Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 8
Articolo 2
Definizione, caratteristiche e servizi minimi
Definizione, caratteristiche e servizi minimi
1. Si definisce “Bed & Breakfast” l’attività ricettiva,
a conduzione ed organizzazione familiare svolta in maniera occasionale e non
imprenditoriale, che fornisce alloggio e prima colazione utilizzando parti della
stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con
spazi familiari condivisi, per un massimo di quattro camere ed otto posti letto
totali.
2. Nei comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati, così come
delimitati dagli strumenti urbanistici, con popolazione residente non superiore
a 5.000 abitanti in base ai dati ufficiali disponibili, l’attività
di Bed & Breakfast può essere esercitata anche in immobili fisicamente
separati ma prossimi rispetto all’abitazione principale del titolare,
fatto salvo il limite della capacità ricettiva di un massimo di sei camere
e dodici posti letto totali.
3. Tutti gli esercizi di Bed & Breakfast devono rimanere aperti per un periodo
massimo di duecentosettanta e un minimo di novanta giorni, anche non consecutivi,
nell’arco dell’anno solare.
4. L’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast non costituisce
cambio di destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per tutto
il periodo di apertura, l’obbligo di residenza nell’abitazione principale
per il titolare.
5. I requisiti minimi obbligatori richiesti per l’esercizio di attività
di Bed & Breakfast, che determinano l’attribuzione della categoria
“standard”di cui al successivo comma, sono elencati nell’Allegato
“I” della presente legge, che fa parte integrante di essa.
6. Gli esercizi di Bed & Breakfast si distinguono in:
a) categoria “standard”;
b) categoria “comfort”, se provvisti del “servizio bagno”
in camera e in possesso di almeno sei dei requisiti elencati nell’Allegato
“II” della presente legge, che fa parte integrante di essa.
7. I locali destinati all’attività Bed & Breakfast devono possedere
le caratteristiche strutturali ed igienico–sanitarie previste per l’uso
abitativo dallo strumento urbanistico comunale vigente, nonché l’adeguamento
alla normativa di pubblica sicurezza vigente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - GeneralitàArticolo 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi
Articolo 3 - Inizio dellattività
Articolo 4 - Obblighi del gestore del Bed & Breakfast
Articolo 5 - Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dellesercizio dellattività
Articolo 6 - Sospensione volontaria temporanea e cessazione dellattività
Articolo 7 - Subingresso e vicende modificative della classificazione
Articolo 8 - Simbolo regionale del B&B
Articolo 9 - Contributi
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Norma transitoria
Articolo 12 - Abrogazione
Articolo 13 - Pubblicazione