Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 8

Disciplina dell'attività di Bed & Breakfast

Articolo 11

Norma transitoria

Norma transitoria

1. Le istanze, e la relativa documentazione, per le quali non sia stato esaurito l’iter autorizzativo previsto dall’art. 5 della legge regionale n. 37/2001 “Interventi per lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed and Breakfast”, sono trasmesse dall’A.P.T. al Comune territorialmente competente che provvede chiedendo all’interessato eventuali documentazioni integrative conformante a quanto previsto dall’art.3 della presente legge.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo agli operatori di Bed & Breakfast già operanti di uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, presentando una dichiarazione di adeguamento resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al D.P.R. n.445/2000, contenente le indicazioni di cui al precedente articolo 3 comma 2 e corredata dalla documentazione di cui al Allegato “III” della presente legge.
3. Il Comune territorialmente competente verifica il rispetto della disposizione di cui al comma precedente secondo quanto disposto dall’art. 5 della presente legge.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Generalità
Articolo 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi
Articolo 3 - Inizio dell’attività
Articolo 4 - Obblighi del gestore del Bed & Breakfast
Articolo 5 - Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dell’esercizio dell’attività
Articolo 6 - Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell’attività
Articolo 7 - Subingresso e vicende modificative della classificazione
Articolo 8 - Simbolo regionale del B&B
Articolo 9 - Contributi
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Norma transitoria
Articolo 12 - Abrogazione
Articolo 13 - Pubblicazione