 - Durata, proroga e rinnovo dell’autorizzazione
Articolo 10 - Regime di concessione
Articolo 11 - Diritto proporzionale
Articolo 12 - Diritti dei privati in caso di concessione
Articolo 13 - Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale
Articolo 14 - Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi calamitosi
Articolo 15 - Prelievo di pietrame finalizzato all’esecuzione di specifici interventi
Articolo 16 - Opere ed impianti a servizio dell’attività estrattiva
Articolo 17 - Prescrizioni comuni a più cave
Articolo 18 - Adempimenti particolari
Articolo 19 - Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse
Articolo 20 - Oggetto
Articolo 21 - Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
Articolo 22 - Oggetto
Articolo 23 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Articolo 24 - Contenuto del permesso di ricerca
Articolo 25 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Articolo 26 - Obblighi a carico del ricercatore
Articolo 27 - Diritto proporzionale
Articolo 28 - Oggetto
Articolo 29 - Domanda di concessione per la coltivazione del giacimento minerario
Articolo 30 - Domanda di concessione per la gestione dei siti minerari dismessi
Articolo 31 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione
Articolo 32 - Diritto proporzionale
Articolo 33 - Pertinenze minerarie
Articolo 34 - Obblighi informativi
Articolo 35 - Durata e proroga della concessione
Articolo 36 - Oggetto
Articolo 37 - Natura e regime giuridico
Articolo 38 - Oggetto
Articolo 39 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Articolo 40 - Contenuto del permesso di ricerca
Articolo 41 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Articolo 42 - Obblighi a carico del ricercatore
Articolo 43 - Diritto proporzionale
Articolo 44 - Oggetto
Articolo 45 - Domanda di concessione di coltivazione
Articolo 46 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione
Articolo 47 - Obblighi a carico del concessionario
Articolo 48 - Sospensione della coltivazione
Articolo 49 - Diritto proporzionale
Articolo 50 - Pertinenze minerarie
Articolo 51 - Obblighi informativi
Articolo 52 - Durata e rinnovo della concessione
Articolo 53 - Tutela dell’area di protezione igienico-sanitaria
Articolo 54 - Passaggio di titolo da acqua minerale naturale ad acqua di sorgente
Articolo 55 - Sorgenti idrominerali e idrotermali
Articolo 56 - Stabilimenti termali
Articolo 57 - Contenuti dell’autorizzazione
Articolo 58 - Sospensione e revoca dell’autorizzazione
Articolo 59 - Accesso ai fondi
Articolo 60 - Ipoteca mineraria
Articolo 61 - VIA e zone soggette a vincolo di carattere pubblicistico
Articolo 62 - Conferenza di servizi
Articolo 63 - Rapporti con la disciplina urbanistica
Articolo 64 - Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31
Articolo 65 - Opere ed impianti fissi a servizio della ricerca e della coltivazione mineraria
Articolo 66 - Domande in concorrenza
Articolo 67 - Trasferimento del permesso di ricerca e della concessione
Articolo 68 - Estinzione dell’autorizzazione, del permesso di ricerca e della concessione
Articolo 69 - Rinuncia
Articolo 70 - Decadenza
Articolo 71 - Revoca
Articolo 72 - Disposizioni comuni alla rinuncia, alla decadenza e alla revoca
Articolo 73 - Rinvio
Articolo 74 - Vigilanza
Articolo 75 - Sanzioni
Articolo 76 - Polizia mineraria
Articolo 77 - Diritti di istruttoria
Articolo 78 - Abrogazioni
Articolo 79 - Disposizioni transitorie
Articolo 80 - Disposizioni finanziarie
Articolo 81 - Disposizione finale
Articolo 82 - Dichiarazione d’urgenza

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