Decreto legislativo 30/5/2008 n. 115
Articolo 2
Definizioni
Titolo I - FINALITA’ E OBIETTIVI
Definizioni
1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) «energia»: qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricita’, gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per l’aviazione e di quello per uso marina, e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’;
b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l’immissione di energia;
c) «miglioramento dell’efficienza energetica»: un incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;
d) «risparmio energetico»: la quantita’ di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una o piu’ misure di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
e) «servizio energetico»: la prestazione materiale, l’utilita’ o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono includere le attivita’ di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura e’ effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento generale adottato dallo Stato o da autorita’ pubbliche per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell’acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica; g) «programma di miglioramento dell’efficienza energetica»: attivita’ incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell’efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
h) «misura di miglioramento dell’efficienza energetica»: qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell’efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, cio’ facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; l) «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente;
m) «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo puo’ essere una ESCO;
n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita’ o impianto industriale di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunita’ di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
o) «strumento finanziario per i risparmi energetici»: qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica;
p) «cliente finale»: persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
q) «distributore di energia», ovvero «distributore di forme di energia diverse dall’elettricita’ e dal gas»: persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell’elettricita’, i quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
r) «gestore del sistema di distribuzione» ovvero «impresa di distribuzione»: persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione dell’energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita’ a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas naturale;
s) «societa’ di vendita di energia al dettaglio»: persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza minimale non superiore a 20 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarita’ di un soggetto diverso dal cliente finale, e’ direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed e’ realizzato all’interno dell’area di proprieta’ o nella piena disponibilita’ del medesimo cliente; u) «certificato bianco»: titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell’efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell’adempimento agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; (2)
v) «sistema di gestione dell’energia»: la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilita’, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale; z) «esperto in gestione dell’energia»: soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacita’ necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente;
aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l’offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’energia;
bb) «fornitore di servizi energetici»: soggetto che fornisce servizi energetici, che puo’ essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa);
cc) «Agenzia»: e’ la struttura dell’ENEA di cui all’articolo 4, che svolge le funzioni previste dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE.
2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. (1)
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(1) La direttiva 2001/77CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283.
Per il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si vedano le note alle premesse.
Per l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse.
Per l’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 si vedano le note alle premesse.
Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse.
(2) Lettera modificata dall'art. 1, DLGS 29/3/2010, n. 56.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Obiettivi di risparmio energetico
Articolo 4 - Funzioni di Agenzia nazionale per lefficienza energetica
Articolo 5 - Strumenti di programmazione e monitoraggio
Articolo 6 - Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica
Articolo 7 - Certificati bianchi
Articolo 8 - Interventi di mobilità sostenibile
Articolo 9 - Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi
Articolo 10 - Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza
Articolo 11 - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari
Articolo 12 - Efficienza energetica nel settore pubblico
Articolo 13 - Edilizia pubblica
Articolo 14 - Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione
Articolo 15 - Procedure di gara
Articolo 16 - Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
Articolo 17 - Misurazione e fatturazione del consumo energetico
Articolo 18 - Diagnosi energetiche e campagne di informazione
Articolo 19 - Disposizioni finali e copertura finanziaria
Articolo 20 - Entrata in vigore
Allegato I - Tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale tabella di conversione
Allegato II - Contratto servizio energia
Allegato III - Metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per lesecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici