Articolo Normativa

Legge Regionale Molise 18/7/2008 n. 25

Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati

Articolo 1

Finalità

Finalità.

1. Con la presente legge la Regione Molise interviene per disciplinare il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati degli edifici ubicati sul territorio regionale con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza o ad attività commerciale o terziaria, per i quali gli strumenti urbanistici comunali non vietano la ristrutturazione, è consentito:

a) il recupero, a fini residenziali, delle volumetrie dei piani sottotetto esistenti;

b) il recupero delle volumetrie dei locali "a piano terreno, (1) seminterrati o interrati, al fine di destinarli ai soli usi terziario o commerciale;

c) il recupero dei porticati ad uso residenziale, terziario o commerciale.

3. Il recupero volumetrico di cui al comma 2 è consentito a condizione che gli edifici interessati:

a) alla data del 30 ottobre 2013 risultino ultimati nell'intera struttura portante, regolarmente certificata e realizzata nel rispetto delle normative vigenti o preventivamente sanata; (1);

b) siano serviti da tutte le opere di urbanizzazione primaria;

c) ricadano in zona territoriale omogenea di piano regolatore generale con sufficiente dotazione di standard urbanistici, salvo quanto previsto dall'articolo 7;

d) non siano soggetti a vincoli imposti da leggi statali o regionali da cui derivi il divieto di incremento del carico urbanistico, salvo parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo (2).

4. Gli interventi di cui al comma 2 sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, e pertanto sono soggetti a permesso di costruire.

[5. È fatta salva la possibilità per i Comuni di disporre l'esclusione di parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall'applicazione delle disposizioni della presente legge anche in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica.] (3)

[6. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 5 non costituisce motivo di rigetto della domanda volta ad ottenere il permesso di costruire per gli interventi di cui alla presente legge (3).]

6-bis. La presente legge non si applica alle costruzioni esistenti in aree a rischio di inondazione. (4)

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(1)Lettera così modificata dall'art.1, L.R. 29/1/2014, n.3.

(2) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 2 agosto 2010, n. 15.

(3) Comma soppresso dall'art. 1, L.R. 29/1/2014, n. 3.

(4) Comma inserito dall'art.art. 1, L.R. 29/1/2014, n. 3.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Interventi di collegamento interno
Articolo 4 - Recupero dei sottotetti ad uso residenziale
Articolo 5 - Recupero ad uso terziario o commerciale dei piani seminterrati o interrati
Articolo 6 - Recupero ad uso residenziale e terziario dei piani porticato
Articolo 7 - Standard urbanistici
Articolo 8 - Disposizioni finali