Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 8

Disciplina dell'attività di Bed & Breakfast

Articolo 5

Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dell’esercizio dell’attività

Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dell’esercizio dell’attività

1. Fermo restando le competenze dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, il Comune territorialmente competente effettua la vigilanza sull’osservanza da parte del titolare o del gestore di Bed & Breakfast delle disposizioni della presente legge.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, nel caso di accertamento di violazioni della presente legge, il Comune diffida il titolare o il gestore, con atto scritto e motivato, a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell’attività per un periodo necessario alla rimozione dell’irregolarità e comunque non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, qualora persista l’irregolarità contestata, il Comune dispone, con atto scritto e motivato notificato all’interessato, il divieto di prosecuzione dell’attività di Bed & Breakfast.
3. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività di Bed & Breakfast nei seguenti altri casi:
a) grave inosservanza di quanto previsto dall’art. 2 comma 7 della presente legge;
b) perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’ art. 11 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931;
c) inosservanza dell’obbligo di astensione dall’esercizio dell’attività ricettiva per tutto il periodo di sospensione comminato ai sensi del comma 2 del presente articolo;
d) applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi ventiquattro mesi;
4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, non è consentito presentare una nuova dichiarazione di inizio attività per i dodici mesi successivi alla data di notificazione del provvedimento di divieto di prosecuzione.
5. I provvedimenti di sospensione e di divieto di prosecuzione dell’attività, adottati dal Comune ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia competente.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Generalità
Articolo 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi
Articolo 3 - Inizio dell’attività
Articolo 4 - Obblighi del gestore del Bed & Breakfast
Articolo 5 - Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dell’esercizio dell’attività
Articolo 6 - Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell’attività
Articolo 7 - Subingresso e vicende modificative della classificazione
Articolo 8 - Simbolo regionale del B&B
Articolo 9 - Contributi
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Norma transitoria
Articolo 12 - Abrogazione
Articolo 13 - Pubblicazione