Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 8
Articolo 3
Inizio dellattività
Inizio dell’attività
1. L’esercizio dell’attività Bed & Breakfast è
consentita previa presentazione di dichiarazione di inizio attività,
ai sensi dell’articolo 19 della L. n.241/1990 e successive modifiche,
al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione presso cui
svolgere l’attività stessa.
2. La dichiarazione di inizio attività deve essere resa sotto forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notoriètà di cui
al D.P.R. n.445/2000 e deve contenere:
a) le generalità complete del richiedente;
b) la denominazione dell’esercizio e l’ubicazione dell’esercizio;
c) l’indicazione del titolo di disponibilità dell’esercente
dell’immobile;
d) il numero delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici
con l’indicazione di quelli destinati all’attività di Bed
& Breakfast;
e) i periodi di apertura e chiusura dell’esercizio e i prezzi massimi
da applicare;
f) il possesso, da parte dell’immobile dei requisiti igienico-sanitari
di cui al comma 7 dell’art.2, nonché il rispetto della normativa
di sicurezza vigente;
g) l’eventuale possesso dei requisiti per la classificazione “comfort”
da parte dell’esercizio di Bed & Breakfast;
h) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art.11 del Testo
Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.773/1931.
3. La richiesta di inizio attività deve essere corredata dalla documentazione
prevista nell’Allegato “III” della presente legge, che fa
parte integrante di essa.
4. Nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla legislazione nazionale
e regionale vigente, il Comune territorialmente competente provvede, entro sessanta
giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività, ad effettuare
la verifica circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alla
presente legge.
5. In caso di esito negativo, il Comune adotta motivato provvedimento di divieto
di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti,
salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività
entro un termine assegnato dal Comune, in ogni caso non superiore a trenta giorni.
Durante il predetto periodo assegnato per la regolarizzazione, il Comune può
autorizzare l’esercizio provvisorio dell’attività di Bed
& Breakfast.
6. Nel caso in cui sia stata richiesta l’attribuzione della classificazione
“comfort” ai sensi del precedente articolo 2, comma 6 lett. b),
il Comune, prima di procedere alla verifica, richiede il provvedimento di classificazione
alla Provincia competente che provvede a norma della legislazione vigente in
materia. Nel caso di mancata ottemperanza da parte della Provincia, nel termine
di trenta giorni dalla data di richiesta, circa l’attribuzione della classificazione
richiesta la struttura potrà avvalersi, in via provvisoria, della classificazione
“standard”, fatto salvo l’applicazione dell’art.6 della
L.n.34/1996.
7. Presso ciascuna Provincia è istituito, ai fini della sola informazione
turistica, l’Elenco delle strutture di Bed & Breakfast presenti su
tutto il territorio regionale.
8. Non è consentito adottare la stessa denominazione all’interno
del singolo territorio comunale.
9 . L’attività ricettiva di Bed & Breakfast deve essere esercitata
nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico–sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché
delle norme relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - GeneralitàArticolo 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi
Articolo 3 - Inizio dellattività
Articolo 4 - Obblighi del gestore del Bed & Breakfast
Articolo 5 - Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dellesercizio dellattività
Articolo 6 - Sospensione volontaria temporanea e cessazione dellattività
Articolo 7 - Subingresso e vicende modificative della classificazione
Articolo 8 - Simbolo regionale del B&B
Articolo 9 - Contributi
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Norma transitoria
Articolo 12 - Abrogazione
Articolo 13 - Pubblicazione