Articolo Normativa

Legge Regionale Molise 18/7/2008 n. 25

Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati

Articolo 7

Standard urbanistici

Standard urbanistici.

1. Il recupero dei sottotetti all'uso residenziale di cui all'articolo 4, il riutilizzo di locali a piano terreno (1) seminterrati e interrati ad uso terziario o commerciale, di cui all'articolo 5, e il recupero dei porticati ad uso residenziale o terziario di cui all'articolo 6 sono ammessi in deroga ai parametri e agli indici urbanistici vigenti e adottati.

2. [Gli interventi di cui al comma precedente sono ammessi nel caso in cui il volume trasformabile non ecceda il 20 per cento del volume urbanistico dell'intero edificio] (2).

3. In caso di deroga ai limiti fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, è ammessa la facoltà di conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti, ovvero, in mancanza di superfici idonee, la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area interessata dall'intervento ridotta del 30 per cento. Le relative somme sono destinate dal comune alla realizzazione delle infrastrutture di cui al D.M. n. 1444/1968 (3).

4. Limitatamente alle ipotesi di interventi di recupero dei sottotetti e dei piani porticato volti alla realizzazione di nuove unità abitative, sussiste l'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. [Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo] (4). Qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma calcolata secondo il costo di costruzione per edilizia residenziale pubblica agevolata recepito dalla Regione per metro quadrato di spazio dei parcheggi da reperire (5). Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

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(1) Come modificato dall'art. 4, L.R. 29/1/2014, n. 3.

(2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 2 agosto 2010, n. 15.

(3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 2 agosto 2010, n. 15.

(4) Periodo soppresso dall'art. 1, comma 2, L.R. 19 febbraio 2009, n. 6.

(5) Periodo così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 2 agosto 2010, n. 15

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Interventi di collegamento interno
Articolo 4 - Recupero dei sottotetti ad uso residenziale
Articolo 5 - Recupero ad uso terziario o commerciale dei piani seminterrati o interrati
Articolo 6 - Recupero ad uso residenziale e terziario dei piani porticato
Articolo 7 - Standard urbanistici
Articolo 8 - Disposizioni finali