Articolo Normativa

Decreto legislativo 30/5/2008 n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE

Articolo 17

Misurazione e fatturazione del consumo energetico

Titolo II - STRUMENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Capo V - Definizione di standard

Misurazione e fatturazione del consumo energetico

[1. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia’ adottati in materia, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, con uno o piu’ provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita’ con cui:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa’ di vendita di energia al dettaglio provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, affinche’ i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla stessa Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso;
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa’ di vendita di energia al dettaglio, al momento di sostituire un contatore esistente, forniscono contatori individuali, di cui alla lettera a), a condizioni stabilite dalla stessa Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e a meno che cio’ sia tecnicamente impossibile e antieconomico in relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a lungo termine o a meno che cio’ sia antieconomico in assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni cosi’ come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si forniscono sempre contatori individuali, di cui alla lettera a), fatti salvi i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano gia’ avviato o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga scala;
c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attivita’ di cui alle lettere a) e b) e alle condizioni di fattibilita’ ivi previste, provvedono ad individuare modalita’ che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici gia’ presenti presso il cliente finale;
d) le imprese di distribuzione ovvero le societa’ di vendita di energia al dettaglio provvedono affinche’, laddove opportuno, le fatture emesse si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile, e riportino, laddove sia significativo, indicazioni circa l’energia reattiva assorbita dall’utente e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare di incorrere in penali (2). Insieme alla fattura devono essere fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico;
e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione ovvero le societa’ di vendita di energia al dettaglio forniscono ai clienti finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni o ricevute emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
3) confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati dalla stessa Autorita’ per l’energia elettrica e i gas, relativi ad un utente di energia medio o di riferimento della stessa categoria di utente tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore;
4) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni di consumatori, le agenzie per l’energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell’efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia. (1)] (2)
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(2) Parole aggiunte dall'art.5, DLGS 29/3/2010, n. 56.
(2) Articolo abrogato dall'art. 18, DLGS 4/7/2014, n. 102.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Obiettivi di risparmio energetico
Articolo 4 - Funzioni di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica
Articolo 5 - Strumenti di programmazione e monitoraggio
Articolo 6 - Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica
Articolo 7 - Certificati bianchi
Articolo 8 - Interventi di mobilità sostenibile
Articolo 9 - Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi
Articolo 10 - Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza
Articolo 11 - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari
Articolo 12 - Efficienza energetica nel settore pubblico
Articolo 13 - Edilizia pubblica
Articolo 14 - Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione
Articolo 15 - Procedure di gara
Articolo 16 - Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
Articolo 17 - Misurazione e fatturazione del consumo energetico
Articolo 18 - Diagnosi energetiche e campagne di informazione
Articolo 19 - Disposizioni finali e copertura finanziaria
Articolo 20 - Entrata in vigore
Allegato I - Tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale tabella di conversione
Allegato II - Contratto servizio energia
Allegato III - Metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici