Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 8

Disciplina dell'attività di Bed & Breakfast

Articolo 3

Inizio dell’attività

Inizio dell’attività

1. L’esercizio dell’attività Bed & Breakfast è consentita previa presentazione di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della L. n.241/1990 e successive modifiche, al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione presso cui svolgere l’attività stessa.
2. La dichiarazione di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notoriètà di cui al D.P.R. n.445/2000 e deve contenere:
a) le generalità complete del richiedente;
b) la denominazione dell’esercizio e l’ubicazione dell’esercizio;
c) l’indicazione del titolo di disponibilità dell’esercente dell’immobile;
d) il numero delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici con l’indicazione di quelli destinati all’attività di Bed & Breakfast;
e) i periodi di apertura e chiusura dell’esercizio e i prezzi massimi da applicare;
f) il possesso, da parte dell’immobile dei requisiti igienico-sanitari di cui al comma 7 dell’art.2, nonché il rispetto della normativa di sicurezza vigente;
g) l’eventuale possesso dei requisiti per la classificazione “comfort” da parte dell’esercizio di Bed & Breakfast;
h) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art.11 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.773/1931.
3. La richiesta di inizio attività deve essere corredata dalla documentazione prevista nell’Allegato “III” della presente legge, che fa parte integrante di essa.
4. Nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, il Comune territorialmente competente provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività, ad effettuare la verifica circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alla presente legge.
5. In caso di esito negativo, il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività entro un termine assegnato dal Comune, in ogni caso non superiore a trenta giorni. Durante il predetto periodo assegnato per la regolarizzazione, il Comune può autorizzare l’esercizio provvisorio dell’attività di Bed & Breakfast.
6. Nel caso in cui sia stata richiesta l’attribuzione della classificazione “comfort” ai sensi del precedente articolo 2, comma 6 lett. b), il Comune, prima di procedere alla verifica, richiede il provvedimento di classificazione alla Provincia competente che provvede a norma della legislazione vigente in materia. Nel caso di mancata ottemperanza da parte della Provincia, nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta, circa l’attribuzione della classificazione richiesta la struttura potrà avvalersi, in via provvisoria, della classificazione “standard”, fatto salvo l’applicazione dell’art.6 della L.n.34/1996.
7. Presso ciascuna Provincia è istituito, ai fini della sola informazione turistica, l’Elenco delle strutture di Bed & Breakfast presenti su tutto il territorio regionale.
8. Non è consentito adottare la stessa denominazione all’interno del singolo territorio comunale.
9 . L’attività ricettiva di Bed & Breakfast deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico–sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché delle norme relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Generalità
Articolo 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi
Articolo 3 - Inizio dell’attività
Articolo 4 - Obblighi del gestore del Bed & Breakfast
Articolo 5 - Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dell’esercizio dell’attività
Articolo 6 - Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell’attività
Articolo 7 - Subingresso e vicende modificative della classificazione
Articolo 8 - Simbolo regionale del B&B
Articolo 9 - Contributi
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Norma transitoria
Articolo 12 - Abrogazione
Articolo 13 - Pubblicazione