Legge Regionale Basilicata 4/6/2008 n. 8
Articolo 11
Norma transitoria
Norma transitoria
1. Le istanze, e la relativa documentazione, per le quali non sia stato esaurito
l’iter autorizzativo previsto dall’art. 5 della legge regionale
n. 37/2001 “Interventi per lo sviluppo della ricettività extralberghiera
a carattere familiare denominata Bed and Breakfast”, sono trasmesse dall’A.P.T.
al Comune territorialmente competente che provvede chiedendo all’interessato
eventuali documentazioni integrative conformante a quanto previsto dall’art.3
della presente legge.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è
fatto obbligo agli operatori di Bed & Breakfast già operanti di uniformarsi
alle prescrizioni della presente legge, presentando una dichiarazione di adeguamento
resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
di cui al D.P.R. n.445/2000, contenente le indicazioni di cui al precedente
articolo 3 comma 2 e corredata dalla documentazione di cui al Allegato “III”
della presente legge.
3. Il Comune territorialmente competente verifica il rispetto della disposizione
di cui al comma precedente secondo quanto disposto dall’art. 5 della presente
legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - GeneralitàArticolo 2 - Definizione, caratteristiche e servizi minimi
Articolo 3 - Inizio dellattività
Articolo 4 - Obblighi del gestore del Bed & Breakfast
Articolo 5 - Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dellesercizio dellattività
Articolo 6 - Sospensione volontaria temporanea e cessazione dellattività
Articolo 7 - Subingresso e vicende modificative della classificazione
Articolo 8 - Simbolo regionale del B&B
Articolo 9 - Contributi
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Norma transitoria
Articolo 12 - Abrogazione
Articolo 13 - Pubblicazione