Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 8
Articolo 5
Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dellesercizio dellattività
Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dell’esercizio dell’attività
1. Fermo restando le competenze dell’Autorità di Pubblica Sicurezza,
il Comune territorialmente competente effettua la vigilanza sull’osservanza
da parte del titolare o del gestore di Bed & Breakfast delle disposizioni
della presente legge.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, nel caso di accertamento di
violazioni della presente legge, il Comune diffida il titolare o il gestore,
con atto scritto e motivato, a rimuoverne le cause entro il termine perentorio
di quindici giorni, decorsi i quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione
dell’attività per un periodo necessario alla rimozione dell’irregolarità
e comunque non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione,
qualora persista l’irregolarità contestata, il Comune dispone,
con atto scritto e motivato notificato all’interessato, il divieto di
prosecuzione dell’attività di Bed & Breakfast.
3. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività di
Bed & Breakfast nei seguenti altri casi:
a) grave inosservanza di quanto previsto dall’art. 2 comma 7 della presente
legge;
b) perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’ art. 11 del
Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931;
c) inosservanza dell’obbligo di astensione dall’esercizio dell’attività
ricettiva per tutto il periodo di sospensione comminato ai sensi del comma 2
del presente articolo;
d) applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi ventiquattro
mesi;
4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, non è consentito presentare
una nuova dichiarazione di inizio attività per i dodici mesi successivi
alla data di notificazione del provvedimento di divieto di prosecuzione.
5. I provvedimenti di sospensione e di divieto di prosecuzione dell’attività,
adottati dal Comune ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia
competente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - GeneralitàArticolo 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi
Articolo 3 - Inizio dellattività
Articolo 4 - Obblighi del gestore del Bed & Breakfast
Articolo 5 - Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dellesercizio dellattività
Articolo 6 - Sospensione volontaria temporanea e cessazione dellattività
Articolo 7 - Subingresso e vicende modificative della classificazione
Articolo 8 - Simbolo regionale del B&B
Articolo 9 - Contributi
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Norma transitoria
Articolo 12 - Abrogazione
Articolo 13 - Pubblicazione