Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 13/3/2008 n. 5

Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali

Articolo 31

Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione

PARTE III - RICERCA, COLTIVAZIONE DEI MINERALI SOLIDI DI PRIMA CATEGORIA E UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONCESSORIO NELLA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DISMESSI
TITOLO II - Ricerca

Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione

1. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, la Giunta regionale, all’esito dell’istruttoria e previo parere della conferenza di servizi di cui all’articolo 62, provvede, con propria deliberazione, al rilascio della concessione mineraria di cui all’articolo 28, comma 1, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;
b) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale;
c) rilevanza delle risorse minerarie in oggetto e della loro utilizzazione;
d) entità degli impegni assunti dal richiedente relativamente alla sistemazione ambientale e al complesso dell’organizzazione produttiva.
2. La concessione contiene:
a) la delimitazione dell’area di concessione;
b) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda, in ordine alla coltivazione;
c) le prescrizioni di recupero ambientale relative al sito estrattivo.
3. L’efficacia del provvedimento di concessione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta, volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione che ne determina anche l’ammontare e la durata.
4. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda la Giunta regionale, all’esito dell’istruttoria e previo parere della conferenza di servizi di cui all’articolo 62, provvede, con propria deliberazione, al rilascio della concessione mineraria di cui all’articolo 28, comma 2, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) il rispetto della disciplina specifica in tema di valorizzazione socio-culturale-ambientale dei siti minerari dismessi;
b) la rispondenza del progetto al conseguimento della finalità di valorizzazione socio-culturale dei siti minerari dismessi;
c) la rispondenza del progetto agli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione ambientale perseguiti dalle disposizioni
regionali vigenti in materia.
5. La struttura competente trasmette copia dell’atto di concessione di cui ai commi 1 e 4 ai Comuni e alle Comunità montane interessate e lo notifica al richiedente. L’atto di concessione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. L’atto di concessione deve essere inoltre trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a spese del concessionario.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Piano regionale delle attività estrattive
Articolo 4 - Procedure per l’adozione e l’approvazione del PRAE
Articolo 5 - Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale
Articolo 6 - Domanda di autorizzazione e istruttoria
Articolo 7 - Criteri e termini per il rilascio dell’autorizzazione. Contenuto dell’autorizzazione
Articolo 8 - Subingresso nell’autorizzazione
Articolo 9 - Durata, proroga e rinnovo dell’autorizzazione
Articolo 10 - Regime di concessione
Articolo 11 - Diritto proporzionale
Articolo 12 - Diritti dei privati in caso di concessione
Articolo 13 - Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale
Articolo 14 - Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi calamitosi
Articolo 15 - Prelievo di pietrame finalizzato all’esecuzione di specifici interventi
Articolo 16 - Opere ed impianti a servizio dell’attività estrattiva
Articolo 17 - Prescrizioni comuni a più cave
Articolo 18 - Adempimenti particolari
Articolo 19 - Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse
Articolo 20 - Oggetto
Articolo 21 - Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
Articolo 22 - Oggetto
Articolo 23 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Articolo 24 - Contenuto del permesso di ricerca
Articolo 25 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Articolo 26 - Obblighi a carico del ricercatore
Articolo 27 - Diritto proporzionale
Articolo 28 - Oggetto
Articolo 29 - Domanda di concessione per la coltivazione del giacimento minerario
Articolo 30 - Domanda di concessione per la gestione dei siti minerari dismessi
Articolo 31 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione
Articolo 32 - Diritto proporzionale
Articolo 33 - Pertinenze minerarie
Articolo 34 - Obblighi informativi
Articolo 35 - Durata e proroga della concessione
Articolo 36 - Oggetto
Articolo 37 - Natura e regime giuridico
Articolo 38 - Oggetto
Articolo 39 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Articolo 40 - Contenuto del permesso di ricerca
Articolo 41 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Articolo 42 - Obblighi a carico del ricercatore
Articolo 43 - Diritto proporzionale
Articolo 44 - Oggetto
Articolo 45 - Domanda di concessione di coltivazione
Articolo 46 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione
Articolo 47 - Obblighi a carico del concessionario
Articolo 48 - Sospensione della coltivazione
Articolo 49 - Diritto proporzionale
Articolo 50 - Pertinenze minerarie
Articolo 51 - Obblighi informativi
Articolo 52 - Durata e rinnovo della concessione
Articolo 53 - Tutela dell’area di protezione igienico-sanitaria
Articolo 54 - Passaggio di titolo da acqua minerale naturale ad acqua di sorgente
Articolo 55 - Sorgenti idrominerali e idrotermali
Articolo 56 - Stabilimenti termali
Articolo 57 - Contenuti dell’autorizzazione
Articolo 58 - Sospensione e revoca dell’autorizzazione
Articolo 59 - Accesso ai fondi
Articolo 60 - Ipoteca mineraria
Articolo 61 - VIA e zone soggette a vincolo di carattere pubblicistico
Articolo 62 - Conferenza di servizi
Articolo 63 - Rapporti con la disciplina urbanistica
Articolo 64 - Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31
Articolo 65 - Opere ed impianti fissi a servizio della ricerca e della coltivazione mineraria
Articolo 66 - Domande in concorrenza
Articolo 67 - Trasferimento del permesso di ricerca e della concessione
Articolo 68 - Estinzione dell’autorizzazione, del permesso di ricerca e della concessione
Articolo 69 - Rinuncia
Articolo 70 - Decadenza
Articolo 71 - Revoca
Articolo 72 - Disposizioni comuni alla rinuncia, alla decadenza e alla revoca
Articolo 73 - Rinvio
Articolo 74 - Vigilanza
Articolo 75 - Sanzioni
Articolo 76 - Polizia mineraria
Articolo 77 - Diritti di istruttoria
Articolo 78 - Abrogazioni
Articolo 79 - Disposizioni transitorie
Articolo 80 - Disposizioni finanziarie
Articolo 81 - Disposizione finale
Articolo 82 - Dichiarazione d’urgenza