Articolo Normativa

Legge Regionale Molise 18/7/2008 n. 25

Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati

Articolo 4

Recupero dei sottotetti ad uso residenziale

Recupero dei sottotetti ad uso residenziale.

1. Negli edifici di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero all'uso residenziale dei sottotetti, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene, salvo quanto previsto per l'altezza media alla lettera a), nonché i seguenti requisiti (1):

a) anche in deroga ai vigenti regolamenti comunali, altezza media ponderale del sottotetto non inferiore a metri 2,20, ridotta a metri 2 per i comuni situati a quota superiore a 500 metri, calcolata dividendo il volume della complessiva porzione di sottotetto avente altezza superiore a metri 1,40 per la superficie relativa, senza tener conto dell'eventuale suddivisione in vani (2);

b) rapporto pari ad almeno un decimo tra superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione sottotetto di altezza maggiore a m. 1,40, per la superficie relativa;

c) abbattimento delle barriere architettoniche, limitatamente al requisito dell'adattabilità;

d) rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro ed impiantistica antincendio.

2. Gli interventi edilizi di cui al comma 1 devono avvenire senza alcuna modificazione delle quote di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura. Per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:

a) che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;

b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;

c) che siano rispettate le norme sismiche.

3. È consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti, la realizzazione di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, nel rispetto del diritti dei terzi.

4. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile, secondo le tariffe vigenti in ciascun Comune per le opere di ristrutturazione.

--------

(1) Alinea modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 2 agosto 2010, n. 15.

(2) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 2 agosto 2010, n. 15.


Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Interventi di collegamento interno
Articolo 4 - Recupero dei sottotetti ad uso residenziale
Articolo 5 - Recupero ad uso terziario o commerciale dei piani seminterrati o interrati
Articolo 6 - Recupero ad uso residenziale e terziario dei piani porticato
Articolo 7 - Standard urbanistici
Articolo 8 - Disposizioni finali