Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 13/3/2008 n. 5

Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali

Articolo 17

Prescrizioni comuni a più cave

PARTE II - COLTIVAZIONE DELLE CAVE E TORBIERE
TITOLO III - Autorizzazioni e concessioni
CAPO III - Disposizioni particolari

Prescrizioni comuni a più cave

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le prescrizioni comuni alle opere al servizio delle cave situate in una stessa zona, ivi compresi le discariche e il deflusso delle acque.
2. Per l’esecuzione dei lavori di preparazione, per la manutenzione e per l’utilizzo delle opere al servizio delle cave di cui al comma 1 e per esigenze di coordinamento della coltivazione, possono essere costituiti consorzi facoltativi o obbligatori secondo quanto stabilito dal presente articolo.
3. La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata dagli interessati alla struttura competente, entro trenta giorni dalla costituzione medesima, mediante produzione di copia dell’atto costitutivo.
4. La costituzione dei consorzi obbligatori è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, quando lo impongano esigenze di sicurezza ovvero di salvaguardia ambientale della zona o quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i due terzi dei fondi relativi all’area interessata.
5. Nel caso di consorzi obbligatori, quando le opere non sono state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedono secondo le direttive unitarie fissate, la Giunta regionale può nominare un commissario, il quale provvede all’esecuzione diretta delle opere, assumendo la rappresentanza e l’amministrazione del consorzio fino all’attuazione delle direttive stesse, con addebito delle spese a carico del consorzio. A tal fine, il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempienza, della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Piano regionale delle attività estrattive
Articolo 4 - Procedure per l’adozione e l’approvazione del PRAE
Articolo 5 - Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale
Articolo 6 - Domanda di autorizzazione e istruttoria
Articolo 7 - Criteri e termini per il rilascio dell’autorizzazione. Contenuto dell’autorizzazione
Articolo 8 - Subingresso nell’autorizzazione
Articolo 9 - Durata, proroga e rinnovo dell’autorizzazione
Articolo 10 - Regime di concessione
Articolo 11 - Diritto proporzionale
Articolo 12 - Diritti dei privati in caso di concessione
Articolo 13 - Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale
Articolo 14 - Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi calamitosi
Articolo 15 - Prelievo di pietrame finalizzato all’esecuzione di specifici interventi
Articolo 16 - Opere ed impianti a servizio dell’attività estrattiva
Articolo 17 - Prescrizioni comuni a più cave
Articolo 18 - Adempimenti particolari
Articolo 19 - Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse
Articolo 20 - Oggetto
Articolo 21 - Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
Articolo 22 - Oggetto
Articolo 23 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Articolo 24 - Contenuto del permesso di ricerca
Articolo 25 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Articolo 26 - Obblighi a carico del ricercatore
Articolo 27 - Diritto proporzionale
Articolo 28 - Oggetto
Articolo 29 - Domanda di concessione per la coltivazione del giacimento minerario
Articolo 30 - Domanda di concessione per la gestione dei siti minerari dismessi
Articolo 31 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione
Articolo 32 - Diritto proporzionale
Articolo 33 - Pertinenze minerarie
Articolo 34 - Obblighi informativi
Articolo 35 - Durata e proroga della concessione
Articolo 36 - Oggetto
Articolo 37 - Natura e regime giuridico
Articolo 38 - Oggetto
Articolo 39 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Articolo 40 - Contenuto del permesso di ricerca
Articolo 41 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Articolo 42 - Obblighi a carico del ricercatore
Articolo 43 - Diritto proporzionale
Articolo 44 - Oggetto
Articolo 45 - Domanda di concessione di coltivazione
Articolo 46 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione
Articolo 47 - Obblighi a carico del concessionario
Articolo 48 - Sospensione della coltivazione
Articolo 49 - Diritto proporzionale
Articolo 50 - Pertinenze minerarie
Articolo 51 - Obblighi informativi
Articolo 52 - Durata e rinnovo della concessione
Articolo 53 - Tutela dell’area di protezione igienico-sanitaria
Articolo 54 - Passaggio di titolo da acqua minerale naturale ad acqua di sorgente
Articolo 55 - Sorgenti idrominerali e idrotermali
Articolo 56 - Stabilimenti termali
Articolo 57 - Contenuti dell’autorizzazione
Articolo 58 - Sospensione e revoca dell’autorizzazione
Articolo 59 - Accesso ai fondi
Articolo 60 - Ipoteca mineraria
Articolo 61 - VIA e zone soggette a vincolo di carattere pubblicistico
Articolo 62 - Conferenza di servizi
Articolo 63 - Rapporti con la disciplina urbanistica
Articolo 64 - Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31
Articolo 65 - Opere ed impianti fissi a servizio della ricerca e della coltivazione mineraria
Articolo 66 - Domande in concorrenza
Articolo 67 - Trasferimento del permesso di ricerca e della concessione
Articolo 68 - Estinzione dell’autorizzazione, del permesso di ricerca e della concessione
Articolo 69 - Rinuncia
Articolo 70 - Decadenza
Articolo 71 - Revoca
Articolo 72 - Disposizioni comuni alla rinuncia, alla decadenza e alla revoca
Articolo 73 - Rinvio
Articolo 74 - Vigilanza
Articolo 75 - Sanzioni
Articolo 76 - Polizia mineraria
Articolo 77 - Diritti di istruttoria
Articolo 78 - Abrogazioni
Articolo 79 - Disposizioni transitorie
Articolo 80 - Disposizioni finanziarie
Articolo 81 - Disposizione finale
Articolo 82 - Dichiarazione d’urgenza