Decreto legislativo 30/5/2008 n. 115
Articolo 4
Funzioni di Agenzia nazionale per lefficienza energetica
Titolo II - STRUMENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Capo I - Coordinamento e monitoraggio
Funzioni di Unita' per l'efficienza energetica nazionale per l’efficienza energetica
1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: Unita' per l'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (1)
2. L'Agenzia opera secondo un proprio piano di attivita', approvato congiuntamente a quelli di cui all'art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di attivita' sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreche' ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza energetica. (1)
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'effettivita' delle funzioni dell'Agenzia. (1)
4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto;
b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attivita' di cui all'art. 5;
c) predispone, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresi' metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, approvate con le modalita' di cui all'art. 3, comma 2, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette; (2)
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento
e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l'informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformita' a quanto previsto dall'art. 18. (1)
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(1) Comma modificato dall'art. 3, DLGS 29/3/2010, n. 56.
(2) Lettera modificata dall'art.3, d.lgs. n. 56/2010.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Obiettivi di risparmio energetico
Articolo 4 - Funzioni di Agenzia nazionale per lefficienza energetica
Articolo 5 - Strumenti di programmazione e monitoraggio
Articolo 6 - Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica
Articolo 7 - Certificati bianchi
Articolo 8 - Interventi di mobilità sostenibile
Articolo 9 - Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi
Articolo 10 - Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza
Articolo 11 - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari
Articolo 12 - Efficienza energetica nel settore pubblico
Articolo 13 - Edilizia pubblica
Articolo 14 - Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione
Articolo 15 - Procedure di gara
Articolo 16 - Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
Articolo 17 - Misurazione e fatturazione del consumo energetico
Articolo 18 - Diagnosi energetiche e campagne di informazione
Articolo 19 - Disposizioni finali e copertura finanziaria
Articolo 20 - Entrata in vigore
Allegato I - Tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale tabella di conversione
Allegato II - Contratto servizio energia
Allegato III - Metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per lesecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici